Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14639 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nata a Umbertide il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Cantù il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del Tribunale di Como udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Tribunale di Como ha parzialmente accolto l’istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., riducendo l’ammontare del sequestro disposto dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Como, fino alla somma di C 283.488,39 ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, del profitto del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, contestato alle ricorrenti, nella qualità di socie amministratrici della RAGIONE_SOCIALE, in via diretta nei confronti della società e, i caso di incapienza, per equivalente nei confronti RAGIONE_SOCIALE predette.
Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE indagate RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorsi con cui ha chiesto l’annullamento deducendo un unico e comune articolato motivo di violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti, all’illegittimità del sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE somme accreditate sui conti correnti della società in data successiva all’emissione del decreto che dispone il sequestro, l’illegittimità del sequestro preventivo effettuato sui conti correnti intestati alle socie indagate COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In primo luogo, deduce il difensore la mancata pronuncia sul petitum con il quale si era contestata la legittimità del sequestro sul conto corrente senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni sull’impignorabilità dei ratei pensionistici nonché della liquidazione.
Nel merito argomenta il difensore l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato in punto fumus commissi delicti in relazione all’elemento soggettivo del reato. La mancanza dell’elemento soggettivo del reato sarebbe sussistente ictu °culi in quanto le socie ed amministratrici NOME e COGNOME, indagate nel procedimento penale in oggetto, non si sarebbero mai occupate gestione della società che era demandata al socio amministratore di fatto COGNOME NOME, deceduto,/che COGNOME NOME svolgeva esclusivamente la sua attività di odontoiatra e la COGNOME quella di insegnante fino alla pensione. Tali circostanze, confermate dal commercialista, sarebbero chiaramente indicative dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato di frode fiscale. Costoro, adottando la normale diligenza del buon padre di famiglia, non avrebbero mai potuto essere nella condizione di rendersi conto dei meccanismi contabili anomali per operazioni che le stesse non avevano posto in essere, ma che erano state condotte dal RAGIONE_SOCIALE e sottoposte al vaglio del commercialista.
Infine, il tribunale avrebbe ritenuto legittima l’apprensione RAGIONE_SOCIALE somme di denaro confluite sul conto corrente in epoca successiva al decreto di sequestro e in sequestro sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE socie della società.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
La società RAGIONE_SOCIALE non è legittimata a proporre ricorso per cassazione in quanto non ha partecipato al procedimento di riesame (Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Ciervo, Rv. 262752 – 01; Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277985 – 01).
La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l’esame dei motivi proposti.
Il ricorso nell’interesse di NOME e NOME risulta manifestamente infondato.
Sotto un primo profilo va rammentato che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni dì legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziari (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 COGNOME, Rv. 250397). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, COGNOME, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, COGNOME, non massimata sul punto; Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, COGNOME, non massimata sul punto).
Va, anzitutto, rilevato che non vi è omessa risposta al petitum in quanto non era stata devoluta alcuna violazione di legge in punto impignorabilità dei beni (cfr. in fra)
2.1. Quanto al profilo dell’elemento soggettivo del reato, sempre nell’ottica della sussistenza del fumus, tenuto conto che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga “ictu oculi” (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276015 – 01).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame.
L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensiva, ha rilevato che non emergeva una situazione ictu ocull tale da escludere l’elemento soggettivo del reato di frode fiscale, tenuto conto che le ricorrenti erano sode amministratrici della società e il difetto dell’elemento soggettivo, in presenza di una carica formale rivestita da costoro, richiedeva un accertamento di merito che non era compatibile con la fase cautelare e non poteva essere anticipato a tale fase.
L’ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua e non meramente apparente in un contesto nel quale deve ricordarsi che l’art. 2257 cod. civ. prevede, quale regola generale, l’amministrazione disgiuntiva dei soci della società di persone in nome collettivo, e il reato provvisoriamente contestato alle ricorrenti è proprio nella loro qualità di socio amministratore a cui spetta l’amministrazione della società, e in capo al quale sorgono tutti gli obblighi tributari, salva diversa situazione di fatto che rimane estranea alla fase cautelare essendo consegnata alla fase del merito in assenza di elementi di segno contrari ictu ()culi rilevabili.
Deve osservarsrla consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo soggetto il dovere di esercitare i dovuti controlli all’atto della sottoscrizione della dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia.
La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, che ha effettivamente presentato le dichiarazioni fiscali fraudolente, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti, non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, COGNOME, Rv. 256579; Sez. 3, n. 28720 del 10/03/2016, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 9853 del 02/12/2015, COGNOME, n.m.). Dunque, la motivazione è presente e non meramente apparente.
2.3. Sotto altro profilo, correttamente il tribunale ha respinto la censura circa l’illegittimità del sequestro RAGIONE_SOCIALE somme di denaro giacenti sul conto corrente della società affluite dopo il sequestro e di quelle sul conto correte RAGIONE_SOCIALE socie.
Sotto il primo profilo, la tesi prospettata dalle ricorrenti secondo cui non sarebbero confiscabili le somme di denaro giacenti sul conto corrente in epoca successiva al provvedimento di sequestro non può essere condivisa a fronte del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 2021 che, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo, hanno ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.,
Rv. 282037 – 01). I principi enunciati dalle citate Sezioni Unite Coppola sono stati ritenuti applicabili anche al sequestro a fini di confisca per i reati tributari e cioè tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che – ai fini vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato – l’accrescimento patrimoniale e il mancato decremento RAGIONE_SOCIALE risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall’illecito, rappresentano concetti equivalenti (Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021, Commisso, Rv. 283761 – 01).
Allo stesso modo è legittimo il sequestro preventivo sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, sequestro disposto in via equivalente in caso di incapienza della società per il sequestro in via diretta (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, Rv. 275687 – 01).
In tale ambito, deve rilevarsi che la prospettazione difensiva secondo cui sarebbe illegittimo il sequestro sul loro conto corrente perché avrebbe attinto anche somme di denaro che erano risparmi di NOME e la liquidazione della COGNOME, stante la mancanza di attinenza con il reato di frode fiscale, è parimenti manifestamente infondato alla luce del dictum RAGIONE_SOCIALE citate Sezioni Unite Coppola e tenuto conto della natura per equivalente del disposto sequestro.
In conclusione, è corretta in diritto la decisione impugnata laddove ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca RAGIONE_SOCIALE somme di denaro.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 14/02/2024