Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2938 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2938 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. pro.tempore
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 17 aprile 2025 del Tribunale di Napoli che ha rigettato le istanze di riesame del decreto del 25 marzo 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo
tribunale che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordiNOME il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 12-bis d.P.R, n. 74, della somma in contanti di euro 375.960,00 rinvenuta dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’interno di una cassetta di sicurezza nascosta in una madia nello stabilimento di Acerra della RAGIONE_SOCIALE
1.1.Con il primo motivo deducono l’inosservanza degli artt. 63, 191 cod. proc. pen., e 220 disp. att. c.p.p. in relazione alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni autoindizianti rese alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in sede di attività ispettiva da NOME COGNOME in assenza RAGIONE_SOCIALE garanzie di legge, dichiarazioni – affermano – riportate nell’ordinanza impugnata in una versione testuale diversa (o quantomeno parziale) da quella riportata nel decreto del Gip. La qualifica della somma sequestrata come provento di incassi in contanti della RAGIONE_SOCIALE affermano – deriva esclusivamente dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME il quale, peraltro, aveva aggiunto che la somma in questione era costituita anche da risparmi personali dei ricorrenti connessi all’attività imprenditoriale esercitata negli anni dalla società, senza che di ciò il Tribunale abbia dato conto.
1.2.Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo congiuntamente proposti deducono: l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla definizione di profitto confiscabile del reato di cui all’art. 2 (secondo motivo); l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 2 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla omessa motivazione sulla riconducibilità del quantum in sequestro alle attività imprenditoriali societarie piuttosto che ai risparmi degli indagati accumulati nel tempo (terzo motivo); l’inosservanza degli artt. 125, comma 3, 321, comma 1, 322 e 324 cod. proc. pen. in relazione alla omessa motivazione sul periculum in mora tanto nel decreto di sequestro che nell’ordinanza impugnata, nonché in relazione ai criteri di proporzionalità e adeguatezza del vincolo (quarto motivo).
Lamentano, in particolare, che non v’è prova della provenienza della somma sequestrata da incassi societari, avendo NOME COGNOME riferito anche che si trattava dei risparmi propri e dei fratelli accumulati negli anni in forza del cospicuo fatturato della società e non coincidenti con gli incassi dell’attività di quest’ultima. L’assunto difensivo è corroborato da numerosi elementi: (i) i ricorrenti sono incensurati; (ii) il quadro economico-finanziario della RAGIONE_SOCIALE è sempre stato stabile e florido e continua ad esserlo come si desume dagli stati patrimoniali e dai bilanci relativi agli anni 2019-2023 allegati alla memoria difensiva prodotta in sede di riesame; (iii) è documentato il costante incremento del patrimonio netto; (iv) dallo stato patrimoniale del bilancio relativo all’anno 2023 emerge che la RAGIONE_SOCIALE ha immobilizzazioni per euro 3.777.750,00, depositi bancari pari ad euro 737.661,00, un patrimonio netto pari ad euro 2.331.570,00; (v) NOME
COGNOME, meno di due settimane prima della verifica della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva subito un furto in casa denunziato dalla moglie il 9 febbraio 2025; (vi) i tre fratelli vivono in relativa prossimità reciproca; (vii) il furto subito da uno di loro li aveva indotti ad adottare misure protettive dei propri risparmi custodendoli nella cassaforte dello stabilimento dove i tre passano gran parte RAGIONE_SOCIALE loro giornate, possono contare sul servizio di vigilanza privata, sulla presenza di un custode che esercita la sorveglianza, sugli allarmi elettronici e sulle videocamere; (viii) i contanti erano divisi in tre contenitori distinti in due scatole di scarpe (a riprova della provenienza domestica) ed un borsello a tracolla; (ix) nel mastrino di cassa non vi sono contanti.
La solidità della situazione patrimoniale e finanziaria della società esclude il pericolo di dispersione RAGIONE_SOCIALE somme sequestrate, pericolo del quale non v’è traccia né nel provvedimento genetico, né nell’ordinanza impugnata; così come non v’è traccia in motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, quand’anche oggetto del sequestro sia il corpo del reato. Manca la motivazione (sia nel provvedimento genetico, che in quello impugNOME) sui criteri di quantificazione del profitto confiscabile.
2.Il difensore, AVV_NOTAIO, ha presentato motivi nuovi con cui deduce la nullità della perquisizione (e del sequestro che ne è seguito) degli armadi della sala-riunioni dello stabilimento di Acerra della RAGIONE_SOCIALE, all’interno di uno dei quali fu rinvenuta la cassetta di sicurezza contenente il denaro sequestrato. La perquisizione ed il successivo sequestro – afferma – non erano assistiti dalla necessaria preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica né dall’A.G. più vicina, come prescritto dall’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, né è stato redatto il verbale di perquisizione di cui all’art. 352 cod. proc. pen. È illegittimo anche il sequestro preventivo d’urgenza, siccome operato sull’erroneo presupposto dell’astratta configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), sebbene la polizia giudiziaria non avesse individuato la dichiarazione dei redditi vulnerata dalla apposizione di elementi passivi fittizi. L’esecuzione di iniziativa del sequestro dimostra piuttosto come la polizia giudiziaria avesse intrapreso l’attività di polizia amministrativa tributaria ancorché già in possesso di notizie di un presunto reato a carico dei titolari della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avendo essa previamente individuato fatture per operazioni (asseritamente) inesistenti utilizzate dalla società negli anni oggetto d’indagine: risulta, dunque, esser stata indebitamente elusa la cogente osservanza della rigorosa disciplina procedurale che presiede alle attività di polizia giudiziaria nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
Nonostante la formale assunzione RAGIONE_SOCIALE funzioni di polizia giudiziaria conseguente all’esecuzione del sequestro preventivo d’urgenza, la RAGIONE_SOCIALE ha perseverato nell’inosservanza della legge processuale penale
proseguendo per circa sei mesi la invero solo apparente e ineffettiva attività genetica di polizia amministrativa tributaria, senza rimettersi alla direzione del Pubblico Ministero né relazionare alla medesima autorità giudiziaria, siccome invece imposto dall’inequivoco tenore testuale dell’art. 327 cod. proc. pen. Addirittura, quasi a ogni accesso della pretesa (e insussistente) verifica amministrativa, la P.G. ha proceduto all’interrogatorio RAGIONE_SOCIALE persone sottoposte alle indagini preliminari, così incorrendo nella solare violazione del combiNOME disposto normativo degli artt. 61, 63, 64, 65 e 350 cod. proc. pen.
Aggiunge che sin dal primo accesso, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha avuto a disposizione, tra l’altro, le scritture ausiliarie di magazzino, nonché i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione di rifiuti relativi a ogni fornitura di rottami, ma essa, anziché verificare se alle fatture passive ‘sospette’ corrispondessero effettivi conferimenti di rifiuti presso gli stabilimenti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ha invece proceduto contra legem agli interrogatori RAGIONE_SOCIALE persone sottoposte alle indagini preliminari (peraltro relativi a fatture del 2019), addivenendo poi alla sommaria conclusione che si trattasse di forniture oggettivamente simulate, senza però considerare, per giunta, che l’approvvigionamento di tali materie prime risultava e risulta oggettivamente (e quantitativamente) indispensabile per le lavorazioni e le vendite operate e fatturate nel medesimo periodo dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:
2.1.la somma sequestrata in contanti era stata rivenuta nel corso di operazioni di ricerca documentale poste in essere il 26 febbraio 2025 dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’esito di una verifica dei rapporti che RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto con soggetti ad elevato rischio fiscale, alcuni dei quali destinatari di provvedimenti di cessazione della partita Iva; in particolare, si trattava di soggetti che avevano operato per pochi anni, con gestione affidata a prestanomi, sedi operative inesistenti, documentazione fiscale irreperibile, che non avevano presentato dichiarazioni fiscali;
2.2.in relazione alla somma di denaro in questione, NOME COGNOME aveva esibito il mastrino di sottoconto nel quale, sotto la voce disponibilità liquide, era indicata la minor somma di euro 16.528,83;
2.3.il consulente fiscale della società aveva riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione di incassi in contanti da parte della società dopo la data di aggiornamento del mastrino di cassa (7 gennaio 2024);
2.4.NOME COGNOME, che aveva presenziato a tutte le operazioni, aveva riferito che si trattava di incassi in contanti della società;
2.5.i ricorrenti, che pure avevano dedotto che si trattava di risparmi detenuti in azienda per gli stessi motivi indicati con gli odierni ricorsi, non avevano però fornito alcuna prova al riguardo, laddove NOME COGNOME aveva riferito che si trattava degli incassi della società;
2.6.tali dichiarazioni erano state rese prima ancora che la RAGIONE_SOCIALE effettuasse verifiche sui mastrini e sui fornitori della società, quando alcun elemento di rilevanza penale era ancora emerso nel corso dell’attività ispettiva;
2.7.la tesi difensiva che si trattasse di risparmi si scontra, sul piano logico: a) con l’implausibilità che il relativo ingente ammontare fosse stato ricostituito a così breve distanza dal furto (appena venti giorni); b) con il fatto che i ricorrenti non avevano dedotto lo svolgimento di attività individuali e personali da fonte lecita, diverse dall’attività di impresa, che giustifichino l’accumulo di ricchezze così ingenti, né sono comprensibili e provate le ragioni di un simile accumulo;
2.8.il denaro in sequestro corrisponde quasi al risparmio di spesa generato dalle condotte oggetto di addebito;
2.9.quanto al periculum, i dati forniti dalla difesa non sono aggiornati laddove è prevedibile un futuro peggioramento dei conti societari in considerazione della emersione e non riproponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni di avvalimento di false fatture per operazioni inesistenti;
2.10.si tratta di somme in contanti, accantonate al di fuori di ogni logica di tracciabilità bancaria, all’evidente scopo di sottrarre all’imposizione fiscale le operazioni a monte dei profitti da soggetti che mostrano dimestichezza nel ricorso ad operazioni di copertura dei profitti stessi mediante l’avvalimento di false fatture;
2.11.i COGNOME, nelle rispettive qualità, avevano già congegNOME un meccanismo di sottrazione del denaro in questione ai circuiti dei pagamenti leciti, programmando quindi il riutilizzo in operazioni societarie analoghe, con la copertura di false fatture, non potendo certo essere dette somme impiegate per pagamenti nell’ambito di operazioni tracciabili, in virtù dei limiti legali previsti dalla normativa antiriciclaggio
3.Tanto premesso, è necessario altresì ricordare (e ribadire) che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
3.1.Più volte la Corte di cassazione ha affermato che, «in tema di riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge’ per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01).
3.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell ‘ 8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
4.Il primo motivo è generico.
4.1.Viene in rilievo l’attività ispettiva della RAGIONE_SOCIALE il cui esercizio non postula l’esistenza di una notizia di reato, non costituisce attività di indagine
preliminare e non si svolge attraverso atti tipici dell’indagine stessa. Ciò nondimeno, nel corso di tali attività ispettive possono emergere ‘indizi di reato’, nel qual caso «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni del codice » (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.).
4.2.La Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2000, dep. 2001, Raineri, Rv. 220291 – 01), ha spiegato che il significato dell’espressione “quando…emergano indizi di reato” – contenuta nell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell’ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale – deve intendersi nel senso che presupposto dell’operatività della norma sia non l’insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall’art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.
4.3.È stato ulteriormente precisato che la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nullità dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, COGNOME, Rv. 269299 -01; Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 -01; Sez. 3, n. 54379 del 2018, cit.).
4.4.Ne deriva, per esempio, che:
4.5.il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell’attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a garanzia del diritto di difesa (Sez. U, Raineri, cit.; nel senso che le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato, sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262010 -01; Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004, COGNOME, Rv. 230065 -01, ha ulteriormente precisato che l’inutilizzabilità è assoluta e vale anche in caso di giudizio abbreviato);
4.6.se le dichiarazioni spontanee dell’indagato nel luogo e nell’immediatezza del fatto sono sempre utilizzabili ai sensi del comma 7 dell’art. 350 cod. proc. pen., di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli accertatori/verificatori è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione (Sez. 3, n. 8604 del 05/11/2020, dep. 2021, Celeste, Rv. 280905 -01);
4.7.le dichiarazioni etero-accusatorie rese alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla persona soggetta all’accertamento amministrativo senza l’osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. sono utilizzabili nel processo penale se, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario (Sez. 3, n. 31233 del 04/06/2019, Di Vico, Rv. 276679 -01).
4.8.Si tratta, in ogni caso, di questione di fatto accertare se le dichiarazioni autoindizianti siano state rese nell’ambito di attività amministrativa ispettiva o di vigilanza ovvero di quella di polizia giudiziaria, diretta a reprimere l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme penali e soltanto in quest’ultimo caso è possibile apprezzare l’eventuale violazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali a garanzia del diritto di difesa (Sez. 2, n. 7255 del 18/02/2000, TorNOMEre, Rv. 216358 – 01).
4.9.Si tratta di declinazione pratica del principio secondo il quale non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328 – 01; nel senso che la questione dell’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito, Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269891 – 01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798 – 01; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263 – 01).
4.10.La questione di fatto è stata risolta dal Tribunale che ha affermato che allorquando il COGNOME aveva reso dichiarazioni sulla provenienza del denaro nei suoi confronti non si addensavano indizi di reato perché alcun accertamento era stato compiuto sulla provenienza della somma; né i ricorrenti allegano di aver sottoposto ai Giudici del riesame elementi di fatto di segno contrario: semplicemente non spiegano in quale preciso momento sarebbero sorti gli indizi del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Utili informazioni in tal senso sono desumibili, con l’immediata evidenza che la fase di legittimità impone, dalla lettura del decreto di sequestro preventivo dal quale risulta che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era recata nella sede di RAGIONE_SOCIALE per approfondire i rapporti tenuti dalla società
con soggetti connotati da elevato rischio fiscale. Nè ogni verifica fiscale presuppone l’acquisizione di una notizia di reato o comunque l’esistenza di indizi di reato.
5.Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono generici e presentati al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
5.1.Ciò che in estrema sintesi viene dedotto è il malgoverno logico degli elementi di prova indicati dai Giudici del riesame per ritenere le somme sequestrate profitto del reato piuttosto che frutto di risparmi. Il Tribunale indica, con motivazione esistente e tutt’altro che manifestamente irrazionale, le ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni difensive e tanto basta per impedire a questa Corte di sindacare la motivazione del provvedimento impugNOME, non essendo oltremodo vero che i Giudici del riesame non avevano preso in considerazione la possibile natura di risparmi del denaro sequestrato.
5.2.Resta dunque insindacabile la motivazione nella parte in cui qualifica il denaro come ricavi oltremodo in misura quasi corrispondente all’imposta evasa.
5.3.A non diversi rilievi si espongono i ricorsi in relazione alla sussistenza del periculum e alla corrispondenza della somma sequestrata al profitto conseguito dalla società ; anche in questo caso, l’ordinanza impugnata spiega bene le ragioni della sussistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni della provvisoria ablazione con argomenti esistenti e tutt’altro che irrazionali.
5.4. L’inammissibilità dei ricorsi osta all’esame dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).
8.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 14/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME