Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con distinte ordinanze del 12/02/2024, il Tribunale di Salerno rigettava le istanze di riesame proposte nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in esito alla convalida del provvedimento di urgenza emesso dal PM, dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania il 17.11.2023 in relazione a plurime violazione della normativa urbanistica ed edilizia.
Avverso tali ordinanze hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono violazione degli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 308/2001, 125, comma 3 321 e 649 cod.proc.pen. e difetto di motivazione in relazione alla violazione della preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare.
Argomentano che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, non considerando che il provvedimento di sequestro faceva riferimento ad un precedente sequestro che incideva sulla p.11a 386 e riguardava uno scavo, sequestro che era stato revocato dal Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza del 17.10.2022; la difesa aveva provveduto al ripristino dello stato dei luoghi già nel giugno 2022 e il nuovo sequestro insisteva su particelle diverse del fondo, totalmente agricolo, e faceva riferimento ad una attività edilizia – lottizzazione abusiva materiale – che non era in corso; in tal modo si era operata un arbitraria allargamento per confusione di un sequestro ormai inesistente, sulla scorta di un verbale di sopralluogo per la riapposizione dei sigilli per verificare l’avvenuto ripristino.
Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 125 e 321 cod.proc.pen. per omessa motivazione specifica in ordine al periculum in mora.
Argomentano che il Tribunale di Salerno, pur riconoscendo l’assenza di attività edilizia, dava rilievo, ai fini del periculum, alla descrizione dei capi di imputazione ed allo stato non completamente rifinito degli immobili; inoltre, non considerava che COGNOME NOME era residente nell’immobile insistente sulla p.11a 235 dal 1995 e che la fognatura comunale era presente dal 2012, nonché la presenza di strade precedenti al 1980 e la richiesta di sanatoria era stara presentata nel 1994; neppure era stato considerato che il Parco del Cilento e la perimetrazione ad opera del d.lgs 42/2004 erano successivi di dieci anni alla predetta richiesta di sanatoria; la Scia in sanatoria del 2.4.2021 menzionata nell’ordinanza impugnata riguardava, poi, solo ed esclusivamente la vasca natatoria per la raccolta delle acque reflue e
non il fabbricato ove NOME risiede sin dal 2013, insistente sulla diversa particella n. 1546.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 44 lett c) d.P.R. n. 380/2001 e 321 cod.proc.pen. in relazione al difetto di fumus, periculum ed erronea applicazione del principio di proporzionalità.
Argomentano che l’attività attuata sulla p.11a 386, ha natura agricola, e, cioè, una vasca natatoria per la raccolta delle acque reflue che serve un campo di dodicimila metri quadri non può comportare pericolo per la programmazione o urbanizzazione dell’area; tale attività integra la fattispecie di cui all’art. 44 lett. dpr n. 380/2001 e non può giustificare il sequestro della proprietà COGNOME in Montecorice risultando la misura cautelare reale del tutto sproporzionata.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e 129 cod.proc.pen. in relazione all’intervenuta prescrizione.
Argomentano che l’immobile che insiste sulla pila 235, sub 33, di proprietà di COGNOME NOME, risale a trenta anni fa e che risulta maturato il termine prescrizionale della contravvenzione contestata, in assenza di atti interruttivi, pari a quattro anni; analoga considerazione riguarda l’immobile insistente sulla p.11a 1546 di proprietà di COGNOME NOME, risalente almeno al 2013; non sarebbe possibile, quindi disporre la confisca, essendosi verificata la causa di estinzione prima della cristallizzazione dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, come affermato dalla CEDU nella sentenza GIEMc/Italia del 28.6.2018.
Chiede, pertanto, dichiararsi l’intervenuta prescrizione e l’annullamento del decreto di sequestro con i dovuti provvedimenti consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione principio del ne bis in idem, è manifestamente infondato.
Come adeguatamente esposto dal Tribunale ed evincibile dalla prima misura cautelare reale, poi revocata dal Tribunale del riesame (cfr allegati al ricorso), i fatti contestati nei due distinti provvedimenti di cautela reale sono diversi: il primo sequestro preventivo del 18.3.2022 si basava sulla realizzazione in assenza del permesso di costruire di uno scavo da adibire e piscina (in Montecorice il 16.3.2022) mentre il secondo sequestro preventivo del 17.11.2023 è stato basato anche sulle diverse condotte integranti ulteriori violazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche emerse a seguito dell’ulteriore sopralluogo del 27.7.2022, con integrazione del 5.8.2002 (sulla p.11a 235 di proprietà di COGNOME NOME era stato
realizzato senza alcun titolo edilizio un fabbricato, composto da due corpi rettangolari con relativi porticati ad un piano con copertura a falde inclinate ancora non rifinita; sulla p.11a 1546 di proprietà di COGNOME NOME era stato realizzato senza titolo edilizio un immobile di forma rettangolare con relativo porticato, a due piani; inoltre, ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME è stato contestato (unitamente ai coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME) anche il reato di lottizzazione abusiva sui terreni tra loro contigui, interessati dalle costruzioni, che ricadono in area agricola di salvaguardia ambientale E5, mediante realizzazione di un complesso immobiliare composto da quattro manufatti, di cui tre unità abitative, con porticati, tettoie ed opere esterne.
La valutazione del Tribunale è conforme ai principi di diritto affermati in subiecta materia.
Questa Corte ha, infatti, affermato che il principio del ne bis in idem, che si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca, perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio (Sez.3-n.48395 del 13/06/2018, Rv.274703 – 01) e che tale principio non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l’autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati (Sez.3, n.24963 del 18/02/2015, Rv.264095 – 01); inoltre, è stato precisato che, in tema di provvedimenti cautelari, il principio del “ne bis in idem” non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione, allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall’autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili (Sez.3, n. 16616 del 18/11/2019, dep.03/06/2020, Rv.278947 – 01) e che il principio del “ne bis in idem” non è ostativo alla reiterazione di un sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale era già esistente ed il nuovo provvedimento miri semplicemente a confermare o a sostituire il precedente sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato (Sez.3, n. 10972 del 09/02/2012, Rv.252362 – 01)..
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Nella specie, il Collegio cautelare, nelle ordinanze impugnate, ha ampiamente e congruamente argomentato sia in relazione al fumus commissi delicti che alla sussistenza del periculum in mora, mentre le censure mosse in questa sede dai ricorrenti si risolvono essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La questione della prescrizione dei reati contestati, non prospettata con i motivi di riesame, sollecita preliminari valutazioni in fatto (epoca di ultimazione delle opere diversa da quella indicata nelle imputazioni provvisorie, attività edilizia non in corso al momento del sequestro, diversamente da quanto indicato nelle imputazioni provvisorie) precluse in sede di legittimità.
Il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai prima sollevate, infatti, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Rv. 241271 – 01, nonchè Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, Rv.263271 – 01, secondo cui non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un’indagine di merito).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024