Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14621 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14621 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 19/01/1963
avverso l’ordinanza del 04/05/2018 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/sentite le conclusioni del PG COGNOME che conclude per l’annullamento con rinvio per nuovo esame.
udito il difensore avv. NOME COGNOME il quale insiste per l’annullamento dell’ordinanza.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Reggio Calabria, costitu sensi dell’art. 322-bis cod.proc.pen., ha rigettato l’appello proposto da COGNOME avverso il provvedimento in data 12.04.2017 con cui il GIP in sede ave rigettato l’istanza di dissequestro del conto corrente 100000003282 acc presso la Banca San Paolo Banco di Napoli e intestato allo stesso COGNOME, presupposto che si trattava di un conto personale della persona fisica, e n di un conto dello studio professionale COGNOME oggetto di precede provvedimento di dissequestro; il Tribunale rilevava che il conto corrent stato sottoposto a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli quinquies legge n. 356 del 1992, aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 19 110-416 bis cod.pen., essendo il Saraceno accusato di aver piegato la pro attività professionale agli interessi della ndrangheta; che l’utilizzo quan promiscuo del conto, emerso dagli accertamenti di p.g., anche in funzione esigenze personali del Saraceno, e la sua intestazione alla persona fisica stesso, ne escludevano il dissequestro, che aveva riguardato la ditta NOME Natale Saraceno, e non la (diversa) ditta individuale facente capo al RAGIONE_SOCIALE tuttora soggetta a vincolo reale.
2. Ricorre per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod.proc. 416 bis comma 7 e 240 cod.pen.
Premesso che la violazione di legge discendente dall’omissione della motivazio sussiste anche nel caso di motivazione apparente o totalmente contraddittori dunque nel caso di omesso esame di punti decisivi per l’integrazione del fumus commissi delicti, oppure riguardanti la relazione tra la res oggetto di sequestr l’attività delittuosa contestata in termini tali da pregiudicare le es cautela in ipotesi di permanenza della cosa nella disponibilità dell’indag ricorrente deduce la mancata indicazione degli elementi dimostrativi dell’uti del conto corrente in sequestro per le ipotizzate finalità delittuose, tratt un conto d’impresa collegato all’attività professionale del Saraceno, rivelato dal suo uso promiscuo; lamenta l’inesistenza di elementi evidenziant nesso pertinenziale tra il conto corrente e i reati ascritti al Saraceno profilo della sua alimentazione con proventi illeciti, nonché di elementi in di supportare che i rapporti professionali dell’indagato con la clientela condizionati dal metus derivante dall’ipotizzata appartenenza all’associazione mafiosa o che gli utili dell’attività professionale profittassero alla co radicando un giudizio di pericolosità; deduce la carenza di motivazione provvedimento impugnato anche sotto il profilo della pertinenzialità funzion alla confisca del conto a titolo di prodotto o profitto del reato, che n (
estendersi a un collegamento meramente occasionale della res con la condot delittuosa ipotizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere che l’ordinanza impugnata, in quanto emessa in materi di sequestro preventivo, è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi 325 comma 1 cod.proc.pen., soltanto per violazione di legge, vizio nel q rientra l’ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia del tutto as risulti meramente apparente, in quanto priva dei requisiti minimi di coere completezza e ragionevolezza in grado di rendere comprensibile l’iter lo seguito dal giudice che lo ha emesso, così da far venir meno un eleme essenziale dell’atto, prescritto a pena di nullità dall’art. 125 comma 3 del di rito (Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 6 n. 6589 10/01/2013, Rv. 254893).
2. Nel caso in esame, la motivazione dell’ordinanza con cui il Tribunale rigettato l’appello cautelare proposto dal ricorrente esiste ed è idonea a s le ragioni per le quali l’istanza di dissequestro del conto corrente bancar sottoposto a sequestro preventivo non ha trovato accoglimento, ragioni che s state esplicitamente indicate – sia pure, in parte, al contenuto di per relationem un’informativa della Guardia di Finanza puntualmente richiamata nei suoi estre (n. 63367 del 27.02.2017) – nel dato accertato dell’utilizzo del conto (anch fini personali da parte del COGNOME, indagato per i reati di concorso est associazione mafiosa e di intestazione fittizia di beni e valori ex art. 12-q legge n. 356 del 1992 aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, delitt quali il ricorso non contesta che il COGNOME sia tuttora sottoposto ad indag
La motivazione è coerente alla ratio decidendi del provvedimento, avente per oggetto non tanto la sussistenza dei presupposti della cautela reale, già v in sede di adozione della misura genetica (anche sotto il profilo del ne pertinenzialità tra la res – il conto corrente – e l’attività delittu all’indagato), quanto la permanenza dell’esigenza di mantenere il seque preventivo del conto intestato alla persona fisica del Saraceno alla luce d di fatto sopravvenuto costituito dal dissequestro, disposto dal pubblico mini della ditta RAGIONE_SOCIALE di Natale Saraceno, con la conseguenza che l’inda devoluta, prima al GIP e poi al giudice dell’appello cautelare, dall’ista ricorrente era costituita essenzialmente dall’appartenenza o meno del conto ditta (RAGIONE_SOCIALE) per la quale le ragioni della cautela erano venute meno.
Su tale punto decisivo, e dunque sulla persistente pertinenzialità della attività (dissimulate) del Saraceno – oggetto di indagine – di cui è stata ip la natura delittuosa funzionale a supportare l’associazione mafiosa, l’ord impugnata ha risposto, escludendo l’appartenenza del conto corrente alla
dissequestrata, sulla scorta dell’impiego quantomeno promiscuo del cont accertato dalla p.g., per gli scopi personali (illeciti) perseguiti dal ricor escludendo in radice la mancanza di motivazione dedotta a supporto del ricor sotto il profilo di una (inesistente) violazione di legge.
Le doglianze del ricorrente si risolvono perciò in una non consentita censur contenuti motivazionali del provvedimento gravato, che ne determina inammissibilità.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammend della sanzione pecuniaria equamente quantificata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso il 7/02/2019