Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42467 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42467 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Latronico il DATA_NASCITA, nella qualità di legale rappresentante di “RAGIONE_SOCIALE“
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 4 aprile 2024, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Salerno, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale //
di Valilo della Lucania aveva respinto l’istanza di dissequestro della somma di 151.850,11 euro, presente su un conto corrente della precisata società.
La somma appena indicata è stata sottoposta a sequestro preventivo a fini di confisca diretta con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. 483 cod. pen. in relazione all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, e 10quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzato in relazione ad indebite compensazioni effettuate dal 18 giugno 2021 al 15 settembre 2021 mediante l’utilizzo di crediti inesistenti connessi a costi per attività di formazione di persona in realtà mai eseguita, per l’importo complessivo di 151.850,11 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un motivo, con i quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 325, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Si deduce che l’ordinanza impugnata espone una motivazione meramenl,e apparente in ordine alle osservazioni, formulate nell’istanza di revoca, sull’insussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro.
Si rappresenta che, secondo il Tribunale, il rischio di dispersione dei beni deriva dall’essere l’attuale ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, indagato per i fatti in ragione dei quali è stata applicato i sequestro, e dalla «natura volatile del denaro». Si aggiunge che, sempre secondo il Tribunale, è irrilevante la giacenza sui conti correnti della società, al momento, di somme in grado di consentire la confisca dell’intero profitto del reato, atteso che le stesse sono superiori all’importo necessario per meno di 7.000,00 euro.
Si osserva che, con queste argomentazioni, l’ordinanza impugnata configura, di fatto, le esigenze cautelari quale conseguenza automatica della sussistenza del fumus commissi delicti e della naturale fungibilità del denaro, così vanificando completamente l’obbligo di motivazione sul punto. Si segnala che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato che: a) una motivazione sul rischio di dispersione del denaro fondata sulla natura del bene è apparente ed apodittic:a, essendo invece necessaria l’indicazione di elementi concreti (si citano Sez. 3, n. 51304 de 21/11/2023, e Sez. 4, n. 41861 del 14/09/2023, COGNOME, ma anche Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, COGNOME); b) il periculum in mora non può essere desunto dalle modalità fraudolente della condotta contestata, perché altrimenti si creano indebiti automatismi tra accertamento del fumus commissi delicti e verifica delle esigenze cautelari (si cita Sez. 6, n. 8124 del 23/01/2024); c) il pericolo di dispersione dei beni deve essere accertato in termini di concretezza ed attualità
(si cita Sez. 3, n. 4754 del 07/11/2023, dep. 2024), non essendo sufficiente «ipotizzare eventi futuri ed incerti» (così Sez. 6, n. 31380 del 26/04/2022).
In data 17 settembre 2024, successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione, il difensore del ricorrente ha depositato memoria, nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso e si replica alle deduzioni esposte nella requisitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
La questione posta, che attiene alla (in)sussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE“, rende necessarie, per chiarezza, due precisazioni.
2.1. La prima precisazione concerne i limiti del sindacato della Corte di cassazione in materia di provvedimenti relativi a misure cautelari reali.
In proposito, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01, nonché, per citare la più recente decisione massimata sul punto, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
2.2. La seconda precisazione ha ad oggetto i criteri di riferimento per ravvisare la sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca, in particolare sul denaro.
Ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, occorre anche la concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto all definizione del giudizio, salvo che per le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali
è sufficiente la mera indicazione della appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Ora, in linea AVV_NOTAIO, la sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (così Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, COGNOME, Rv. 283769 – 01).
Tuttavia, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio non possono consistere in un generico riferimento alla fungibilità del denaro oggetto di sequestro (cfr. Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286671 – 01, e Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, COGNOME, mass. per altro), né in un generico richiamo alle condotte illecite ipotizzate (Sez. 6, n. 8124 del 23/01/2024, COGNOME, mass. per altro), perché altrimenti si creerebbero indebiti automatismi, implicanti la sussistenza in re ipsa del requisito del peri culum in mora.
3. L’ordinanza impugnata ritiene necessario il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca della somma di 151.850,11 euro, rinvenuta sui conti correnti della società “RAGIONE_SOCIALE“, quale profitto dei reati di indebite compensazioni di crediti inesistenti, sia per ragioni attinenti alle condotte ipotizzate ed alla personalità dell’amministratore della ditta, sia per ragioni attinenti al bene sottoposto a vincolo, secondo una valutazione attenta al complessivo contesto delle vicende finanziarie della precisata impresa.
Da un lato, si evidenzia che il bene attinto, la somma di denaro, è oggetto di facile dispersione od occultamento e che il legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE” è persona inaffidabile, perché ha posto in essere condotte illecite di identica natura fraudolenta anche con riferimento ad altra ditta, la “RAGIONE_SOCIALE“, di cui pure è legale rappresentante. E, per chiarezza, va segnalato che le condotte contestate, indicate nell’ordinanza impugnata, non sono costituite soltanto da reati di indebite compensazioni, ma anche da reati di falso ex art. 483 cod. pen. in relazione all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, commessi per predisporre la documentazione posta a base dei crediti fittizi connessi a spese di formazione del personale in realtà non sostenute, ed utilizzati in compensazione.
Sotto l’altro profilo, poi, si segnala che le disponibilità sui conti correnti del “RAGIONE_SOCIALE“, secondo quanto risulta dai saldi degli estratti conto prodotti dalla difesa, alla data del 31 dicembre 2023, sono superiori di soli 7.000,00 euro all’importo del profitto del reato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro non risulta affetta da vizio di violazione di legge, né, in particolare, l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento può ritenersi del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Tribunale, infatti, ha motivato in ordine al requisito delle esigenze cauteliari indicando il pericolo della dispersione del denaro non solo (e non tanto) in ragione della “naturale volatilità” dello stesso, ma anche in considerazione delle vicende finanziarie della società interessata dal sequestro, evidenziandone le significative variazioni nel tempo, nonché del comportamento dell’amministratore, segnalando la pluralità di contestazioni a carico del medesimo, anche con riferimento ad altra impresa.
In questo modo, l’ordinanza impugnata, da un lato, ha posto a fondamento delle proprie conclusioni sul periculum in mora criteri di valutazione rispondenti a quelli indicati dalla giurisprudenza, valorizzando elementi oggettivi e soggettivi, e, dall’altro, ha richiamato circostanze specifiche e concrete per evidenziare la corretta applicazione, in fatto, degli indicati criteri di valutazione.
Per completezza, è utile aggiungere che, in questa sede, non assumono significato le osservazioni esposte dal Tribunale in ordine alla irrilevanza delle disponibilità di beni immobili da parte della società “RAGIONE_SOCIALE” ai fini della esclusione del periculum. Invero, la “RAGIONE_SOCIALE” non risulta indagata o imputata per il delitto di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, né può esserlo, attesa la tassatività del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti, e, quindi, nei suoi confronti, per la fattispecie contestata, è ammessa esclusivamente la confisca del denaro, quale profitto dell’illecito penale ipotizzato, siccome ablazione “diretta”, ma non anche di beni immobili o di beni comunque diversi dal denaro, siccome ablazione “per equivalente”.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’01/10/2024.