Sequestro Preventivo di Aree Demaniali: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40318/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo in relazione a reati urbanistici e paesaggistici su aree demaniali. La decisione analizza un caso di trasformazione illecita di una scogliera in spiaggia artificiale per fini commerciali, confermando la legittimità della misura cautelare e delineando i criteri di concretezza del pericolo e di proporzionalità.
I Fatti del Caso: Dalla Scogliera alla Spiaggia Artificiale
Il caso ha origine da un’attività commerciale situata sul litorale pugliese, in una zona costiera vincolata. La titolare di una concessione demaniale marittima, attraverso la sua società, aveva affittato il ramo d’azienda a un’altra società che gestiva un bar, intrattenimento musicale e servizi da spiaggia.
Le indagini hanno accertato che la titolare, con l’ausilio di autocarri, prelevava sabbia da un’area di parcheggio per poi scaricarla a ridosso della scogliera. L’obiettivo era quello di creare artificialmente un arenile più ampio, spandendo la sabbia attorno a una pedana di legno per aumentare l’area destinata al posizionamento degli ombrelloni. Questa attività configurava una trasformazione urbanistica non autorizzata in un’area protetta, portando al sequestro d’urgenza dei mezzi e dell’intera area demaniale.
La Decisione e il Ruolo del Sequestro Preventivo
Il Tribunale del riesame di Lecce aveva già confermato la validità del sequestro disposto dal G.i.p., rigettando l’istanza della ricorrente. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando due vizi principali: l’assenza del periculum in mora (il pericolo concreto e attuale che giustifica la misura cautelare) e la sproporzionalità del sequestro dell’intera area.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando integralmente la decisione impugnata. Secondo i giudici, i presupposti per il sequestro preventivo erano pienamente sussistenti e la motivazione del Tribunale del riesame risultava adeguata e corretta.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Analisi del Periculum in Mora
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nell’analisi dei requisiti del sequestro preventivo. La Corte ha smontato le censure della ricorrente punto per punto.
Il Pericolo Concreto e Attuale
La ricorrente sosteneva che il pericolo di aggravamento del reato fosse inesistente. La Cassazione ha invece ribadito che il periculum in mora non deve essere astratto, ma concreto e attuale. Nel caso di specie, tale pericolo era ampiamente dimostrato da diversi elementi:
1. La condotta materiale: L’indagata stava attivamente trasformando la morfologia della scogliera in un arenile per sfruttarlo economicamente, con un notevole movimento di terra e sabbia.
2. I precedenti specifici: La ricorrente era già stata destinataria di un precedente sequestro di un chiosco, dimostrando un atteggiamento indifferente alle regole.
3. Il contegno spregiudicato: La presenza dell’indagata sul posto al momento dell’intervento delle forze dell’ordine dimostrava che non si limitava a percepire un canone d’affitto, ma continuava a essere parte attiva nello sfruttamento del territorio per interessi privati.
Questi fattori, nel loro insieme, giustificavano ampiamente il sequestro preventivo per impedire la prosecuzione delle conseguenze dannose del reato.
La Proporzionalità della Misura
Anche la censura relativa alla sproporzionalità del sequestro è stata respinta. La Corte ha chiarito che la misura aveva una funzione impeditiva: l’obiettivo era bloccare l’alterazione morfologica del sito. Sequestrare l’intera area era, quindi, l’unico modo per garantire che la trasformazione illecita non proseguisse, rendendo la misura pienamente proporzionata allo scopo.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari reali: il sequestro preventivo è legittimo quando il pericolo di reiterazione o aggravamento del reato è fondato su elementi concreti e specifici, desumibili dalla condotta dell’indagato e dalle circostanze del fatto. Non è sufficiente una mera possibilità astratta. Inoltre, la proporzionalità della misura va valutata in relazione alla finalità che si intende perseguire. Se lo scopo è impedire un’alterazione fisica di un bene, come un’area paesaggistica protetta, il sequestro dell’intero bene può essere non solo proporzionato, ma necessario.
Quando è giustificato un sequestro preventivo di un’area demaniale?
Un sequestro preventivo è giustificato quando esiste un pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, come nel caso di una trasformazione urbanistica illecita che altera la morfologia del territorio.
Come si valuta il ‘pericolo concreto e attuale’ per un sequestro preventivo?
Si valuta analizzando elementi specifici, quali la condotta materiale dell’indagato, la presenza di precedenti specifici e un atteggiamento che dimostri indifferenza alle regole, indicando una probabilità effettiva che l’attività illecita possa continuare.
Il sequestro di un’intera area commerciale è una misura proporzionata?
Sì, può essere considerata proporzionata se è l’unica misura idonea a raggiungere lo scopo impeditivo, come evitare un’ulteriore alterazione morfologica di un sito protetto. La proporzionalità è legata alla necessità di fermare il reato e le sue conseguenze.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Maglie il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 08/09/2023 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso il sequestro preventivo in data 30 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale d Lecce avente a oggetto l’area demaniale marittima in concessione all’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE in località Pizzo sul litorale sud di Gallipoli, in relazione a reati degli art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 54 1161 cod. nav.
La ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, una in merito P all’inesistenza del periculum in mora e l’altra in merito al difetto di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
RAGIONE_SOCIALE, titolare, attraverso una sua società, di una concessione demaniale marittima di un’area in zona vincolata inquadrata nell’ambito dei territori costieri e delle aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, av affittato il relativo ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE che ivi esercitava l’att di bar-tavola calda, organizzava l’intrattenimento musicale e offriva i servizi da spiaggia. Gli operanti, verificato che la ricorrente, con l’ausilio di due autocar Iveco, prelevava la sabbia da un cumulo sito nel parcheggio retrostante allo stabilimento balneare e la scaricava a ridosso della scogliera per lo spandimento attorno alla pedana di legno, di modo da disporre di una maggiore area per il posizionamento degli ombrelloni, avevano sequestrato in urgenza camion, pala meccanica e area demaniale. Il G.i.p. aveva dunque emesso il sequestro preventivo per illecita trasformazione urbanistica di area demaniale vincolata tramite innovazioni non autorizzate nell’ambito della concessione balneare.
RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto con il primo motivo di ricorso per cassazione l’assenza del periculum in mora, sotto il duplice profilo dell’illegittima integrazione della motivazione inesistente da parte del Tribunale del riesame e dell’assenza di concretezza e attualità del pericolo.
L’assunto è inconsistente. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la motivazione del G.i.p. di convalida del sequestro preventivo d’urgenza è sufficiente perché reca la ricostruzione dei fatti ai fini del fumus e conseguentemente giustifica il sequestro preventivo per il pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene da parte di soggetti già gravati d precedenti specifici possa agevolare l’aggravamento e/o la prosecuzione delle conseguenze pregiudizievoli del reato per cui si procede; con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che i Giudici della cautela hanno accertato, sia pure nei limiti della cognizione sommaria della fase, che la ricorrente stava trasformando la scogliera accidentata in un arenile da sfruttare economicamente, per cui aveva effettuato considerevoli movimenti di terra e trasportato notevoli quantitativi di sabbia e, per giunta, nonostante il precedente sequestro di un chiosco, aveva manifestato un contegno spregiudicato e indifferente alle regole: la presenza sul posto al momento dell’intervento dei Carabinieri aveva ulteriormente dimostrato che l’indagata non si limitava a percepire un canone di affitto ma continuasse a sfruttare il territorio costiero per il conseguimento di interessi economici privati.
La motivazione resiste quindi alla censura sollevata, anche sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta illecita.
La ricorrente ha contestato poi con il secondo motivo la proporzionalità. Ma anche in questo caso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in merito al contenuto del sequestro in funzione impeditiva, giustificando il sequestro dell’area proprio per evitare la sua alterazione morfologica.
La decisione è pertanto correttamente motivata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente