Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9492 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9492 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Palermo il 10/11/1986
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, ha rig l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice p indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 15 luglio 2024, che respinto la domanda di restituzione del denaro oggetto di sequestro preventiv suoi confronti, in relazione ai reati di cui agli artt. 81-648 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensci deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di c all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge (in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.) e m assunzione di prove decisive, con riferimento alla mancata risposta offer Tribunale alle produzioni difensive asseritamente attestanti la lecita prove delle somme (poiché l’indagato e la moglie avrebbero sempre lavorato, anche soprattutto “al nero”, godrebbero da febbraio 2024 di un canone di locazion nel 2020, sarebbe stato loro risarcito un danno da sinistro stradale conseguente impossibilità di considerare quanto in sequestro come provento delitto. La documentazione bancaria e la asseritamente accertata fobia impedirebbe a NOME di tenere i propri risparmi in banca riscontrere appieno le deduzioni difensive. Il Tribunale, inoltre, avrebbe travi emergenze investigative, affermando che il ricorrente aveva ricevuto un’ing somma di denaro da NOME COGNOME laddove il Giudice per le indag preliminari aveva viceversa ritenuto che fosse stato quest’ultimo ad aver ri denaro da NOME.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riferimento alla ribadita affermazione che il nucleo familiare del ricorrente contare solo su entrate modeste, valorizzando contra reum un prelievo di soli euro 14.220, nonostante la difesa avesse dimostrato prelievi per oltre euro 35.00
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consente per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve incl anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consenti i profili di censura diretti in concreto – come nel caso di specie, addir per tabulas nel secondo motivo – a contestare semplicemente la tenuta logi dell’apparato argomentativo.
2.2. L’ordinanza impugnata ricostruisce i fatti, per quanto possibile in ancora fluida fase procedimentale, muovendo dalla perquisizione esplet
durante l’esecuzione di una misura custodiale disposta, per i delitti di ric e di detenzione e porto di arma da sparo clandestina, nei confronti del ric (nonché di altre ventisei persone, per questi ed altri gravi delitti, narcotraffico). Nell’abitazione di Patriziano, è stata rinvenuta un contenente euro 25.000 in contanti, occultata dietro un pannello elettr denaro è stato ritenuto di provenienza delittuosa, tenuto conto della conti contesti criminali di notevole spessore del ricorrente (immortalato videoregistrazioni, in una stalla, mentre armeggia con una pistola rubata e u con matricola abrasa e poi scambia con un còrreo una busta) e dell’ass sproporzione tra i redditi leciti dimostrabili, da un lato, e la somma in se i flussi finanziari attivi e passivi risultanti dalla documentazione in atti,
La contraria narrazione della difesa è stata giudicata del tutto congett priva di riscontri oggettivi, non solo in ordine ai movimenti di liquidità (do tener conto anche delle ordinarie uscite per le esigenze quotidiane), ma anc quel che concerne la pretesa idiosincrasia di NOME a servirsi del bancario, unicamente per quel che concerne i risparmi, poiché le certifica mediche attestavano soltanto il saltuario consumo di cocaina, il tono de dell’umore e le prescrizioni di terapia farmacologica.
2.3. Risulta, pertanto, congruamente illustrato il percorso logico-giurid giudici della cautela in ordine al fumus commissi delicti per l’adozione del sequestro preventivo, che, non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolez cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita dell’esistenza di concreti e elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’e punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato, senza limitarsi alla s verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti p dall’accusa (cfr., Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27 Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276283; Sez. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927).
Inoltre, l’omessa disamina di deduzioni difensive non integra, in astra vizio di cui alla lett. d) dell’art. 606 cod. proc. pen. (che concerne, ictu ()culi, soltanto i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione nell’is dibattimentale, ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) e, in con è già chiarito come i giudici del merito cautelare abbiano sottoposto a uno sc sereno e non superficiale l’intero quadro indiziario, concludendo per una rel di pertinenza tra i liquidi assoggettati a vincolo e le attività delittuose de e degli altri coindagati. Non sussiste, pertanto, neppure sotto tale aspett violazione di legge, sub specie di carenza di motivazione o di motivazione apparente, poiché è stata argomentatamente disattesa l’alternativa ricostr della vicenda prospettata dalla difesa.
È appena il caso di osservare, infine, in ordine alla richiesta dife ulteriore acquisizione documentale, come nessuna attività istruttoria possa dispiegata nel giudizio di legittimità.
2.4. Tutti i profili di censura risultano, in conclusione, non cons comunque, manifestamente infondati.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condan pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una s in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valu profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2025.