Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41150 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41150 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1673/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 1 agosto 2025 dal Tribunale di Novara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Novara con l’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, sottoposto a indagine, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 321 cod. pen., accertati in Novara nelle date del 9 maggio 2023 e del 15 aprile 2023, e ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fine impeditivo della somma di euro 23.110,00, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara in data 21 luglio 2025.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Il difensore, deducendo un unico motivo, ha censurato la carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e, segnatamente, al nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro sequestrate e i reati di corruzione di dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE contestati in sede cautelare.
Ad avviso del difensore, il rinvenimento di somme di danaro in contante nell’abitazione del ricorrente non sarebbe collegabile ad alcun reato.
Il Tribunale avrebbe attribuito particolare rilievo a una intercettazione telefonica (la n. 1438 del 20 maggio 2025) tra il ricorrente e suo nipote, NOME COGNOME, nel corso della quale quest’ultimo avrebbe confermato allo zio di «aver presto tutto»; questa intercettazione, tuttavia, lungi dall’essere chiara, lascerebbe molti dubbi sul suo significato.
Non vi sarebbero, peraltro, intercettazione o filmati che documentino in dettaglio l’attività corruttiva del ricorrente.
Le somme sequestrate, del resto, sarebbero di provenienza lecita e di esclusiva proprietà della figlia del ricorrente, NOME COGNOME, quali risparmi e regali per le proprie imminenti nozze.
Il Tribunale ha, dunque, confermato il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari, ricorrendo ad una motivazione apodittica e meramente apparente, che non dimostra alcun legame tra l’attività illecita e la somma di danaro sequestrata.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato la carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e, segnatamente, al nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro sequestrate e i reati di corruzione di dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE contestati al ricorrente in sede cautelare.
Il motivo è fondato.
3.1. Per delibare adeguatamente le censure devolute all’esame del Collegio, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle articolate vicende processuali del sequestro preventivo di cui si controverte.
3.2. Nel corso della perquisizione eseguita in data 26 giugno 2025 presso l’abitazione di NOME NOME la polizia giudiziaria ha rinvenuto la somma di euro 23.110 in contanti (e, segnatamente, euro 17.500 all’interno di una cassaforte occultato in un armadio, euro 5.310 sopra la cassaforte ed euro 300 nel cassetto di un armadio), che è stata sottoposta a sequestro probatorio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Novara.
Il Tribunale di Novara, con ordinanza emessa in data 10 luglio 2025, ha accolto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha annullato il decreto di sequestro probatorio, in quanto ha escluso il nesso di pertinenzialità, ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., delle somme con il reato per il quale si procedeva, non essendo le stesse, né prezzo, né profitto del reato, e ha ritenuto insussistenti le esigenze probatorie.
Il Pubblico Ministero, con decreto emesso in data 11 luglio 2025, ha disposto di urgenza il sequestro preventivo di tali somme, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., quali «cose pertinenti ai reati di corruzione contestati», in quanto le stesse costituirebbero una «provvista per l’attività corruttiva, creata mediante retrocessione in contanti di danaro, da parte dei dipendenti, dell’eccedenza versata rispetto allo stipendio dovuto».
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con ordinanza emessa in data 21 luglio 2025, ha convalidato il decreto adottato d’urgenza dal Pubblico Ministero e ha disposto il sequestro delle somme.
Il Tribunale di Novara, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RAGIONE_SOCIALE e ha qualificato il denaro contante rinvenuto presso l’abitazione del ricorrente quale «prezzo, nell’accezione propria dell’art. 321 c.p.p., in ordine sia alla protrazione delle ipotesi di corruzione contestate – che approfondirebbero la lesione del bene giuridico protetto – sia alla commissione di ulteriori reati analoghi contro la pubblica amministrazione».
Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che «il denaro contante rinvenuto nella materiale disponibilità di NOME COGNOME appare connotato da un legame intrinseco e strutturale con i fatti di cui all’incolpazione, in considerazione:
della manifesta sproporzione della somma detenuta per le esigenze di vita quotidiana;
della compatibilità della detenzione del denaro con il modus operandi dell’indagato, connotato dalla dazione per contanti a pubblici ufficiali nell’ambito delle incolpazioni provvisorie e formulate;
della protrazione, ancora alla data del sequestro, dei rapporti contrattuali interessati dalle incolpazioni, di cui l’una, relativa al centro manutentorio D), formulate in permanenza attuale dell’ufficio di Procura;
d) della protrazione, ancora nel maggio 2025, e quindi in significativa connessione temporale con il rinvenimento del danaro in sequestro, di incontri di NOME COGNOME con i pubblici ufficiali indagati ex art. 319 cod. pen., nel quadro di conversazioni telefoniche e comportamenti indicativi di ulteriori consegne o pattuizioni di utilità non dovute».
Il Tribunale ha, da ultimo, concluso che «il pericolo di integrazione di tali ulteriori condotte è concreto e attuale, anche in considerazione del contenuto delle conversazioni telefoniche già sopra analiticamente riportate, da cui si evince il pericolo di dazioni indebite nei confronti di ulteriori pubblici ufficiali estranei alla presente indagine».
3.3. L’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. consente al giudice, su richiesta del pubblico ministero, di disporre il sequestro preventivo c.d. impeditivo «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».
La formula legislativa «cose pertinenti al reato» ha un significato scarsamente delimitativo (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281516 – 01), in quanto il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione al «corpo del reato», non ha definito questa nozione, ma ha riservato questo compito all’elaborazione giurisprudenziale, come indicato nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale.
Nell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. il legame di pertinenzialità esprime un nesso causale tra res e reato che assume una duplice valenza: nella prospettiva di una causalità consumata, se la libera disponibilità del bene può aggravare o protrarre le conseguenze di un reato già commesso, o di una causalità potenziale, se la libera disponibilità del bene può agevolare la commissione di ulteriori reati.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di «cosa pertinente al reato» ha una portata più ampia di quella impiegata nell’art. 253 cod. proc. pen., in quanto ricomprende il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, COGNOME e altri, Rv. 244342).
L’espressione «cose pertinenti al reato», tuttavia, non può essere estesa sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito penale (Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276660 – 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 259850), in quanto il sequestro preventivo non può colpire, indistintamente e genericamente, beni dell’indagato o
dell’imputato (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281516 01; Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272906; Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 262164).
Posto, dunque, che il nesso strumentale con il reato, è astrattamente ravvisabile in un numero indefinito di casi, il giudice, per stabilire se la disponibilità della cosa costituisce effettivo pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, deve accertare che questa relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità e indissolubilità strumentale: in tal modo si evita di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà e d’uso del bene. Ne deriva che l’assenza del requisito sopra indicato determina l’illegittimità del provvedimento cautelare, specialmente quando la cosa sia destinata ad altre attività consentite ( ex plurimis : Sez. 3, n. 701 del 19/02/1997, COGNOME, Rv. 207370 – 01).
Il sequestro preventivo non può colpire, indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell’indagato o dell’imputato, ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità al reato (Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 262164, in applicazione del principi di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro dell’indagato senza previamente individuare il nesso di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestato all’indagato).
Il sequestro preventivo di somme di denaro (e, dunque, di un bene normalmente non destinato alla commissione di reati), può essere disposto nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272906 – 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il sequestro di conti correnti, libretti postali, titoli ed altri strumenti finanziari intestati all’indagato, disposto sulla base del generico presupposto che tali beni fossero provento dell’appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso; Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Natali, Rv. 246360 – 01).
3.4. Il Tribunale di Novara non ha applicato correttamente questi consolidati principi, in quanto ha rigettato le censure proposte dal ricorrente in ordine al difetto di pertinenzialità delle somme di danaro sequestrate rispetto ai delitti contestati con motivazione meramente apparente e che viola il disposto dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
3.5. La qualificazione delle somme di danaro rinvenute presso l’abitazione del ricorrente quale «prezzo del reato di corruzione» è, infatti, errata.
Le somme sequestrate, per quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato, erano nell’esclusiva disponibilità della persona indiziata di aver commesso reati di corruzione e non già del pubblico agente corrotto e il Tribunale non ha dimostrato, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, che tali somme fossero state promesse ad un pubblico agente in attuazione di un patto corruttivo.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che per «prezzo del reato» si intende il «compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato» ( ex plurimis : Sez. U, Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707; conf., da ultimo, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, (dep. 2025), COGNOME, non massimata sul punto).
Il prezzo del reato di corruzione, quale compenso dato come corrispettivo dell’esecuzione del patto illecito, può, dunque, essere sequestrato solo al pubblico ufficiale corrotto e non già al corruttore.
Le somme di danaro rinvenute nella disponibilità del corruttore possono, invece, essere sequestrate ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. quale prezzo del reato di corruzione solo se e in quanto si dimostri, nei limiti delibatori propri della tutela cautelare reale, che siano state promesse al pubblico agente in esecuzione di uno scambio di natura corruttiva (e, dunque, vi sia uno specifico nesso strumentale tra proposta corruttiva e danaro offerto).
Come ha rilevato il difensore del ricorrente, tuttavia, nel provvedimento impugnato il legame di pertinenzialità delle somme sequestrate con i reati di corruzione per i quali si procede non è stato motivato dal Tribunale.
3.6. Le somme in sequestro potrebbero essere considerate, come prospettato dal Pubblico Ministero nel decreto di sequestro preventivo adottato di urgenza, come «cose destinate a commettere il reato» e, dunque, come mezzi predisposti dall’autore per la commissione del reato ma in concreto, per qualunque ragione, non (o non ancora) utilizzati.
Anche in tal caso, tuttavia, è necessario dimostrare un nesso essenziale tra i mezzi predisposti per l’esecuzione del reato e il progettato piano delittuoso ( recte : un collegamento eziologico diretto e essenziale) e non già un mero rapporto di occasionalità.
Nell’ordinanza impugnata, tuttavia, il rapporto di pertinenzialità della somme sequestrate con condotte di corruzione ulteriori rispetto a quelle per le quali si procede è motivato in termini puramente apodittici.
Il riferimento operato dal Tribunale a «conversazione telefoniche e comportamenti indicativi di ulteriori consegne o pattuizioni di utilità non dovute», infatti, nella propria assoluta indeterminatezza e genericità, integra una motivazione meramente apparente del presupposto normativo che fonda la legittimità della misura cautelare disposta.
Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Novara competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che dovrà nuovamente motivare sulla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Novara competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 25/11/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME