Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Lagonegro il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME
avverso la ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno, rigettando gli appelli proposti ex art. 322-bis cod. proc. pen. dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, ha confermato l’ordinanza del 9 febbraio 2024 con la quale iI Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore aveva respinto le istanze dei predetti di revoca del sequestro preventivo del profitto del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, pari ad euro 570.547,86, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e per equivalente nei confronti dell’COGNOME, suo legale rappresentante.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, non consentendo questo di comprendere le ragioni della decisione. Sostengono i ricorrenti che con l’appello era stata contestata la sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo ed il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a confermare il rigetto dell’istanza di revoca, utilizzando mere formule di stile, nulla argomentando in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. con riguardo alla mancanza delle esigenze cautelari.
Queste non possono coincidere con la mera confiscabilità del bene, dovendo il giudice esplicitare gli elementi che impongono di vincolare il bene nel corso del giudizio.
Il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi e ha replicato alla memoria del AVV_NOTAIO generale che aveva concluso per l’inammissibilità delle impugnazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente poiché con entrambi i ricorrenti si dolgono, in sostanza, della mancanza di motivazione in ordine ai presupposti applicativi del sequestro preventivo ed in particolare delle esigenze cautelari, sono infondati.
Deve innanzitutto rilevarsi che con l’istanza di revoca datata 23 gennaio 2024
gli odierni ricorrenti si sono limitati a denunciare la carenza delle esigenze cautelari, nulla argomentando in ordine al fumus commissi delicti, cosicché sul punto nessun onere motivazionale gravava sul Giudice delle indagini preliminari o sul Tribunale del riesame adito con l’appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze cautelari, deve rilevarsi che già il Giudice per le indagini preliminari, affermando che «non era stata raggiunta, in sede esecutiva, la soglia del profitto del reato da sottoporre a sequestro», aveva correttamente evidenziato che a seguito dell’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo era emersa la inadeguatezza del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, atteso che nei confronti della predetta società si è proceduto al sequestro finalizzato alla confisca diretta di soli euro 372.136,46, tanto che si era reso necessario procedere alla confisca per equivalente nei confronti di NOME COGNOME per il rimanente importo di euro 198.411,40. Già da tale circostanza emerge il pericolo di incapienza.
Il Tribunale del riesame, nel pronunciarsi sugli appelli degli odierni ricorrenti, ha aggiunto che la documentazione prodotta a sostegno della solidità della situazione patrimoniale della società non è tranquillizzante, poiché, anche prescindendo da una situazione futura di incapienza, la società è tuttora rappresentata dall’COGNOME, ossia colui che, partecipando al reato da cui sarebbe derivato il profitto oggetto di sequestro, ha già dimostrato la sua inaffidabilità e, essendo il denaro facilmente disperdibile, è stato ritenuto sussistente il periculum in mora.
Quanto, invece, alla sussistenza del periculum in mora con riguardo alla posizione dell’COGNOME, è stato evidenziato che a maggior ragione il pericolo di dispersione deve ritenersi configurabile a carico del predetto che è accusato di aver preso parte al delitto di indebita compensazione, potendo egli sottrarsi agli effetti della confisca per equivalente cedendo a terzi il bene immobile colpito da sequestro preventivo.
Ne consegue che la motivazione del provvedimento qui impugnato non può dirsi meramente apparente e nemmeno, sulla base del ragionamento dei giudici del merito sopra illustrato, può affermarsi che il provvedimento di sequestro sia stato adottato senza che ricorressero le esigenze cautelari, cosicché appaiono insussistenti le violazioni di legge denunciate dai ricorrenti.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese · ocessuali. Così deciso il 04/06/2024.