Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3753 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 28/11/1953
avverso l’ordinanza del 24/07/2024 del Tribunale della libertà di Cosenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’inte resse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Paola, con la quale veniva convalidato il decreto di sequestro disposto d’urgenza della polizia municipale di Tremestieri Etneo il 19 giugno 2024 ed emesso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un immobile sito in Tremestieri Etneo, INDIRIZZO ipotizzando, a carico del Consoli, il reato di cui all’art. 44, le b), d.P.R. n. 380 del 2001.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 321 cod. proc. pen., in quanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice non può limitarsi alla verifica astratta della corretta qualificazione giuridica del fatto, ma dev tener conto di tutte le risultanze processuali e delle contestazioni difensive, valutazioni che il Tribunale ha omesso di compiere;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione, posto che sarebbe apodittica, in quanto fondata su mere prospettazione ipotetiche, l’affermazione secondo cui le opere presenterebbe variazioni essenziali rispetto al progetto presentato, posto che i lavori erano ancora in corso, sicché non è possibile ipotizzare quale fosse la realizzazione futura; aggiunge il difensore che il Tribunale ha omesso di considerare che il locale tecnico, posto in corrispondenza del lato sud-est, risulta già interrato, conformemente al progetto, e che nella memoria difensiva si erano illustrate le ragioni per cui il locare posto a sud-ovest, per ragioni tecniche, ancora non lo è. Quanto alla contestazione relativa alle riscontrate variazioni dei parametri urbanistici in termini di volume e superficie, rappresenta il difensore che tali contestazioni sono rive di logicità, perché rispettano sia i criteri previsti dal Piano regolatore del comune di Tremestieri Etneo all’art. 3 n. 10, sia il disposto dell’art. 32, comma 6-bis, d.P.R. n. n. 380 del 2001.
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 1 I. r. Sicilia n. 4 del 2005, posto che le maggiori altezze riscontrate ri trano nei parametri stabiliti dalla lett. b) di tale articolo, che non è stato consid rato dal Tribunale;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora, posto che la zona in esame non è sottoposta a vincolo paesagg istico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili.
Si osserva, in primo luogo, che, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
In altri termini, con il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., non è deducibile il vizio di motivazione, salvo che non si traduca in una radicale assenza di ragionamento giustificativo tale da trasmodare in violazione di legge processuale.
Alla luce di tale doverosa premessa, i primi tre motivi si risolvono in una non consentita denuncia di illogicità della motivazione e, ancor più, in una altrettanto non consentita richiesta di rilettura degli elementi di fatto sui quali si basa ritenuto fumus dei reati ipotizzati in sede cautelare.
A prescindere dai richiami, peraltro pertinenti, alla sussistenza del fumus alla base del provvedimento di sequestro, il Tribunale ha individuato precisi e puntuali elementi di fatto integranti, appuntP, il fumus del reato ipotizzato, rilevando che, in sede di sopralluogo effettuato i 17 giugno 2024 presso il terreno ove insiste l’immobile in questione, gli agenti della polizia municipale di Tremestieri Etneo accertarono che le opere in corso di costruzione presentavano talune variazioni essenziali rispetto al progetto autorizzato, ossia: 1) il locale tecnico ubicato all’a INDIRIZZO-ovest del piano interrato risultava fuori terra per i lati ovest, nord e sud,
mentre il locale destinata a riserva idrica risultava fuori terra per i lati sud ovest; 2) al piano del garage l’altezza dal piano d calpestio al soffitto era maggiore di circa 42 cm. rispetto al progetto autorizzato; 3) in tutti i piani dell’edificio, tezza dal solaio al soffitto era maggiore di 35 cm. rispetto al progetto autorizzato e alle successive varianti; all’interno del locale hobby, sito sopra il terzo piano, l’altezza del solaio al soffitto era maggiore di 38 cm. dalle previsioni progettuali.
Con provvedimento del 19 giugno 2024, l’ufficio tecnico del comune di Tremestieri Etneo comunicò al Consoli che gli interventi proposti in variante non potevano essere presentati mediante SCIA, trattandosi di variazioni incidenti sui parametri urbanistici e sulla volumetria e, quindi, non qualificabili come interventi d cui all’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001.
Sulla base di tale elementi fattuali, il Tribunale cautelare ha perciò ritenuto che le opere allo stato realizzate appaiono in variazione essenziale al progetto approvato e da quello depositato in variante, da cui risulta che il piano cantinato è integralmente interrato, mentre risulta realizzato fuori terra.
Il Tribunale cautelare, inoltre, si è misurato con le deduzioni difensive, escludendo che tale piano possa essere interrato a fine lavori, in considerazione dello stato dei luoghi, della posizione dell’attuale piano di calpestio – notevolmente più basso rispetto all’altezza del piano – dell’altezza del piano stradale – coincidente con quello del piano terra dell’edificio – e degli attuali muri perimetrali che circo dano il terreno, che sono più bassi rispetto alla sommità del piano cantinato.
Su queste basi, il Tribunale della cautela reale ha quindi concluso nel senso che tale difformità implica una variazione rilevante rispetto al prospetto e alla sagoma dell’edificio, necessitante di un nuovo titolo abilitativo che, nella specie, non era stato richiesto, il che integra certamente il fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione.
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6. Allo Ceed· modo, il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente, a livello indiziario, anche l’ulteriore variazione accertata con riguardo alle altezze dei singoli piani, in quanto, sulla base dei calcoli effettuati nel corso del sopralluogo, è risul tato superato il limite di deroga alle altezze interne stabiliti dall’art. 1, lett. Sicilia n. 4 del 2025 – a tenore del quale “le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri” – essendo state rilevate le seguenti maggiori altezze: 45 cm. nel piano garage, 35 cm. ai piani superiori, 38 cm. al piano hobby.
Si osserva, infine, che non appare pertinente il richiamo al disposto di cui alla lett. b) del citato art. 1, posto che esso si riferisce ai “maggiori spessori dei sol
orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri”.
Orbene, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto mancante né apparente, sicché le censure mosse con i motivi in esame non superano il vaglio di ammissibilità.
Lo stesso dicasi per il quarto motivo, in cui si censura il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del periculum in mora.
A tal proposito, il Tribunale cautelare ha ravvisato detto periculum sul rilievo che la libera disponibilità delle opere potrebbe consentire la prosecuzione dei lavori abusivi, che erano ancora in corso al momento dell’accertamento, con conseguente ulteriore compromissione dell’assetto urbanistico del territorio: una motivazione certamente né mancante, né apparente, che, quindi, non è censurabile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18/12/2024.