Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38976 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38976 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Portoferraio il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Portoferraio il DATA_NASCITA
NOME, nata a Portoferraio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/4/2025 del Tribunale di Livorno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale di Livorno, provvedendo sull’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero nei confronti del decreto del 24 febbraio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta di sequestro preventivo del profitto di reati tributari, disposto il sequestro in via diretta e per equivalente del profitto dei reati contestati, tra gli altri, a NOME e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di c ai capi 12), 18), 22), 28) e 33), pari a 166.881,96 euro, sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sia a carico dei suddetti indagati, nonché, in caso di incapienza, della quota di 1/2 di un immobile in Portoferraio e di una automobile formalmente intestati a NOME COGNOME, terza estranea ai reati contestati, in quanto nella disponibilità di NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Water COGNOME, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen. e la mancanza e l’apparenza della motivazione nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del pericolo nel ritardo, che era stato ravvisato dal Tribunale in relazione al pericolo di protrazione delle conseguenze del reato, dunque ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in considerazione della costituzione, in data 8 luglio 2022, della RAGIONE_SOCIALE e della alienazione in data 22 giugno 2022, da parte del ricorrente e della consorte NOME COGNOME, di un appartamento in Portoferraio e del successivo acquisto, il 25 luglio 2022, da parte della sola NOME, di un altro immobile nel medesimo Comune di Portoferraio, senza, in realtà, illustrare in alcun modo la attuale e concreta pericolosità del ricorrente, in quanto quelle sottolineate dal Tribunale costituivano condotte esaurite e non suscettibili di evoluzione e, soprattutto, inidonee ad aggravare le conseguenze dei reati contestati, come tali inidonee a giustificare l’apposizione del vincolo cautelare a fini impeditivi.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a causa della apposizione del vincolo cautelare a fini impeditivi su beni di terzi, essendo stata indicata solo nel dispositivo la strumentalità del vincolo alla confisca e in assenza di richiesta del Pubblico ministero, che aveva chiesto l’applicazione del sequestro solamente a fini impeditivi, e, in ogni caso e anche a questo proposito, di adeguata giustificazione delle ragioni della apposizione del vincolo.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 322ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e l’apparenza della motivazione anche nella parte relativa alla ritenuta fittizietà della intestazione a NOME di un
automobile (Fiat Punto, targata TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO e di un immobile (in INDIRIZZO), non essendo stati indicati elementi specifici da cui trarre la fittizietà della intestazione di tali beni e la loro effe disponibilità da parte del ricorrente, risultando generici e insufficienti i riferimen compiuti dal Tribunale al valore della automobile e alla assenza di prova di passaggi di denaro per pagarne il prezzo e del tutto congetturale quanto esposto a proposito della partecipazione del ricorrente al pagamento del mutuo contratto per pagare il prezzo di acquisto di detto immobile (che, in realtà, era stato corrisposto con il ricavato dalla vendita di un altro immobile, il cui prezzo era stato pagato esclusivamente dalla NOME, e mediante un mutuo, anch’esso sostenuto dalla sola NOME).
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima ordinanza anche NOME COGNOME, anch’egli mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato anch’egli la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., a causa della mancanza o, comunque, della apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo nel ritardo, che era stato ravvisato dal Tribunale in relazione al pericolo di protrazione delle conseguenze del reato, dunque ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in considerazione del ritenuto carattere fittizio della separazione personale del ricorrente, benché risalente all’anno 2009, e della costituzione, in data 8 luglio 2022, della RAGIONE_SOCIALE, senza, in realtà, illustrare in alcun modo la attual e concreta pericolosità del ricorrente, in quanto quelle sottolineate dal Tribunale costituivano condotte esaurite e non suscettibili di evoluzione e inidonee ad aggravare le conseguenze dei reati contestati, come tali inidonee a giustificare l’apposizione del vincolo cautelare a fini impeditivi.
La terza sequestrata, NOME COGNOME, destinataria del sequestro per equivalente della quota di 1/2 su un immobile in Portoferraio e di una automobile, entrambe di sua proprietà, ha proposto autonomo ricorso avverso la medesima ordinanza, anch’essa mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi, di contenuto identico a quelli formulati dal medesimo difensore nell’interesse di NOME COGNOME.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, sottolineando la mancanza in atti della procura speciale della terza al suo difensore, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato nel suo interesse, la natura mista del sequestro, disposto sia a fini impeditivi sia strumentalmente alla confisca del profitto dei reati, e l’adeguatezza della motivazione in ordine al pericolo di dispersione dei beni degli indagati.
Con memoria del 6 ottobre 2025 i ricorrenti hanno replicato a tali conclusioni, evidenziando l’avvenuto deposito, in allegato al ricorso per cassazione depositato a mezzo p.e.c., anche della procura speciale conferita dalla NOME al suo difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Deve, preliminarmente, essere disatteso il rilievo sollevato dal Procuratore Generale nelle sue richieste a proposito della mancanza di legittimazione del difensore della terza, NOME COGNOME, in quanto privo di procura speciale, giacché tale procura, conferita dalla ricorrente al proprio difensore, AVV_NOTAIO, è stata, come illustrato dai ricorrenti con la memoria depositata il 6 ottobre 2025, depositata in allegato al ricorso per cassazione depositato a mezzo p.e.c. il 30 aprile 2025 presso il Tribunale di Livorno.
Sempre in premessa va rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Tanto premesso, va, anzitutto, osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da tutti e tre i ricorrenti, i quali hanno eccepito la mancanza o, comunque, l’apparenza della motivazione con riferimento alle ragioni per poter disporre il vincolo a fini impeditivi, ossia ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo di cui si discute è stato disposto sia a fini impeditivi sia strumentalmente alla esecuzione della confisca del profitto dei reati contestati a NOME NOME NOME COGNOME, ossia ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, conformemente alla richiesta del Pubblico ministero.
Ciò si ricava agevolmente e senza possibilità di equivoci, sia dal contenuto della richiesta del Pubblico ministero (nella quale, tra l’altro, si fa espresso e diffuso riferimento al profitto dei reati e al pericolo di dispersione della relativa garanzia), sia dal dispositivo sia dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, nella quale, oltre a richiamare espressamente le disposizioni di cui agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si dà atto che il sequestro è strumentale alla confisca del profitto dei reati per cui si procede, anche per equivalente (“dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato per cui si procede, quantificato in C 166.881,96”, pag. 50 dell’ordinanza del Tribunale di Livorno), come, peraltro, chiaramente indicato anche nella motivazione della medesima ordinanza impugnata (v. pag. 44).
Ne consegue la evidente infondatezza dei rilievi dei ricorrenti circa l’insufficienza della motivazione, che sarebbe inidonea a dare conto delle ragioni della disposizione del sequestro a fini impeditivi, non essendo stato considerato che, come osservato, il vincolo è stato apposto anche a fine di confisca.
Al riguardo il Tribunale ha sottolineato, in modo non illogico, una pluralità di elementi idonei a giustificare l’affermazione dell’esistenza del pericolo di dispersione dei beni appartenenti alla società debitrice e agli indagati, costituiti:
dalla mancanza di qualsiasi bene nel patrimonio di NOME COGNOME, privo della proprietà di beni immobili o mobili registrati e anche della titolarità di rapporti bancari, pur essendo amministratore di una società di capitali;
dalla natura simulata della separazione tra lo stesso NOME COGNOME e la consorte, giacché il primo aveva continuato ad abitare nella casa coniugale, benché assegnata alla moglie affidataria dei figli, presso la quale era anche stata mantenuta la sede legale della RAGIONE_SOCIALE e custodita la relativa documentazione contabile, ritenendola, in modo non illogico, dimostrativa della volontà di occultare i propri beni;
dalla costituzione da parte di NOME e NOME COGNOME, in data 8 luglio 2022, ossia dopo che erano state eseguite le perquisizioni e i fratelli COGNOME erano stati informati delle indagini, della RAGIONE_SOCIALE, avente lo stesso oggetto della RAGIONE_SOCIALE e alla quale erano state trasferite le attività di quest’ultima, con i medesimi clienti e fornitori, onde consentire alla RAGIONE_SOCIALE di sfuggire alla riscossione del debito tributario;
dall’intestazione fittizia alla sola NOME dell’immobile in Comune di Portoferraio, dalla stessa acquistato con il ricavato dalla vendita di un altro immobile in comunione con il marito NOME COGNOME, e dalla cessione nel 2022 da parte di quest’ultimo alla moglie di una automobile Fiat Panda al prezzo di euro 1.800,00, benché acquistata nel 2018 al prezzo di euro 11.600,00;
– da quanto emerso dagli accertamenti bancari svolti sui conti delle società e degli indagati, dimostrativi dello svuotamento del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, debitrice d’imposta e nel cui interesse erano stati commessi i reati contestati, analiticamente descritti a pag. 47 dell’ordinanza impugnata.
Si tratta di considerazioni idonee a giustificare sia la ritenuta intestazione fittizia alla NOME della quota di un mezzo dell’immobile dalla stessa acquistato con il ricavato dalla vendita di un immobile in comunione con il marito NOME COGNOME e della automobile dallo stesso cedutale a prezzo non di mercato e la conseguente disponibilità di tali beni da parte dell’indagato (aspetti in relazione ai quali, tr l’altro, NOME COGNOME è privo, secondo la sua stessa prospettazione, di interesse), che ne determina, a norma dell’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la sequestrabilità a fini di confisca; sia il pericolo di ulteriore dispersione dell garanzia patrimoniale generica costituita dai beni appartenenti agli indagati, che è stato adeguatamente e in modo non certo illogico spiegato dal Tribunale, sottolineando le plurime e convergenti azioni poste in essere dai ricorrenti, una volta appreso delle indagini a loro carico, per svuotare il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE (debitrice fiscale nel cui interesse sono state realizzate le condotte contestate) e anche i propri patrimoni personali, trasferendo alle consorti immobili e veicoli e svuotando i conti correnti bancari della società.
5. Tali considerazioni, pienamente logiche e idonee a sorreggere l’affermazione della esistenza di un pericolo di dispersione dei beni degli indagati, non sono state considerate nel loro complesso e nella loro portata giustificativa, essendo stato nell’ordinanza sottolineato il complesso delle condotte, frutto di un disegno chiaramente unitario, in quanto tutte volte a sottrarre i beni della società e dei soci al pagamento dei debiti tributari; inoltre i ricorrenti le hanno censurate sul piano della valutazione degli elementi indiziari e della adeguatezza della motivazione, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, tantomeno, come già ricordato, nella materia delle misure cautelari reali.
Ne consegue l’inammissibilità di tutte le censure sollevate con i ricorsi in esame, trattandosi di censure non consentite, in quanto volte a censurare la valutazione degli elementi indiziari considerati a proposito del pericolo nel ritardo e l’adeguatezza della relativa motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativarnente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 14/10/2025