Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46030 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46030 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata il DATA_NASCITA in Kazakistan avverso l’ordinanza in data 25/05/2023 del Tribunale di Lucca
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore della ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/05/2023 il Tribunale di Lucca ha respinto l’appello presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lucca in data 24/04/2023, con cui è stata rigettata un’istanza di revoca del sequestro preventivo di terreni appartenenti alla società, disposto in riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 34) della contestazione provvisoria.
Il Tribunale ha in particolare rilevato che sui presupposti per il sequestro preventivo si era formato il giudicato cautelare in conseguenza dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca in data 22/07/2022 a seguito del duplice annullamento da parte della Corte di cassazione di due precedenti ordinanze emesse in sede di riesame, con le quali era stata disposta la restituzione del bene all’avente diritto: a fronte di ciò, secondo il Tribunale, gli elementi invocati dall parte interessata, non erano idonei a sovvertire quel giudizio.
Ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, tramite il proprio difensore.
Dopo aver riassunto i passaggi della complessa vicenda cautelare sia con riguardo alle misure cautelari reali che con riferimento a quelle cautelari personali, e dopo aver illustrato gli elementi invocati per superare il giudicato cautelare e dare fondamento all’istanza di revoca, la ricorrente propone quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
A fronte della dedotta insussistenza del fumus e delle ragioni a fondamento del sequestro impeditivo, il Tribunale non aveva motivato in ordine alle conseguenze derivanti dall’incertezza della qualificazione giuridica del reato di cui al capo 34) e dall’ambiguità dei suoi elementi costitutivi, in funzione della qualificabilità dei beni quale profitto di reato e del nesso di strumentalità del sequestro rispetto all’addotta esigenza cautelare.
Il Tribunale aveva inoltre reso una motivazione apparente con riguardo al tema dell’esclusione di gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME e non aveva valutato, limitandosi ad osservazioni tautologiche, l’incidenza sul fumus delle deduzioni riguardanti l’immobile dei genitori di COGNOME, promesso in vendita alla società, essendosi segnalata la congruità del prezzo e l’utilità dell’operazione di acquisto, trattandosi di bene utilizzabile dal personale impegnato nelle attività lavorative di cava.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 319, 321 cod. pen., 521 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 primo protocollo C.E.D.U.
Tornando sul tema della qualificazione del reato, segnala che non si tratta di mera fluidità della contestazione, in quanto muta l’inquadramento del bene a seconda che si ipotizzi il delitto di corruzione ovvero, come avvenuto in alcune ordinanze, quello di induzione indebita ex art. 319 -quater cod. pen. rispetto al quale il conseguimento del bene sarebbe stato meramente occasionale e non costituirebbe il profitto del reato a fronte della condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale, in quanto l’indiretto vantaggio non è elemento del reato.
Segnala che l’affermazione circa l’irrilevanza della qualificazione giuridica contrasta con lo statuto delle garanzie anche convenzionali rispetto a misure incidenti sul diritto di proprietà, implicanti una nitida definizione del quadro dal quale possa desumersi il reato, la pertinenza del bene e la finalità del vincolo, occorrendo una verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra bene e condotta, maggiormente rigorosa allorché il bene appartenga a soggetto terzo estraneo al reato.
· COGNOME Nel caso di specie, difettava la giustificazione del sequestro disposto sulla cava Prispola, in mancanza di una delimitazione della fattispecie criminosa e dell’esplicitazione degli elementi che varrebbero a qualificare il bene come profitto del reato di corruzione, risultando altresì impossibile la verifica del fumus del nesso di pertinenzialità.
Segnala l’incongruità delle ricostruzioni formulate da un lato nella contestazione, in cui l’acquisto veniva rappresentato come non funzionale agli interessi societari ma strumentale alla veicolazione di un corrispettivo in favore del pubblico agente, in cambio di atti amministrativi relativi ad altre due cave, in ordine ai quali tuttavia non erano stati ravvisati profili di illiceità, e dall’altro decreto di sequestro, in cui era stato prospettato l’acquisto di terreni di interesse per la società in vista dell’apertura di un’attività di cava con preferenza rispetto ad altra società, dovendosi tuttavia rilevare che in tale prospettiva la società avrebbe pagato la contropartita dovuta al proprietario, venendo meno il carattere indebito della somma e con esso la stessa configurabilità di una causa illecita.
Inoltre, non veniva in rilievo la qualità di NOME COGNOME quale pubblico agente, in quanto la cava Prispola avrebbe potuto essere attivata solo previa autorizzazione di una conferenza di servizi nella titolarità del RAGIONE_SOCIALE regionale, mentre per le altre due cave le autorizzazioni erano state rilasciate nel 2019 dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel contempo, era rimasto irrisolto il quesito in ordine all’attività illecita d COGNOME, determinante la valorizzazione dei terreni oggetto di compravendita.
In tale quadro era impossibile ravvisare la pertinenzialità del bene e affermare che le utilità economiche ricavate costituissero profitto del delitto di induzione indebita, trattandosi di vantaggio meramente occasionale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 321, comma 1 e 3 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva fornito motivazione apparente in ordine alle deduzioni formulate con riguardo all’ipotizzata promessa di pagamento di una somma di denaro a favore di NOME COGNOME, trattandosi di immobile utilizzabile quale abitazione degli operai, ferma restando la congruità del prezzo.
Il Tribunale non aveva in particolare dato conto dell’incidenza degli elementi dedotti sulla valutazione del fumus, a cominciare dal tema della congruità del prezzo, non essendo comunque esclusa la possibilità di valutazioni discrezionali sul punto.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 1, e 273 cod. proc. pen.
Indebitamente il Tribunale aveva escluso la rilevanza dell’esclusione di gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME, quando è invece ricorrente l’affermazione che ai fini del fumus possa tenersi conto di una motivazione riguardante gli indizi di colpevolezza che risulti incompatibile con l’astratta configurabilità della fattispecie.
Nel caso in esame il Tribunale aveva omesso di verificare che l’esclusione dei gravi indizi nel provvedimento del 1/10/2021 confermava quanto sul punto affermato nell’ordinanza dell’11/12/2020.
Tale ordinanza aveva trovato conferma anche ai fini del fumus in quella del G.i.p del 26/07/2022, che aveva rigettato una richiesta di dissequestro avanzata da COGNOME in quanto con riguardo al reato di induzione indebita, riferito al capo 34), era rimasto inalterato il quadro indiziario.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria nella quale replica con riguardo a ciascun motivo alle conclusioni del P.G.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Deve sottolinearsi che l’ordinanza impugnata ha dato conto della formazione del giudicato cautelare, in conseguenza del rigetto da parte del Tribunale, con ordinanza del 20/07/2022, dell’originaria istanza di riesame, ordinanza intervenuta dopo un duplice annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenze n. 35593 del 06/09/2021, della Sesta Sezione, e n.
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21809 del 13/04/2022, della Seconda Sezione, di altrettante ordinanze del Tribunale con cui era stato invece disposto l’annullamento del decreto genetico.
Dal complessivo quadro emergente dalle sentenze della Corte di cassazione e dall’ordinanza del 20/07/2022 del Tribunale si evince che era stato ravvisato il fumus del delitto di cui al capo 34), qualificato come corruzione, essendosi fatto fra l’altro riferimento, non solo e non tanto ad attività amministrativa incidente sull’esercizio di attività di cava in località Poggio Fiorito e Campo dei Lucchesi, ma anche specificamente all’operazione in forza della quale .1a società RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito dal vice-Sindaco AVV_NOTAIO, che aveva strumentalizzato i propri poteri, nel contempo privilegiando l’acquirente, terreni in parte a vocazione boschiva e pascoliva e in parte utilizzabili per attività di cava (cava Prispola), pagati a prezzo superiore a quello ragionevolmente esigibile, in modo da occultare una dazione corruttiva, considerando che in parte quei terreni non avevano interesse per la società acquirente.
D’altro canto, alla luce di tale ricostruzione la funzione del sequestro era stata ritenuta di tipo impeditivo, onde evitare che la società RAGIONE_SOCIALE potesse consolidare il vantaggio acquisito, concretamente adibendo parte dei terreni ad attività di cava, così da realizzare i connessi profitti.
A fronte di ciò il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia mancanza o apparenza di motivazione sui punti segnalati, risulta manifestamente infondato.
Deve al riguardo premettersi che in materia di misure cautelari reali il ricorso è consentito solo per violazione di legge.
Rientra in tale ambito, sulla base di una consolidata giurisprudenza di legittimità, anche l’ipotesi in cui la motivazione risulti radicalmente assente o in cui l’apparato argonnentativo sia «privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; in materia di misure prevenzione, per le quali vigono i medesimi, analogo principio è stato affermato da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Nel caso in esame siffatto vizio è stato prospettato in relazione ai temi dell’incidenza della qualificazione del fatto, anche al fine della valutazione dei presupposti per il sequestro del bene, dell’esclusione della gravità indiziaria, dell’episodio concernente altro immobile, appartenente ai genitori di COGNOME.
Ma in realtà, fermo quanto si dirà, in risposta agli altri motivi, deve rilevarsi come il Tribunale non abbia eluso le deduzioni difensive, avendo anzi ritenuto fondata la richiesta di valutazione delle stesse, formulata dal difensore, ma ha fornito risposte pertinenti, osservando in particolare che: 1) la qualificazione del fatto era ancora fluida e comunque il giudicato si era formato a fini cautelari con
riferimento alla ravvisabilità del fumus del delitto di corruzione, fermo restando che anche nell’ordinanza del Tribunale in data 01/10/2021 in materia cautelare personale, era stato ravvisato un quadro indiziario in ordine alla falsa usucapione dei terreni da parte di COGNOME RAGIONE_SOCIALE con l’accordo di COGNOME nonché in ordine alla configurabilità di un compenso di tipo corruttivo in ordine alla somma versata da NOME COGNOME quale corrispettivo dell’acquisto di terreni compresi nella complessiva operazione; 2) le sentenze della Corte di cassazione pronunciate con riguardo alla posizione di NOME non erano idonee ad incidere sul reato di cui al capo 34); 3) non era venuta meno la possibilità di attribuire al disposto sequestro finalità innpeditiva in rapporto alla qualificazione del fatto, correlato all”operazione di compravendita, riguardante anche terreni destinabili ad attività di cava; 4) la posizione di NOME era stata esaminata ai fini delle misure cautelari personali e l’esclusione della gravità indiziaria di per sé non implicava l’assenza del fumus del reato posto a fondamento della misura reale; 5) non era rilevante la vicenda riguardante l’immobile di proprietà dei genitori di NOME, in quanto la stessa non coinvolgeva i terreni sottoposti a sequestro ed era valutabile autonomamente.
Si tratta di un quadro valutativo invero coerente con i temi dedotti e tale da correlarsi alla pregressa analisi in relazione alla quale si era formato il giudicato cautelare.
Il motivo di ricorso sul punto si risolve nell’assertiva prospettazione della mancanza di motivazione, ma in realtà è volto a segnalare la mancata condivisione di quei rilievi in base alle deduzioni difensive, ciò che di per sé non suffraga il vizio lamentato.
Il secondo motivo, con il quale più specificamente la ricorrente torna sul tema della qualificazione del fatto e sulla correlazione di tale profilo con la giustificazione del sequestro, è in parte infondato e in parte inammissibile.
4.1. Non può dirsi consentito, per quanto già in precedenza osservato, nella parte in cui prospetta profili di illogicità della motivazione o ripropone argomenti ampiamenti esaminati nel provvedimento impugnato e in quelli ivi richiamati.
Deve infatti rilevarsi come alla luce delle sentenze delle Corte di cassazione già ricordate e dell’ordinanza del 22/07/2022 si sia formato giudicato cautelare in ordine ad un’ipotesi corruttiva, implicante una condotta del pubblico agente volta a privilegiare, anche con un’attività preparatoria, la società RAGIONE_SOCIALE a scapito di un’altra, a prescindere dall’intrinseca legittimità di precedenti autorizzazioni rilasciate, essendo stato peraltro sottolineato come l’acquisizione dei terreni utilizzabili per l’attività di cava fosse condizione essenziale per il conseguimento da parte della società dei propri obiettivi, diversamente da quanto avrebbe potuto dirsi per gli altri terreni acquistati nell’ambito della medesima operazione, ferma
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restando la riferibilità delle valutazioni autorizzatorie ad una RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, non può che richiamarsi quanto sottolineato nelle medesime sentenze della Corte di cassazione e nell’ordinanza del 22/07/2022, oltre che in quella impugnata, in ordine al carattere impeditivo del disposto sequestro, in quanto volto a scongiurare il consolidamento del vantaggio.
Alla resa dei conti il motivo di ricorso mira a rimettere in discussione dall’interno le basi fondative del giudicato cautelare, contestando le conclusioni che si erano faticosamente consolidate.
4.2. Il motivo è peraltro infondato nella parte in cui prospetta un’assoluta incertezza della qualificazione e prospetta che nel caso di riconducibilità della condotta ad un’ipotesi di induzione indebita sarebbero mancati i presupposti per il sequestro.
Deve al riguardo osservarsi che la lamentata situazione di incertezza è derivata da un complessivo quadro di provvedimenti non sempre coerenti, ma non è, in realtà ravvisabile, in ordine alle ragioni del mantenimento del disposto sequestro, proprio in conseguenza del giudicato cautelare sul punto formatosi attraverso il travagliato percorso, di cui si è fatto cenno.
Sussistono dunque i presupposti per ravvisare ad ogni effetto una riconoscibile base legale della misura cautelare reale.
4.3. L’incertezza sulla qualificazione giuridica, alimentata, deve ribadirsi, al di fuori della cornice dei provvedimenti concernenti il disposto sequestro in esame, è semmai riferibile all’inquadramento della condotta del pubblico agente come induzione indebita.
Ma neppure in tale prospettiva possono trovare accoglimento gli assunti difensivi.
Va infatti rimarcato come -al di là del fatto che l’alternativa ricostruzione è in questa sede solo genericamente prospettata in rapporto a quanto dovrebbe desumersi da ordinanze in materia di misure personali- non sia comunque posta in discussione la veste di COGNOME quale pubblico agente, in grado di condizionare l’operato dei privati interlocutori
In tale prospettiva dovrebbe escludersi il paritetico rapporto alla base di un patto corruttivo.
Ma in concreto non viene contestato il contenuto della complessiva operazione di compravendita e il fatto che parte dei terreni acquistati non rientrassero nella specifica sfera di interesse della RAGIONE_SOCIALE; neppure viene puntualmente contestato che, per contro, la società avesse necessità di poter disporre degli altri terreni per poter legittimare la propria richiesta di avviare attività di cava.
La condotta induttiva, d’altro canto, deve necessariamente sottendere l’indebito tornaconto che l’interlocutore privato ha di mira e che costituisce requisito di essenza del reato di cui all’art. 319 -quater cod. pen. secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470).
Contrariamente a quanto difensivamente prospettato, dunque, anche nell’ipotesi dell’induzione indebita, non muterebbero i canoni di individuazione di una finalità impeditiva sottesa al sequestro in rapporto alla disponibilità di un bene non occasionalmente connesso al reato, trattandosi pur sempre, anche in tale ottica, di precludere con finalità impeditiva il consolidamento del vantaggio perseguito.
5. Il terzo motivo, incentrato sull’operazione riguardante l’immobile di proprietà dei genitori di COGNOME, è inammissibile, in quanto i temi prospettati sono radicalmente inidonei a sovvertire il giudizio del Tribunale, a fronte di quanto rimarcato nel provvedimento impugnato in ordine al fatto che si tratta di immobile diverso da quello sottoposto a sequestro, relativamente al quale soltanto erano stati ravvisati i presupposti per l’adozione della cautela reale.
Deve aggiungersi che il Tribunale non ha inteso eludere la valutazione dei presupposti del sequestro preventivo, ma ha solo voluto sottolineare che gli stessi non sarebbero mutati nel caso in cui fossero risultate validamente prospettate le doglianze su quel punto, invero evocato nel capo di imputazione, ma non in modo tale da precludere, a prescindere da esso, la configurabilità di un’intesa idonea a produrre un vantaggio di cui avrebbe dovuto precludersi il consolidamento.
In altre parole, secondo la valutazione del Tribunale, si tratta di aspetto della vicenda in grado semmai di suffragare la complessiva lettura del compendio indiziario, ma non idoneo a smentire funditus la parte relativamente alla quale si è formato il giudicato cautelare.
6. Il quarto motivo è inammissibile, perché aspecifico.
Costituisce invero ius receptum che «la valutazione di insussistenza del presupposto del “fumus commissi delicti” può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purchè l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità della misura cautelare reale» (Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, COGNOME, Rv. 272954; Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273127).
Orbene, a fronte di ciò, il motivo si limita a prospettare che non era stata valutata la mancanza, ravvisata in sede cautelare personale, della gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE: sta di fatto che, a fronte del giudizio del Tribunale, in ordine al diverso presupposto richiesto per l’adozione di cautele reali, il ricorso non indica specificamente gli elementi da cui avrebbe dovuto desumersi, in base a quanto ritenuto a fini di cautela personale, una valutazione in concreto incompatibile con il fumus delicti necessario per il mantenimento del disposto sequestro, dovendosi peraltro rilevare che il presente ricorso è stato presentato da NOME COGNOME non in proprio bensì in veste di legale rappresentante della società, che ha comunque agito nella vicenda su impulso dei suoi organi apicali.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/10/2023