Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22558 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata a ROMA il 19/07/1962
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME assente nonostante la richiesta di trattazione orale del procedimento, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria del 14/04/2025.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso l’ordinanza del 22/07/2024 con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di dissequestro della pressa in considerazione dell’ipotesi accusatoria di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., nonchØ art. 110 cod. pen. ed art. 256, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 152 del 2006.
NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso Ł stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonchØ violazione di legge in considerazione della omessa motivazione quanto al rapporto di pertinenza. La ricorrente – dopo un ampio richiamo agli elementi fattuali che avevano portato alla imposizione del sequestro sia sull’area di stoccaggio della autovetture compresse, che della pressa utilizzata a tal fine – ha in via
preliminare evidenziato come le doglianze dovessero ritenersi riferite alla mancata restituzione della sola pressa ed ha sottolineato come il Tribunale avesse omesso di considerare i rilevanti elementi di novità allegati, rappresentati in particolare dalla richiesta di archiviazione della notizia di reato a carico della NOME. Dopo un articolato richiamo alla giurisprudenza di legittimità e in particolare alle Sez. U Ellade, la difesa ha sostenuto che il G.i.p. aveva mantenuto il sequestro richiamando, erroneamente, quale presupposto normativo del sequestro, l’art. 256 del d.lgs. n. 252 del 2006, introducendo una nuova ragione giustificativa quanto al vincolo apposto. Sempre nell’ambito dello stesso motivo, richiamata la disciplina ambientale e le caratteristiche del caso concreto, la difesa ha sostenuto che, nel caso in esame, il sequestro che era stato disposto non poteva in alcun modo rientrare in una ipotesi di confisca obbligatoria, in mancanza di qualsiasi effettiva dimostrazione dell’asservimento della cosa al reato, in mancanza di collegamento, senza alcuna considerazione del vincolo di pertinenzialità (eventualmente rilevante nel caso di confisca facoltativa). Il Tribunale si era limitato a prendere atto del ruolo formale della ricorrente, senza tenere conto dell’evoluzione del procedimento, rendendo la motivazione su uno solo dei presupposti previsti per il sequestro impeditivo, ovvero il periculum, di fatto ritenuto in re ipsa. L’obbligo di motivazione Ł stato sostanzialmente omesso non essendo state individuate in maniera specifica le ragioni attuali e concrete della cautela. Con il secondo motivo di ricorso Ł stata sostenuta l’illegittimità dell’ordinanza per omessa motivazione e valutazione del decorso di un termine congruo dalla imposizione del vincolo reale in carenza di una concreta occasione di ripetizione della condotta; la soluzione prescelta si caratterizza per l’oggettiva violazione del criterio della proporzionalità e ragionevolezza; ricorre una eccessiva onerosità del vincolo.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica, con la quale ha ribadito le proprie conclusioni in data 14/04/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente ‘il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali Ł circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 22671001, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali’. (Sez. U, n. 18954del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
In tema di sequestro preventivo Ł, difatti, costante l’orientamento secondo il quale ‘non Ł necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti Ł operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.’ (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. COGNOME, Rv. 258279-01; Sez.2, n. 2248 del 11/12/2013, COGNOME, Rv, 260047-01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069-01; Sez. 5, n. n. 3722del 11/12/2019, COGNOME, Rv. 278152-01; Sez. 4, n.20341 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286366-01),
correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro e considerando gli elementi allegati in modo reiterativo dalla difesa, escludendo la ricorrenza di fattori nuovi e sopravvenuti, validi al fine di accogliere la richiesta di revoca del sequestro. Difatti, Ł stato richiamato l’insieme di requisiti concreti che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perchØ allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921-01), escludendo la portata risolutiva della richiesta di archiviazione, citata tra l’altro anche in questa sede dalla difesa in modo parziale, senza tener conto del fatto che la stessa non Ł stata accolta.
In tal senso, occorre rilevare come il Tribunale abbia specificamente motivato, in assenza di alcuna manifesta illogicità, quanto alla natura del sequestro in relazione alle imputazioni provvisorie, sottolineando la finalità impeditiva e la diretta correlazione tra la pressa oggetto di sequestro e la tipologia di reato ascritto, seppur provvisoriamente, caratterizzato proprio dall’uso di tale macchinario; con tale motivazione la ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare doglianze ampiamente disattese con motivazione logica ed argomentata dal Tribunale.
Del tutto generica appare poi la doglianza, tra l’altro articolata quale vizio della motivazione, in ordine alla rilevanza del decorso del tempo al fine di superare la finalità impeditiva del sequestro; la richiamata volontà di uno dei coindagati di accedere alla applicazione della pena su richiesta delle parti, la richiesta di archiviazione non accolta per la ricorrente e l’avanzato stato del procedimento come elemento risolutivo inteso in senso temporale, sono stati ritenuti irrilevanti dal Tribunale con una motivazione specifica, che ha valorizzato il ruolo della ricorrente sia in relazione all’area in sequestro, che quanto alla gestione del macchinario utilizzato per pressare la vettura oggetto della contestazione elevata ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. Anche in questo caso la ricorrente non si confronta con la motivazione, che non risulta omessa, ma semplicemente non condivisa, e si limita a proporre una diversa lettura in forma alternativa del merito senza evidenziare alcuna effettiva violazione di legge.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2025.
Il Consigliere estensore