Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 17 Aprile 2024 dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME, ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli che, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo dell’alloggio facente parte del plesso edilizio Parco verde di Caivano, avendo ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli articoli 633 e 639 bis cod.proc.pen., nonché il periculum in mora, individuato nel rischio di protrazione e di aggravamento delle conseguenze del reato.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 violazione degli artt. 324 comma 7 cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 309 comma 9, 125 comma3, 292 comma 2 lett. C cod.proc.pen. in quanto ilVibunale non ha motivato o ha reso motivazione apparente in ordine alla censura relativa alla carenza di autonoma valutazione del GIP, dedotta dalla difesa in sede di riesame. Osserv I
ricorrente che nel decreto di sequestro preventivo non sono presenti specifiche valutazioni giurisdizionali in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora per ciascuno degli indagati. L’ordinanza cautelare, inoltre, si presenta come copia pedissequa dell’informativa di reato priva di qualsiasi commento e di specifiche valutazioni caso per caso.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che nel caso in esame non è stata evidenziata e valutata la proporzionalità dello strumento ablativo prescelto mentre, in caso di sequestro impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di reiterazione del re ricorrendo ad una misura cautelare meno invasiva.
2.3 Con il terzo motivo osserva che il giudice della cautela è chiamato anche a valutare la sussistenza del fumus commissi delicti in concreto, verificando gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato e la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti oggetto del procedimento. Nel caso in esame né il Gip, né il Tribunale si confrontano con le emergenze processuali ed emettono un provvedimento generico e generale. Rileva infine che il reato di cui all’art. 633 cod.pen. è a dolo generico ma nel caso in esame l’indagato aveva l’intenzione di regolarizzare la propria posizione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè deduce motivi in parte generici, che non si confrontano con il provvedimento impugnato con cui il tribunale ha preso in considerazione tutte le doglianze difensive e le ha respinte con argomentazioni corrette e conformi ai principi più volte ribaditi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, e parte non consentiti perché espongono presunti difetti di motivazione.
Occorre ricordare che la costante giurisprudenza della Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226710 )
Non va poi trascurato che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, COGNOME, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/1/2014, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010 , P.M. in proc.
NOME, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. Conf.).
2.1 Tanto premesso, il primo motivo di impugnazione è generico e manifestamente infondato.
Giova ricordare che l’autonoma valutazione è compatibile con la tecnica di redazione «per incorporazione» ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all’esame giurisdizionale che abbia indotto il giudice di merito ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 – 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 – 01).
A pagina tre dell’ordinanza il tribunale ha respinto l’eccezione di nullità sollevata nei confronti dell’ordinanza del GIP per difetto di autonoma valutazione e ha osservato che il gip, richiamando le schede informative predisposte per i singoli indagati, ha dimostrato di aver preso in considerazione e di avere valutato tutti gli elementi a sua disposizione necessari ad integrare la fattispecie di reato contestata all’indagato e ha adempiuto al compito di dare ragione della sua valutazione.
Trattasi di motivazione non apparente e sufficiente a superare le censure dedotte, in quanto risulta conforme ai principi elaborati in tema dalla giurisprudenza , che non è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente .
2.2 II secondo motivo è manifestamente infondato e generico poiché il Tribunale si è soffermato sul requisito della proporzionalità della misura cautelare disposta, evidenziando che, trattandosi di sequestro impeditivo, è l’unico strumento idoneo ad evitare
che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o che possa agevolare la
- . – – . commissione di altri reati. Il sequestro dell’immobile occupato è in effetti strumento idoneo e proporzionato ad impedire l’ulteriore protrazione del reato di occupazione abusiva, provocando ulteriori conseguenze illecite e una protrazione del pregiudizio cagionato.
Peraltro a pagina 8 dell’ordinanza il tribunale, affrontando il tema del periculum in mora e della proporzionalità della misura adottata, ha osservato che la difesa non ha né dedottolné suggerito alcuna misura cautelare meno afflittiva che possa risultare idonea ad evitare il protrarsi del reato e il ricorrente non ha in alcun modo contrastato tale assunto.
2.3 II terzo motivo è generico.
E’ vero che il Tribunale del riesame deve espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (ex
pl., Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 (dep. 2018), Polifroni Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; V. anche Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione).
Ma nel caso in esame il tribunale ha rilevato che non emergono nei confronti dell’odierno indagato eventuali elementi di fatto che possano scriminare la sua condotta e che possano indurre a ritenere che il predetto non fosse consapevole della illiceità della sua condotta; il ricorrente non contesta questa motivazione limitandosi a ribadire la censura formulata in appello e così destinando l’impugnazione all’inammisibilità.
Al riguardo la pronuncia ha fatto buon uso delle direttive di questa Suprema Corte secondo cui in tema di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, il versamento all’en pubblico proprietario dell’immobile dell’indennità di occupazione ovvero il rilascio all’imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d’abitazione l’immobile occupato e l’allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l’abusiva introduzione nell’immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione (Cass., sez. II, 27 novembre 2019, n. 3436, CED 277820 01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
-Roma 12 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME
NOME COGNOME sellino