Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46029 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 05/06/2023 del Tribunale di Modena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Modena che ha confermato il sequestro di circa 64.000 euro in contanti, disposto nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, nell’àmbito del procedimento che lo vede indagato per detenzione a fini di cessione di oltre tre chilogrammi di hashish.
Il ricorso lamenta la violazione dell’art. 321, cod. proc. pen., perché:
mancherebbe il “fumus commissi delicti”, in quanto la sostanza non era detenuta dal ricorrente, essendosi questi semplicemente trovato all’interno dell’automobile in cui quella era riposta, come affermato anche dal suo coindagato
NOME, utilizzatore esclusivo del veicolo; inoltre, NOME è persone incensurata, senza pendenze giudiziarie ed impegnato in attività lavorativa lecita;
mancherebbe altresì il “periculum in mora”, non sussistendo alcun vincolo pertinenziale tra detta somma ed il reato ipotizzato, consistendo quest’ultimo nella semplice detenzione di tale sostanza e non anche nella sua cessione;
le somme sequestrate avrebbero provenienza legittima, rappresentando i risparmi accumulati negli anni dall’indagato e dai suoi familiari attraverso stipendi e pensioni, prelevati dai loro conti bancari e custoditi in contanti in casa allo scopo di sottrarli alle plurime procedure esecutive avviate nei loro confronti da varie società finanziarie per diversi debiti rimasti insoluti; la relativa documentazione, prodotta dalla difesa al Tribunale del riesame, sarebbe stata da quest’ultimo completamente preternnessa.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
Il sequestro risulta essere stato disposto a norma dell’art. 240-bis, cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. Il riferimento anche alla pertinenza del denaro al reato, operato dal Tribunale e contestato dalla difesa, non è rilevante, perché – secondo quanto si legge nella stessa ordinanza impugnata escluso già dal Giudice per le indagini preliminari.
I temi decisivi rimangono, dunque, quelli della sproporzione delle somme staggite rispetto ai redditi leciti dell’indagato e della dimostrazione dell’eventuale provenienza legittima di esse, gravando a tal fine sull’interessato un onere di specifica allegazione.
A questo si aggiunga, in rito, che, in materia di misure cautelari reali, la decisione del Tribunale del riesame può essere censurata in sede di legittimità solo qualora emessa in violazione di legge, e non anche per vizi della motivazione. Così stabilisce, infatti, l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali integrano una violazione di legge soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quantunque manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611). E, se la motivazione “assente” è quella che
manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s’intende per “apparente”, invece, quella affetta da vizi così radicali, da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): come accade nei casi, per esemplificare, di utilizzo di timbri o di generici moduli a stampa ripetitivi del dato normativo (Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018, NOME, Rv. 274359; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, NOME COGNOME, Rv. 250959), oppure di ricorso a clausole di puro stile (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv. 259462).
Tutto ciò premesso, la motivazione dell’ordinanza impugnata non solo è effettiva e non semplicemente apparente, ma si presenta del tutto immune da vizi logici.
3.1. Quanto al c.d. “fumus commissi delicti”, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma deve accertare l’esistenza di un concreto quadro indiziario, non necessariamente tale da delineare i gravi indizi di colpevolezza occorrenti per le misure cautelari personali, ma comunque caratterizzato da concreti e persuasivi elementi di fatto, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (fra altre, vds. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, COGNOME, dep. 2018, Rv. 272927; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152).
Nello specifico, i dati di fatto valorizzati dall’ordinanza impugnata – vale a dire il rinvenimento della sostanza stupefacente all’interno dell’autovettura su cui viaggiava il ricorrente, il notevole quantitativo della stessa, l’assenza di particolari cautele nel relativo occultamento ed il possesso, da parte del predetto, di elevatissime somme in contanti, nascoste in vari posti della casa – soddisfano ampiamente l’obbligo di motivazione gravante sul Tribunale, poiché concludenti e non contraddetti da alcun elemento di segno divergente.
3.2. Altrettanto vale per quel che riguarda la provenienza delle somme in sequestro.
L’ordinanza rileva, infatti, la palmare illogicità dell’allegazione per cui una famiglia di persone che vivono di modesti stipendi e pensioni, ma ciò nonostante capace di risparmiare nel tempo circa 64.000 euro e, come tale, evidentemente non pressata da urgenti bisogni finanziari, contragga ripetutamente prestiti a tassi d’interesse elevati e si tenga il denaro in casa anziché utilizzarlo per far fronte ai relativi debiti. E, con tale argomento, il ricorso neppure prova a confrontarsi.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.