Sequestro Preventivo di un Immobile: Quando il Danno è “in re ipsa”
Il sequestro preventivo di un bene immobile è una delle misure cautelari più incisive previste dal nostro ordinamento. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui presupposti per la sua applicazione, in particolare sul concetto di periculum in mora (il pericolo nel ritardo) in caso di occupazione abusiva di un immobile. La Corte ha stabilito che il danno derivante da tale occupazione è in re ipsa, ovvero insito nella condotta stessa, giustificando così il vincolo sul bene.
I Fatti di Causa: Occupazione Illegittima e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto il sequestro di un immobile di proprietà di una persona defunta, ma occupato da una donna. Quest’ultima sosteneva di avere un titolo legittimo per l’occupazione. Tuttavia, gli elementi raccolti, tra cui una perizia sulla firma del defunto e l’analisi dei tabulati telefonici, facevano dubitare della veridicità di tale titolo.
La difesa dell’indagata aveva presentato un’istanza di riesame, che era stata rigettata dal Tribunale della Libertà. Di conseguenza, veniva proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi principali:
1. L’insussistenza del fumus boni iuris, ossia della parvenza di reato, a causa di elementi probatori non conclusivi.
2. La mancanza del periculum in mora, poiché il Tribunale si era limitato a utilizzare formule generiche come “il danno è in re ipsa” senza specificare quale pregiudizio concreto derivasse dalla permanenza della donna nell’immobile.
La Decisione della Corte sul Sequestro Preventivo
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità del sequestro preventivo sull’immobile. Gli Ermellini hanno smontato le argomentazioni difensive, ribadendo i principi consolidati in materia di misure cautelari reali e specificando la corretta interpretazione dei requisiti del fumus e del periculum.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha sviluppato il suo ragionamento attraverso l’analisi puntuale dei presupposti del sequestro.
I Limiti del Ricorso in Cassazione in Materia Cautelare
In primo luogo, la Cassazione ha ricordato che il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per vizi di motivazione. Un difetto di motivazione può integrare una violazione di legge solo se l’argomentazione del giudice di merito è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, al punto da non rendere comprensibile l’iter logico seguito. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta ampia e sufficiente.
La Sussistenza del Fumus Boni Iuris
Sul fumus boni iuris, la Corte ha ritenuto ineccepibile la valutazione del giudice di merito. In particolare, è stato sottolineato come il ricorso fosse generico nel non affrontare un punto cruciale emerso dalle indagini: le analisi del traffico telefonico escludevano la presenza dell’indagata nel luogo e nel momento in cui il presunto contratto di occupazione sarebbe stato firmato. Questa circostanza, unita ai dubbi sulla firma, costituiva un quadro indiziario sufficiente a giustificare la misura.
Il Concetto di Periculum in Mora nel Sequestro Preventivo
Il punto centrale della sentenza riguarda il periculum in mora. La Corte ha spiegato che la critica alla formula “il danno è in re ipsa” era infondata. Il sequestro, in questo caso, ha una natura ‘impeditiva’, cioè mira a impedire il protrarsi dell’attività delittuosa e l’aggravarsi delle sue conseguenze.
Il pericolo concreto consisteva nel perdurante possesso del bene da parte dell’indagata. Tale occupazione illecita, infatti, ostacolava direttamente la curatela dell’eredità giacente e gli eredi nel compimento della successione. In sostanza, la sottrazione della disponibilità dell’immobile a coloro ai quali spetta di diritto impediva:
– La ‘messa a reddito’ del bene (ad esempio, tramite locazione).
– L’utilizzazione diretta dello stesso.
Questa situazione genera un pregiudizio economico evidente e continuo. Pertanto, l’espressione utilizzata dal Tribunale del riesame non era una formula vuota, ma esprimeva l’evidenza del danno che un’occupazione abusiva arreca inevitabilmente a chi ha legittime aspettative di fruire di un bene.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, rafforza un principio di fondamentale importanza pratica: nel caso di occupazione illecita di un immobile, il sequestro preventivo trova la sua giustificazione nel danno intrinseco che tale condotta produce. Il periculum in mora non necessita di complesse dimostrazioni, poiché il pregiudizio per i legittimi proprietari o eredi è una conseguenza diretta e immediata della privazione del godimento del bene. La misura cautelare si rivela quindi uno strumento essenziale per bloccare l’aggravamento delle conseguenze del reato e tutelare i diritti patrimoniali lesi.
Quando è ammesso il ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di sequestro preventivo?
Il ricorso è ammesso solo per ‘violazione di legge’, ovvero per errori nell’interpretazione o applicazione delle norme giuridiche. Non è possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, a meno che la sua motivazione sia completamente assente, illogica o contraddittoria al punto da non essere comprensibile.
Cosa si intende per periculum in mora (pericolo nel ritardo) in un caso di occupazione abusiva di un immobile?
Il pericolo consiste nel fatto che la continuazione dell’occupazione illecita impedisce ai legittimi proprietari o eredi di gestire, utilizzare o trarre un reddito dall’immobile. Questo protrarsi della condotta aggrava le conseguenze economiche del reato, giustificando un intervento immediato con il sequestro.
L’espressione ‘il danno è in re ipsa’ è sufficiente a giustificare un sequestro preventivo?
Sì, nel contesto di un’occupazione abusiva di un immobile. La Corte di Cassazione ha chiarito che non si tratta di una formula vuota, ma di un modo per esprimere l’evidenza del danno. L’occupazione illegale causa inevitabilmente un pregiudizio a chi ha il diritto di godere del bene, e questo danno è implicito nell’azione stessa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11787 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a PRATO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ricorso trattato con rito cartolare ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Chieti, sezione del riesame, ha rigetta l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Giudice per indagini preliminari di Chieti aveva disposto il sequestro di un immobile già di proprie defunto NOME COGNOME ed occupato dalla ricorrente.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata con unic motivo in cui si deduce l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del seques preventivo. Da un lato si denuncia l’insussistenza del fumus boni iuris poiché gli elementi indicati dal Tribunale a tal fine non sono conclusivi (la perizia del p.m. sulla firma apposta dal d sul titolo apparentemente legittimante l’occupazione dell’immobile da parte della ricorren smentita da altro elaborato di segno opposto; l’analisi delle celle telefoniche ai fi localizzazione non fornisce una risposta definitiva sulla collocazione della donna al mome della sottoscrizione del contratto); dall’altro si contesta il periculum in mora giacché al di là di formule tautologiche (‘il danno è in re Osa’) non viene indicato un danno specifico che la permanenza della ricorrente nell’immobile potrebbe causare.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso vengono evidenziati diversi profili di doglianza ne dell’ordinanza del Tribunale di Chieti che, rigettando l’istanza di riesame fo ricorrente, ha confermato il decreto di sequestro dell’immobile dalla stessa occupato
Va subito sgombrato il campo da ogni critica attinente all’apparato motivazionale motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione de preventivo”, si legge nella rubrica del motivo), per una delle infrazioni elencate ne e) c.p.p. essendo dirimente sul punto l’argomento per cui avverso le ordinanze materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazio (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazi gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mul 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazio ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso.
Nemmeno si può prospettare la violazione di legge sotto l’aspetto della manca fumus boni iuris ovvero del periculum in mora, data la piena adeguatezza e correttezza motivazionale in relazione ad entrambi i menzionati profili.
La Corte ritiene che l’accertamento del fumus boni iuris sia ineccepibilmente fondato, tra l’altro, sulle conclusioni del consulente di parte e sulle risultanze delle ana telefonico generato dal terminale dell’imputata (che ne esclude la presenza nel l momento in cui il contratto contestato risulterebbe essere stato sottoscritto). Con a quest’ultimo aspetto, in particolare, va evidenziato che il ricorso non fornisce al -ed è pertanto generico-, rifugiandosi in una formula evasiva che non affronta il tem come potesse l’imputata aver apposto la firma, se non era nel posto in cui venne c contratto.
Anche in relazione al periculum in mora, limitandosi a criticare la formula utilizzata Tribunale del riesame (secondo la quale il periculum, nella data condizione, sarebbe in re ipsa), la ricorrente trascura di considerare che già il giudice per le indagini preliminare la corretta giustificazione sul punto. Dopo aver chiarito la natura ‘impeditiva’ preventivo (diretto ad impedire il protrarsi dell’attività delittuosa, piuttosto che il primo giudice ha indicato il periculum nel perdurante possesso del bene da parte dell’indagata, causa dell’aggravamento delle conseguenze del reato per l’ostacolo a
della curatela ed al compimento della successione ereditaria. In sostanza, anche a p dalla sottrazione di mobili, pure oggetto della denuncia all’origine del procedimen carico della COGNOMECOGNOME la sottrazione della disponibilità del cespite immobiliare a c esso spetta, per la gestione dell’eredità giacente o quali eredi del defunto NOME COGNOME costituisce ragione sufficiente a soddisfare il requisito cautelare richiesto dalla g di legittimità. L’occupazione dell’immobile infatti ostacola la procedura precludendo a reddito’ del bene da parte della curatela o degli eredi o, in alternativa, l’util dello stesso, con corrispondente pregiudizio economico. Lungi dall’essere una formu poiché eccessivamente sintetica o oscura, l’espressione utilizzata dal tribunale esprime l’evidenza del danno che una occupazione abusiva inevitabilmente arreca a c legittime aspettative alla fruizione di un bene.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso nonché la condanna della ricor sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Consi liere relatpre GLYPH Il President