Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41869 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale del riesame di Como udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 17.07.2025, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, disponeva il sequestro preventivo dell’intera area adibita a ristorante denomiNOME “RAGIONE_SOCIALE” (sale, strutture e pertinenze), gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE di cui è amministratore COGNOME NOME, indagato nel presente procedimento per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 349 comma 2 cod. pen., commesso dal 14.08.2024 al 14.10.2024.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame, NOME COGNOME ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per Cassazione, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per insussistenza del requisito di attualità e concretezza del periculunn in mora. La difesa osserva che la misura cautelare è stata adottata sulla base di una ricostruzione sganciata dal quadro probatorio e viziata da evidenti illogicità e contraddizioni interne, in quanto il Tribunale h travisato il materiale istruttorio e omesso di valutare le puntuali deduzioni difensive. La difesa evidenzia che risulta arbitrario e privo di fondamento l’assunto
secondo cui uno degli eventi pubblici contestati – in particolare il matrimonio – si sarebbe svolto all’interno delle aree sottoposte a sequestro, in quanto non tiene conto della documentazione fotografica dalla quale emerge che l’evento si era tenuto in aree adiacenti, non vincolate, con il solo transito tecnico e temporaneo del personale attraverso una zona prossima a quella oggetto del provvedimento.
Inoltre, la difesa osserva che la prima violazione che il Tribunale individua nell’esecuzione di interventi edilizi diversi dalla mera rimessione in pristino, in un periodo in cui l’area risultava formalmente vincolata, si pone in contrasto con la documentazione acquisita agli atti. In particolare, la difesa rappresenta che, con provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero del 20 maggio 2024, fu disposta la temporanea rimozione dei sigilli, originariamente apposti all’area oggetto di sequestro, al fine di consentire all’indagato di eseguire gli interventi necessari alla messa in pristino. In data 25 giugno 2024, NOME COGNOME trasmise comunicazione alla Provincia attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori, che furono oggetto di due sopralluoghi, in data 31 luglio 2024 e 30 aprile 2025, all’esito dei quali si accertò l’avvenuta messa in pristino.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza del funnus della prima violazione sulla base degli accertamenti del Maresciallo COGNOME, il quale al momento della riapposizione dei sigilli, nel verbale redatto in data 5 luglio 2024, aveva evidenziato presunte anomalie nei lavori effettuati. Il Tribunale, a parere della difesa, avrebbe dovuto confrontarsi invece con l’attestazione della Provincia di avvenuta rimessione in ripristino e una tale omissione integra un evidente vizio di motivazione e travisamento delle prove con una conseguente violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari.
La difesa sottolinea poi che le “migliorie”, accertate in sede di accesso il 27 giugno 2025, sono consistenti in fatti di minima rilevanza, che non possono integrare il delitto di cui all’art. 349 cod. pen. per la loro inoffensività: una cat luminosa a tema natalizio installata su un’imbarcazione, nove peluche collocati a bordo della barca “Lucia”, due funghi riscaldanti da esterno e la rimozione di alcune piante precedentemente presenti.
Inoltre, la difesa sottolinea un ultimo profilo per dimostrare il travisamento dei fatti e l’assoluta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata: i Tribunale del riesame ha riportato alcune dichiarazioni dell’indagato in modo parziale e decontestualizzato, dichiarazioni che non sono mai state verbalizzate né rese nelle forme e con le garanzie previste dalla legge per poterne disporre l’utilizzabilità contro chi le ha pronunciate. Il Tribunale sarebbe quindi incorso i una violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nella parte in cui ha fondato la misura ablativa su elementi processualmente inutilizzabili.
2 GLYPH
q)/
2.2 GLYPH Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per inosservanza del principio di proporzionalità ex art. 275 cod. proc. pen.. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe disatteso l’obbligo di motivare in ordine all’adeguatezza di misure diverse meno invasive per l’indagato.
2.3 Con il terzo motivo la difesa deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per inosservanza del principio di pertinenzialità. La difesa lamenta l’apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata, perché priva di qualsiasi valutazione autonoma o confronto con le osservazioni difensive. La difesa ha evidenziato che l’attività imprenditoriale di COGNOME prosegue regolarmente da mesi, nonostante l’inibizione delle aree sottoposte a sequestro, circostanza che dimostrerebbe che le aree oggi colpite dalla misura non sono né indispensabili, né funzionali, né strumentali all’attività stessa. Secondo la difesa vi sarebbe solo una relazione indiretta, potenziale e comunque eventuale che non può giustificare l’estensione del vincolo cautelare.
La difesa ha depositato una memoria di replica, sottolineando che nel ricorso si censura l’erronea applicazione al caso di specie del “sequestro impeditivo” per carenza dei requisiti di “attualità” (primo motivo), “proporzionalità” (secondo motivo) e “pertinenzialità” (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con i motivi la difesa deduce sostanzialmente il vizio di travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si tratta di censure non consentite, in quanto trova applicazione in questa fase l’art. 325, cod. proc. pen., che consente il ricorso solo per il vizio di violazione di legge.
In proposito le Sezioni Unite hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall’ art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 – 01). Pertanto nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239700
01, non massimata sul punto), ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’ art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (tra le tante: Sez. 5, n 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129 – 01).
Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha evidenziato che COGNOME ha reiteratamente violato e rimosso i sigilli apposti su aree sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. nell’ambito del procedimento n. 2967/2023 RGNR., utilizzando gli immobili sequestrati a fini di lucro.
Il Tribunale osserva che le violazioni del provvedimento di sequestro sono avvenute almeno in quattro occasioni: anteriormente ai fatti contestati in imputazione, con l’esecuzione di lavori di ristrutturazione non autorizzati, in un momento in cui si sarebbero dovute eseguire solo opere di rimessione in pristino; organizzando due eventi pubblici, di cui uno di particolare rilievo per il coinvolgimento del Ministero; dopo i fatti in contestazione, mediante apporto di altre migliorie.
Gli operanti accertavano che durante il periodo in cui era stata autorizzata dal Pubblico Ministero la temporanea rimozione dei sigilli, erano stati eseguiti diversi lavori nelle aree in sequestro per consentire un immediato riutilizzo della sala ristorante a quota lago (verbale di sopralluogo del 5.7.2024 con allegata documentazione). A fronte degli accertamenti compiuti, correttamente il Tribunale ha evidenziato che nessuna rilevanza poteva assumere la successiva rimessione in pristino in relazione a reati contestati in altro procedimento penale.
In relazione alla prima delle violazioni contestate nel presente procedimento, il Tribunale del riesame dà atto che dalle foto emerge chiaramente l’uso per il matrimonio delle aree sottoposte a sequestro. La difesa contesta tali conclusioni, sollecitando una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
La difesa poi non contesta che vi è stata un’ulteriore violazione delle prescrizioni successiva ai fatti in contestazione che emergerebbe dall’annotazione di p.g. del 27.6.2025, ma ritiene che le modifiche apportate all’area in sequestro siano di minima rilevanza tanto da non integrare la fattispecie di cui all’art. 349 c.p..
Sul punto è sufficiente osservare che il reato di violazione dei sigilli, di cu all’art. 349 cod. pen., ha carattere istantaneo e si perfeziona per il solo fatto della disobbedienza al divieto di infrangere la conservazione o la identità della res sotto sequestro, di conseguenza, compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizza una condotta contraria al precetto, in ulteriore violazione dei
persistente vincolo sulla “res” (Sez. 3 n. 20922 del 18.4.2025; Sez. 4, n. 4876 del 15/1/2016; Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Rv. 266139 – 01).
Correttamente quindi il Tribunale del riesame ha valorizzato anche quest’ultima condotta dell’indagato per affermare l’attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha poi richiamato anche le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di esecuzione del sequestro per sottolineare la spregiudicatezza dello stesso e l’attualità del periculum in mora.
Al riguardo va rilevato che le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, come espressamente previsto dall’art. 350, co.7, cod. proc. pen., sono utilizzabili a fini di prova afferen l’inutilizzabilità esclusivamente il dibattimento (Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284466 – 02; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279 – 01).
Come anche evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, «le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla p.g. o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato» (Sez. U, 25/9/2008 n. 1150/09, Rv. 241884 – 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242 – 01) senza che assuma rilievo il fatto che queste sono contenute nel verbale di perquisizione (Sez. 4, n. 6962 del 14/11/2012, dep. 2013, Rv. 254396 – 01).
Ciò in quanto la polizia giudiziaria a norma dell’art. 357 c.p.p., comma 2, lett. b), cod. proc. pen., deve redigere verbale degli atti non ripetibili compiuti e delle dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini ma tale adempimento non comporta l’obbligo di redigere un autonomo verbale per ciascuna delle attività svolte, specialmente se in contestualità spaziotemporale, non essendo ciò prescritto da alcuna disposizione normativa (Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 252279 – 01).
Con l’effetto, allora, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, che nell’ipotesi in cui vengano rese alla polizia giudiziaria mentre procede a perquisizione o a sequestro, le dichiarazioni spontanee processualmente rilevanti da parte dell’indagato, le stesse ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto ed autonomo verbale (Sez. 1, n. 27665 del 19.3.2024; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466 – 02; Sez. 4, n. 6962 del 14/11/2012, dep. 2013, Rv. 254396 – 01; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 252279 – 01).
Dunque, non può ritenersi sussistente alcuna violazione di legge come sostenuto dalla difesa, in quanto si tratta di dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato.
In conclusione, il Tribunale del riesame correttamente, alla luce delle suesposte considerazioni, ha ritenuto sussistente l’attualità del periculum in mora.
Con il secondo motivo la difesa denuncia violazione di legge in ordine al requisito di proporzionalità, ma invero anche in questo caso si sollecita la Corte ad una rivalutazione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità. Infatti, la difesa sostiene che il Tribunale ha ritenuto proporzionata la misura applicata sulla base di un travisamento dei fatti.
Nel caso in esame, invece, non si ravvisa una motivazione apparente, in quanto il Tribunale del Riesame ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto conforme al principio di proporzionalità l’estensione del sequestro alle ulteriori aree, precisando che tale misura è risultata essere l’unica in grado di scongiurare un futuro utilizzo delle aree sottoposte a sequestro, essendosi dimostrate le misure meno invasive adottate del tutto insufficienti a tal fine, tenuto conto delle plurime violazioni dei sigilli.
Anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato.
Secondo l’univoco orientamento di questa Corte in tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto della misura cautelare reale deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il delitto commesso (Sez. 1, n. 32491 del 17/09/2025; Sez. 3, n. 265 del 1.12.2017, depositata nel 2018).
Pur essendo la nozione di “cosa pertinente al reato” richiesta dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. più ampia di quella prevista dall’art. 253 c.p.p., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, la cui libera disponibilità si idonea ad aggravare le conseguenze del delitto già commesso ovvero ad agevolare il compimento di altri reati, ciò nondimeno la stessa va necessariamente correlata al concetto di periculunn che deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità, da valutarsi con riferimento alla situazione esistente al momento della adozione della misura reale, non già in una prospettiva astratta (SS.UU. 14 dicembre 1994, NOME; Cass., Sez. 5^, 16 marzo – 15 aprile 2005, n. 14068, CED 231686; Cass., Sez. 4^, 23 maggio – 8 ottobre 2007, n. 36884, rv 237592), ma in senso oggettivo, come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, volte a delineare il nesso di strumentalità tra la r e l’azione delittuosa che si intende scongiurare (vedi Cass., Sez. 5^, 19 maggio 27 giugno 2000, n. 2899, Strazzari, CED 216548). Dunque, in tema di sequestro
6 GLYPH
preventivo, va qui ribadito che è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso (così sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017 dep. 2018, F. Rv. 269374 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, sede di una struttura riabilitativa, ritenendo inidonea l’asserita pertinenzialità dello stesso rispetto ai fatti d maltrattamento ivi accaduti, fondata sul solo assunto che senza l’immobile tali fatti non sarebbero accaduti con le modalità contestate)», (Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716 – 01).
L’applicazione dei suddetti principi al sequestro di immobile postula, pertanto, che in tanto la misura cautelare possa ritenersi consentita in quanto rappresenti una struttura indispensabile per l’attuazione e la protrazione della condotta criminosa (Sez. 5, n. 3619 del 13/11/2003, COGNOME, Rv. 228066; Sez. 6, n. 42987 del 02/10/2003, COGNOME, Rv. 227620; Sez. 3, n. 9507 del 02/02/2001, COGNOME, Rv. 218713), non essendo sufficiente la sola circostanza che al suo interno sia stato commesso il fatto illecito, atteso che il rapporto di mera occasionalità non è idoneo ad integrare il requisito della strumentalità nei termini sopra indicati.
Dunque, ai fini del sequestro preventivo la relazione sussistente tra cosa pertinente al reato ed attività illecita deve essere specifica e stabile e deve risultare con chiarezza che sarà reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata. A questo proposito, si è sottolineato come cosa pertinente al reato sia quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa (Sez. 2, n. 34215 del 16/09/2025; Sez. 3 n. 30438 del 08/07/2025).
Il Tribunale si è attenuto ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità evidenziando il rapporto di strumentalità necessaria del bene da apprendere (il ristorante) rispetto alla commissione del reato di violazione di sigilli (che non sarebbe avvenuto se non vi fosse stata disponibilità del bene di cui si chiede il sequestro). Gli spazi già sottoposti a sequestro e oggetto del delitto di violazione di sigilli sono stati ritenuti dal Tribunale privi di un’autonomia funzionale. Quindi, le ulteriori aree (cucine, bar e attrezzature) sottoposte a sequestro con il provvedimento impugNOME sono strumentalmente funzionali all’agevolazione del delitto di violazione di sigilli. La circostanza rappresentata dalla difesa, e cioè che l’attività imprenditoriale dell’odierno ricorrente prosegue regolarmente nonostante 1″inibizione delle aree sottoposte a sequestro, con decreto del GIP del 17 giugno
7 GLYPH
ov
2025. non è stata in alcun modo documentata nel giudizio dinanzi al Tribunale del riesame.
In conclusione, la libera disponibilità delle aree oggetto del provvedimento impugNOME per il loro rapporto di strumentalità necessaria con le aree già sottoposte a sequestro agevola la commissione del delitto di violazione dei sigilli.
5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2025
Deposi.. m Cao,ceileria
31 D1C1 2025
NNZION
NOME
Oggi
IL