Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10775 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10775 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Siria il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 28/11/2025 del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che h concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie presentate dall’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia di NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di rinvio, confermava l’ordinanza di convalida e il decreto di sequestro preventivo, emessa: in data 20 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di NOME ed aventarid oggetto la somma di euro 211.900,00, in relazione al reato di riciclaggio e/o di ricettazione.
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione agli artt.648 e 648-bis cod. pen. nonché in relazione agli artt. 190, 191 e 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato la misura reale, nonostante il giudicato cautelare formatosi in conseguenza dell’annullamento di un precedente decreto di sequestro probatorio e nonostante la mancata individuazione del reato presupposto.
Alla odierna udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente censura il provvedimento di conferma del decreto di sequestro preventivo sotto due distinti profili: a) la violazione del divieto del “bis in idem”; b) la mancata indicazione del reato presupposto.
In ordine al primo punto, il divieto del “bis in idem” è declinato dall’art. 649 cod. proc. pen., a tenore del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a nuovo procedimento penale per il medesimo fatto”. La norma vieta al Pubblico Ministero di proporre nuovamente l’azione penale per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, garantendo che il soggetto già giudicato non sia nuovamente perseguito per lo stesso episodio.
Il principio del “ne bis in idem” trova, inoltre, consacrazione in ambito sovranazionale, essendo declinato negli stessi termini dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.1. Opera, anche, in materia cautelare, attraverso il richiamo al principio di “consumazione” del potere (Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, P.M. in proc. Marella, Rv. 240783), che preclude al Pubblico Ministero di reiterare la richiesta della misura, annullata o rigettata, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi.
La ratio è quella di scongiurare che – immutate le condizioni legittimanti l’applicabilità o meno di una misura cautelare – vi sia una mera rivalutazione degli
L
stessi elementi, evitando che, in assenza di un quid novi, venga emessa una misura cautelare in precedenza negata.
Logico corollario è che non è ipotizzabile la violazione del divieto del ” bis in idem”, quando il Giudice del riesame non abbia operato valutazioni nel merito e la perdita di efficacia della misura cautelare reale sia dipesa o da una causa processuale o da un vizio meramente formale.
3.2. In questa prospettiva ermeneutica, la violazione dedotta dalla difesa non è ravvisabile.
L’annullamento del primigenio provvedimento di sequestro probatorio è stato disposto – come congruamente osservato in sede di riesame (cfr. ordinanza paga.5) – per motivi di natura formale, ovvero per mancata indicazione delle finalità probatorie, senza vagliare gli elementi sintomatici del fumus commissi delicti.
Corretta è, dunque, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, sulla assenza di effetti preclusivi, mancando l’accertamento interinale sulla lecita provenienza del danaro oggetto di sequestro preventivo.
In ordine al secondo punto, va precisato che lo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus commissi delicti ai fini dell’adozione di una misura cautelare reale e per quanto di interesse di un provvedimento di sequestro preventivo – presuppone una valutazione che non si limiti alla «mera “postulazione” dell’esistenza del reato», ma che sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti», in modo da dimostrare la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (così Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921).
Risulta, dunque, necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell’indagato, nel senso che, ai fini della sussistenza in concreto del “fumus commissi delicti”, occorre una « verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell’imputato» ( così cfr. Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433).
4.1. Nell’ambito dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), la giurisprudenza di legittimità ha fissato regole precise nella valutazione del fumus, al fine di evitare la generale ablazione di valori, elevando imputazioni in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l’esistenza del delitto presupposto.
A tal fine, sono stati richiamati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, essendo essi, per un verso, funzionali ad una adeguata tutela dei diritti individuali nei procedimenti penali e, per altro verso, parametro di valutazione della legittimità della decisione adottata.
In questa ottica, la giurisprudenza, nel caso di sequestro preventivo di somme di denaro in contante e/o di beni Rozizsi, ha ritenuto necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie di cui agli artt. 648 e ss. cod. pen., sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (ex multis, Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433); ha, altresì, ritenuto che la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e/o riciclaggio debba essere connessa non solo all’individuazione di particolari modalità di occultamento della res e al ‘assenza di redditi leciti, ma anche all’accertamento di indicatori della provenienza della res da delitto.
Quindi, per giustificare la valutazione incidentale di provenienza illecita del contante e/o dei beni, diventano fondamentali ulteriori elementi, come ad esempio gli accertati contatti del soggetto titolare del contante con esponenti criminali, il precedente coinvolgimento dell’agente in fatti di reato normalmente produttivi di profitto illecito e il contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altri reati (armi, droga, contrabbando, fatture per operazioni inesistenti etc.)
4.2. Si consideri poi che detti principi vanno necessariamente coniugati con la particolarità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di cautela reale.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione, così radicali, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).
Pertanto, là dove il Tribunale del riesame abbia fatto riferimento, oltre che al rilevante ed ingiustificato quantitativo di somme contanti, anche ad ulteriori elementi indicativi in senso logico della provenienza di esse da delitto, la decisione non appare censurabile in sede di legittimità e ciò proprio perché non può prospettarsi un’ipotesi di motivazione inesistente, ma tutt’al più di motivazione illogica certamente non censurabile nella sede di legittimità.
è
Ebbene, nel caso in esame, Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione delle indicate regulae iuris.
Ha congruamente e adeguatamente esplicitato le ragioni della propria decisione in relazione al fumus del delitto di cui all’art. 648 bis e/o all’art. 648 cod.pen.,
Si è, infatti, ritenuto che :a) le particolari modalità di conservazione della somma contante, riposta in una busta sigillata, nascosta sotto il sedile passegger anteriore; b) l’assenza di qualsiasi tempestiva giustificazione della disponibilità d ingenti somme di danaro in contante; c) la segnalazione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE, per presunti collegamenti con ambienti delinquenziali; d) l’anomala presenza del ricorrente, cittadino siriano, sul territorio italiano, ove costui era privo di dimoraiLnon risultava avesse amici o parenti; e) la trasferta a bordo di un’auto noleggiata lungo tutto lo stivale, dal Nord al Sud d’Italia; f) il rinvenimento unitamente al danaro, di codici, password criptate, due telefoni cellulari e una scheda sim, fossero elementi – in una lettura non parcellizzata – sintomatici della provenienza illecita del danaro in sequestro.
5.1. Il riferimento a tali plurimi aspetti, per giustificare la provenienza delittuo del danaro sequestrato, poggia, dunque, su una valutazione complessivamente logica ed esaustiva, come tale immune da violazioni di legge.
Né le deduzioni difensive introducono elementi di disturbo, posto che il ricorrente lamenta la carenza dell’apparato motivazionale in punto di dimostrazione del fumus commissi delicti, senza tuttavia confrontarsi criticamente con il percorso logico-argomentativo posto a fondamento dell’epilogo decisorio e sollecitando, di contro, una (non consentita) rilettura delle informazioni investigative.
Alle sopra esposte argomentazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., del ricorrente al pagamento delle spes processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 05/03/2026