Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31669 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 08/10/1985
NOME nato in Marocco il 08/03/1978
NOME nato in Marocco il 20/08/1973
avverso l ‘ordinanza del 08/05/2025 del Tribunale di Lodi
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de i ricorsi; sentito il difensore, avv. NOME COGNOME del foro di Padova, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del l’ 8 maggio 2025 il Tribunale di Lodi ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lodi il 17 marzo 2025, in relazione al reato di cui all’art. 648 -bis cod. pen. (per aver trasferito, in concorso tra loro, denaro e oro provenienti da reati contro il patrimonio, per un valore complessivo di oltre un milione e duecentomila euro, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittu osa).
Avverso il provvedimento di riesame propongono ricorso per cassazione gli indagati, con lo stesso atto e tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa gli elementi indiziari a base del vincolo cautelare; in particolare, deducono, con riguardo ai delitti presupposti, che non vi era alcun elemento per collegare i beni sequestrati alla commissione di reati contro il patrimonio (il tribunale, infatti, aveva sostenuto irritualmente l’ipotesi del contrabbando di oro , mutando sul punto l’originaria incolpazione provvisoria , sulla base peraltro di meri inadempimenti formali e contabili rispetto all’attività c ommerciale esercitata).
2.1. Con memoria del 25 luglio 2025 sono stati proposti motivi aggiunti al ricorso.
2.2. Con memoria del 5 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti ha ampliato il secondo motivo di ricorso, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché presentati per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato.
In ordine alla mancata indicazione del reato presupposto, deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME Rv. 248129-01, conforme a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01).
La più autorevole giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo , ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Fatta questa premessa di ordine generale, il provvedimento impugnato (di convalida e di sequestro preventivo) ha dato atto di una serie di elementi idonei a supportare l’astratta configurabilità d i un ipotizzato reato contro il patrimonio (pagine 4 e 5), quali:
la situazione patrimoniale ed economica degli indagati, privi di redditi (il Khassa è percettore di contributo NASP) e di proprietà mobiliari o immobiliari;
-l’ingente quantità di oro 24 carati e di danaro sequestrati, per un valore complessivo di oltre 1.200,00 euro;
le modalità di occultamento sia del l’oro che del danaro;
documenti manoscritti con appunti di cifre, nomi e pesature.
Tanto è sufficiente a far ritenere che non si versi in un caso di motivazione apparente in ordine al giudizio di provenienza illecita della somma di danaro e dell’oro in sequestro.
Il Tribunale ha, pertanto, fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648bis , 648ter , 648ter .1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storicofattuali, e, cioè, la sua esatta tipologia ed i suoi autori e che il giudice può affermare l’esistenza del reato presupposto attraverso prove logiche (cfr., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01).
L’inammissibilità dei ricorsi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dedurre motivi aggiunti validamente scrutinabili (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01).
Alla dichiarazione d’inammissibilità de i ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME