Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24546 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/04/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla trattazione orale; udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con le quali si è riportato ai motivi del ricorso principale ed ai motivi aggiunti chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/7/2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto in data 17/3/2022 e l’ulteriore istanza di dissequestro, proposta in via subordinata, relativa ad alcuni terreni contraddistinti dalle particelle catastali 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 104 del fg. mappale 21 del Comune di Campomarino, dei fabbricati esistenti su dette particelle e sui terreni di cui ai n. 33, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 100 e 103 del fg. 21.
1.1. Avverso tale provvedimento proponevano appello gli indagati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali eccepivano la nullità dell’ordinanza del Gip per mancanza di motivazione; l’omessa valutazione della circostanza dell’avvenuto frazionamento e fusione di alcune particelle catastali (95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 104 del fg. Mappale 21 del Comune di Campomarino), erroneamente indicate come facenti parte del demanio RAGIONE_SOCIALE e invece appartenenti ad COGNOME NOME; l’omessa valutazione della circostanza che, per le restanti particelle catastali, era intervenuta la sdemanializzazione tacita; deducevano la non appartenenza del RAGIONE_SOCIALE “La Pineta ” al demanio RAGIONE_SOCIALE; la sussistenza dei requisiti per il rilascio della concessione GLYPH in GLYPH sanatoria GLYPH e GLYPH contestavano GLYPH il GLYPH mancato GLYPH rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
1.2. Il Tribunale di Campobasso respingeva l’appello, confermando l’ordinanza di rigetto.
2.Ricorrono per Cassazione gli indagati, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. GLYPH violazione di legge per mancanza di motivazione: il Tribunale di Campobasso, a fronte della mancata individuazione, nel decreto di sequestro del Gip, dei reati per i quali si chiedeva l’applicazione del vincolo cautelare e quindi dei beni rispetto ai quali poteva configurarsi il fumus boni iuris nonché il periculum in mora, nel motivare il rigetto dell’appello ha ritenuto sussistenti detti requisiti riproducendo parte della motivazione contenuta nell’ordinanza n. 11/22 del Tribunale del Riesame, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione il 5/10/2022.
2.2. GLYPH Ribadiscono, quindi, in questa sede i ricorrenti che poiché dalla visura del RAGIONE_SOCIALE, non si rileva la linea di demarcazione della zona demaniale, sarebbe arbitrario ritenere integrata l’occupazione abusiva valorizzando solo gli accertamenti eseguiti dagli inquirenti, senza tener conto delle emergenze, evidenziate dagli indagati, circa la non demanialità del bene se non per una piccolissima parte.
2.3. GLYPH Con il secondo motivo rilevano la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale ci si doleva della esclusione 1 intervenuta sdemanializzazione tacita della porzione di terreno rientrante nel demanio pubblico disponibile e contestano la sussistenza del periculurn in mora sia per la risalenza nel tempo dei manufatti abusivi che, insistendo sul territorio da oltre 50 anni, non determinano un aggravamento del carico urbanistico, sia perché il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche n. 48/15 e 52949/ del 2019, avrebbero fatto venir meno il presupposto del reato di cui all’art 734 c.p., posto che la pineta è rimasta intatta e le costruzioni si fondano armoniosamente con il territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Quanto al primo motivo di gravame, se appare fondato l’argomento diretto a contrastare l’effetto preclusivo pronosticato dal Tribunale, non è tuttavia possibile desumere, per le ragioni che saranno di seguito esposte, il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata e quindi convalidare il vizio di violazione di legge denunciato con il motivo dedotto.
I ricorrenti lamentano l’omessa motivazione, sia in ordine al fumus dei reati contestati (artt. 1161 cod. nav. 633,639 bis c.p., 734 c.p.), sia in relazione al periculum, presupposti legittimanti il sequestro.
Ritiene il collegio che il provvedimento impugnato non presenti le dedotte carenze motivazionali e che le censure dei ricorrenti, si atteggino, piuttosto, a censure di merito volete a constratare la, non condivisa, ricostruzione dei fatti.
Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato
sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Deve pertanto essere escluso che, a fronte della approfondita valutazione degli elementi fattuali emergenti dagli accertamenti della P.G., che dimostravano la natura demaniale del bene e della ritenuta inidoneità degli argomenti difensivi apportati in sede di merito, tutti puntualmente scrutinati dal Tribunale (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata), in sede di ricorso per cassazione possano essere riproposti, sotto il profilo dell’omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti l’accertamento del requisito della demanialità del bene obiettivamente riscontrata dal collegio cautelare con valutazione comunque priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.
Anche il motivo concernente la presunta sdemanializzazione tacita del bene è stato affrontato dal Tribunale che ha ben spiegato le ragioni per quali non poteva accedersi alla tesi difensiva e doveva invece ritenersi persistente il reato e quindi sussistente il periculum in mora.
Il Tribunale ha ravvisato l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari proprio nel permanere nell’illecita occupazione abusiva di suolo pubblico che, ha osservato “sottrae l’area alla fruizione collettiva, cori ciò e perciò continuando ad incidere sul bene interesse protetto dalla norma incriminatrice”. Ed invero, Il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. contestato all’indagato ha carattere permanente e cessa solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, vale a dire fino a quando persistano, conservando il possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. La permanenza si protrae, cioè, fino a quando persista, comunque, l’occupazione ed irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Continuando l’occupazione senza titolo o con titolo illegittimo dell’area demaniale, persiste il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.. Con il protrarsi dell’occupazione senza titolo il bene, infatti, viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo o cori lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione. Non c’è dubbio, pertanto, che mantenendo la libera disponibilità dell’area di cui si tratta, il reato di occupazione abusiva verrebbe portato ad ulteriori conseguenze, con la reiterazione della consumazione e la protrazione della stessa nel tempo. Ricorrono quindi indubitabilmente le condizioni di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1 per il provvedimento di sequestro preventivo. Nè sono necessari,
essendo “in itinere” il reato, ulteriori accertamenti in ordine alle conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato. Tali accertamenti si rendono infatti necessari in presenza di un reato, la cui permanenza sia già cessata.
Le Sezioni unite di questa Corte nell’affermare il principio che “il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi” (ad es. costruzione abusiva già terminata), hanno ritenuto necessario che “il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa- che va accertato dal giudice con adeguata motivazionepresenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione abbiano connotazioni di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato” (Sez. U. 12878 del 29.1.2003ft Sez. 3, Sentenza n. 53347 del 28/09/2018, 275181).
Nel caso di specie persiste l’arbitrarietà dell’occupazione ed il sequestro ha la finalità di impedire l’ulteriore consumazione del reato di cui all’art. 1161 cod. nav.. Il periculum è conseguentemente immanente. In ogni caso la motivazione del Tribunale sul punto non sarebbe certo riconducibile alla violazione dell’art.125 c.p.p. (con possibilità quindi di denuncia in cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p.).
Per quanto complessivamente esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/4/2023