Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1656 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1656 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 22/04/1971
avverso la ordinanza del 10/06/2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato rIED:=1Zred il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 12675 del 4 marzo 2024, la Corte di cassazione annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 23 novembr precedente, nella parte in cui aveva respinto la richiesta di riesame avanza NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo di denaro, emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribuna a norma degli artt. 240-bis, cod. pen., e 321 comma 2, cod. proc. pen.,
procedimento che lo vede indagato per i delitti di usura e trasferimento fraudolento di valori.
L’annullamento era giustificato dall’apparenza della motivazione in punto di “periculum in mora”.
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame ha nuovamente confermato il decreto di sequestro, giustificando il pericolo di dispersione dei beni oggetto del medesimo per la loro natura, tale da consentirne agevolmente l’occultamento o la dispersione senza possibilità di recupero; per il comportamento pregresso dell’indagato, che ha già provveduto a trasferire ai propri congiunti parte di proventi della sua attività illecita per somme molto consistenti; e per la probabilità che ciò accada una volta che egli apprenda del procedimento a suo carico.
Ricorre avverso tale decisione l’indagato, attraverso il proprio difensore, deducendo ancora una volta la mera apparenza della motivazione, in quanto:
egli era a conoscenza da tempo del procedimento e non ha compiuto alcun atto di dispersione di quei beni;
ragionando come il Tribunale, in caso di sequestro di denaro, il periculum in mora sarebbe immanente;
si valorizzano, per giustificare la decisione, i trasferimenti di beni in favore dei familiari, quando per tali condotte è stato escluso il “fumus commissi delicti”, come attestato anche dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione;
il pericolo può giustificare il sequestro soltanto se si presenta attuale e concreto e non, come nella specie, legato ad eventi futuri ed incerti.
La Procura generale ha depositato memoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi.
La motivazione di un provvedimento giudiziario deve ritenersi “apparente” soltanto nei casi in cui sia affetta da vizi così radicali, da rendere l’apparat argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
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Diversamente da quanto deduce il ricorrente, tale non è il caso dell’ordinanza impugnata, la quale offre una compiuta e plausibile spiegazione del pericolo di dispersione, nelle more del giudizio, delle somme staggite.
3.1. Vero è che, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), tale pericolo dev’essere accertato e motivato dal giudice anche nelle ipotesi di sequestro anticipatorio della confisca; ma, proprio per il carattere concreto che quell’esigenza di cautela deve rivestire, l’onere motivazionale sul punto dev’essere necessariamente calibrato in ragione delle modalità e circostanze del caso, e quindi, principalmente, della natura e della tipologia delle cose assoggettate al vincolo.
Laddove, allora, il sequestro attinga denaro liquido, il pericolo di dispersione, se non addirittura intrinseco a tale bene, risulta comunque particolarmente elevato, considerando la fungibilità per eccellenza di esso, la sua possibilità di circolazione estremamente agevole e l’altrettanto ampia possibilità di occultamento, non solo materiale ma anche dietro molteplici schermi giuridici.
3.2. Nello specifico, dunque, il Tribunale, oltre alla natura del bene, ad ulteriore giustificazione dell’anticipazione del vincolo ha addotto un dato anch’esso qualificante, qual è il comportamento pregresso del ricorrente, che, negli anni, ha operato plurimi trasferimenti di somme e preziosi in favore dei propri congiunti, per un valore complessivo ampiamente superiore alle proprie disponibilità lecite.
Né può valere a svilire il significato di tale dato la circostanza, addotta dalla difesa, per cui, in relazione a tali condotte, sarebbe stato escluso il c.d. “fumus” del reato. Quand’anche così fosse (ma né dall’ordinanza, né dal ricorso o dalla sentenza rescindente si evince con certezza che si tratti degli stessi trasferimenti), la circostanza rilevante ai fini del presente giudizio, in cui non si discute di gravit indiziaria, non è rappresentato dalla natura illecita o meno di quegli atti dispositivi, ma dal semplice fatto di essere stati compiuti: essi, infatti, si rivelano ex Ipsis logicamente dimostrativi dell’intenzione e dell’attenzione del COGNOME ad “alleggerire” il proprio patrimonio, per sottrarlo – è ragionevole dedurre, considerando che la difesa non ha indicato specifiche causali legittime di quelle disposizioni – ad eventuali ablazioni giudiziarie.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna obbligatoria al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi un’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 ottobre 2024.