Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Trani il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugNOME, il ricorso e la memoria depositata dal difensore del ricorrente;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione dedotta dal ricorrente ed in subordine l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 30 dicembre 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 11.800,00 nei confronti di NOME COGNOME, indagato in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25 gennaio 2024 con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato il riesame avverso detto decreto di sequestro preventivo.
Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione.
3.1. Gli elementi posti a fondamento delle decisioni dei giudici di merito non fornirebbero elementi indiziari sufficienti a dimostrare la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro.
Il Tribunale avrebbe omesso il necessario vaglio in ordine alla sussistenza del reato presupposto della contestata ricettazione, limitandosi ad affermare, con motivazione generica ed apodittica, la “provenienza non giustificata” del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente (pag. 3 del ricorso) senza indicare, peraltro, la fattispecie criminosa astrattamente configurabile.
3 Z La difesa ha sostenuto, inoltre, che il denaro che COGNOME custodiva presso la sua abitazione sarebbe frutto di “leciti risparmi familiari che per libera scelta erano custoditi in casa e che, ovviamente, venivano prudentemente nascosti per scongiurare il pericolo di ipotetici furti” (pag. 4 del ricorso) e che il sempl possesso di valori presso la propria abitazione, quantunque ingiustificato, deve essere considerato un fatto neutro sotto il profilo delle condotte penalmente sanzionate, non sussistendo un obbligo di deposito in banca dei propri risparmi.
Il difensore del ricorrente, in data 30 maggio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve esser accolto per le ragioni di seguito indicate.
I giudici del riesame si sono limitati ad affermare che il denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente può essere ritenuto di provenienza delittuosa in considerazione delle inusuali modalità di conservazione del denaro e della evidente sproporzione tra la somma in sequestro (11.830,00 euro) e l’inesistente capacità reddituale di NOME COGNOME e del suo nucleo familiare (vedi pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata).
Tale motivazione, pertanto, è assolutamente carente GLYPH in GLYPH ordine all’individuazione della tipologia dell’ipotizzato reato presupposto; va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto,
.•
quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»; nello stesso senso Sez. 2, n. 17951 del 07/02/2023, Pertena, non massimata).
Di conseguenza, la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte della condotta di ricettazione e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020 – 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il funnus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera “postulazione” dell’esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez.. 5, n. 28515 de 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell’indagato (vedi Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433: «Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizi prognostico in merito alla probabile condanna dell’imputato»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. In applicazione di tali principi ermeneutici,va affermato che la motivazione impugnata risulta apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione del consistente valore di quanto in sequestro e della sproporzione con i redditi del ricorrente, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità del denaro da parte del ricorrente. Si tratta, in particolare, di indicazioni, ch riguardano la natura del bene, che tuttavia non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipotetica illecita detenzione del denaro sottoposto a sequestro.
La natura congetturale dell’affermazione dei giudici del riesame esclude che l’ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa del denaro in sequestro intesa come derivazione da una specifica
ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso di un oggetto di valore da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020 – 01; Sez. 2, n. 45150 del 20/09/2022, COGNOME, non massimata).
La motivazione impugnata non specifica adeguatamente le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre ad una specifica fattispecie incriminatrice l’accertata detenzione del denaro da parte dell’indagato; l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito con conseguente violazione di legge sub specie carenza di motivazione.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esi decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 4 giugno 2024
Il Presidente