Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11061 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11061 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avverso l’ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Pescara nei confronti di COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 14 luglio 2025, con cui era stata rigettata l’istanza , finalizzata al sequestro preventivo del bar “RAGIONE_SOCIALE“, nell’ambito del ,
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NOME
procedimento penale a carico di COGNOME NOMENOME indagato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 e 79 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. Nell’ipotesi accusatoria, l’indagato effettuava o favoriva cessioni di sostanza stupefacente di tipo cocaina all’interno del bar e consentiva ad altri spacciatori di utilizzare il locale com luogo di ritrovo dei loro clienti e versava i proventi dello spaccio sui conti correnti della società gestrice del bar, simulandone la provenienza da attività commerciale.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il pubblico ministero, denunciando, con un unico motivo di doglianza, l’omessa o apparente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato, non avendo il Tribunale del riesame considerato la assoluta funzionalità del bar alle condotte delittuose di traffico di sostanze stupefacenti, al punto che senza la “protezione” offerta dal bar, nell’ottica accusatoria, “quel traffico non sarebbe possibile”.
In data 23 gennaio 2026 è pervenuta memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO con la quale si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in via subordinata, infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico, proposto per ragioni non consentite e, comunque, manifestamente infondato.
Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Rv. 285608 – 01).
5.1. Alla luce di tali principi, deve osservarsi che, nel caso oggetto del presente scrutinio, la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta profili di apparenza né di omissione.
Il Tribunale ha, infatti, sviluppato un itinerario argomentativo pieno e coerente, andando ad integrare l’ordinanza del GIP nella parte relativa all’esame del periculum in mora ivi omesso – in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Si è correttamente ritenuto applicabile anche a tale ultima fattispecie di reato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenz di legittimità, secondo cui la normativa speciale di cui all’art. 79 del d.P.R. n. 309 del 1990 consente l’applicazione della disciplina AVV_NOTAIO di cui all’art. 321 cod. proc. pen. allorquando sussista, comunque, una correlazione indefettibile tra l’immobile e la commissione del reato: in tal caso, infatti, l’immobile non è solo il luogo ove tale attività si compie – e che sarebbe realizzabile altrove – ma è un quid inscindibile dall’illecito, ossia un mezzo indispensabile per l’attuazione e la protrazione della condotta illecita (ex multis, Sez. 6, n. 36201 del 24/09/2010, Rv. 248635 – 01; Sez. 4, n. 20204 del 06/03/2007, Rv. 236641 – 01; Sez. 4, n. 37993 del 21/06/2006, Rv. 235087 – 01).
5.2. Al riguardo, dunque, in relazione all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice del riesame, con argomentazione puntuale, ha ritenuto che non fossero sussistenti elementi idonei a considerare il bar “RAGIONE_SOCIALE” come un luogo in rapporto di esclusività, funzionalità, nonché insostituibilità con l’attività criminale. In particolare, ha evidenziato come suppellettili presenti nel bar e la conformazione dello stesso rappresentassero elementi comuni e fungibili ai fini dell’attività di spaccio contestata; altrettan comune è stata ritenuta la presenza di avventori atti a consumare sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo marijuana; inoltre, in altri episodi, richiamati puntualmente, la cessione di sostanza stupefacente era avvenuta all’esterno del locale.
La motivazione del provvedimento impugnato, lungi dall’essere mancante o apparente, fa espresso riferimento ai dati emergenti dalle indagini, come l’episodio del 29 dicembre 2024, in cui si era ipotizzato che l’imputato avesse concordato con tale Centorame la consegna di droga che avrebbe dovuto essere ritirata dal vano posto sotto il bancone esterno del Dehors del bar; bancone non protetto da alcun accorgimento e dunque liberamente accessibile a tutti. In un altro episodio, parimenti ritenuti irrilevante al fine di determinare funzionalizzazione del bar allo spaccio, le telecamere di sorveglianza riprendono due avventori che consumano marijuana, senza che vi sia un nesso tra tale consumo e lo spaccio di cocaina che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe avvenuto nel bar. In altri episodi ancora, del gennaio-febbraio 2025, le cessioni avvengono, previo contatto telefonico, presso l’abitazione dell’acquirente.
Il ricorso, si mostra incapace di scalfire tale conclusione, in quanto non presenta specifiche critiche al riguardo. Si tratta – come visto – di una motivazione certamente non omessa o apparente e, dunque, insindacabile nel giudizio di cassazione, visti i già richiamati limiti fissati dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. e rimanendo, ovviamente, impregiudicate ogni considerazione circa la sussistenza di indizi di reato a carico dell’imputato e ogni valutazione di merito.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 26 febbraio 2026
2 4 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.NOME COGNOME
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