Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19669 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19669 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/04/2025
R.G.N. 4748/2025
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in GEORGIA il 11/04/1992 avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1
bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 03/12/2024 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 12.000 – ritenuta di provenienza delittuosa – emesso nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Roma il 12/10/2024, in relazione al delitto di ricettazione.
Avverso l’ordinanza propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia eccependo con un unico motivo la violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti quanto alla provenienza del denaro, poichØ riconducibile al prezzo di un immobile, in comproprietà con la sorella, venduto in Georgia per una somma corrisposta dal venditore in contanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ presentato per un motivo non consentito e comunque privo della specificità necessaria ex artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterativo di censura adeguatamente esaminata dal giudice dell’impugnazione cautelare.
E’ vero, infatti, che in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto (Sez. 2 – , Sentenza n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727); tuttavia, nel caso di specie, il tribunale ha evidenziato gli indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni (oltre il rinvenimento del denaro in una pochette nascosta sotto il letto e lo stato di disoccupazione), consistiti nella contestuale scoperta nell’abitazione di un cospicuo numero di preziosi e di una varietà di strumenti atti allo scasso, con conseguente presunzione di inserimento del ricorrente in un contesto illecito, dedito a reati contro il patrimonio.
Si Ł altresì rilevato che NOME era stato arrestato per furto in abitazione e che la giustificazione fornita circa il possesso del denaro non aveva efficacia persuasiva, in mancanza di riscontri circa la consegna in contanti della somma che l’acquirente di un immobile avrebbe corrisposto alla sorella di NOME, moglie convivente e coindagata, e che quest’ultima avrebbe a sua volta incassato.
L’impugnazione ripropone la questione della vicenda traslativa dell’appartamento e della inadeguata valutazione del tribunale, non considerando che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).
Corollario di tale principio Ł che, ove il tribunale del riesame o dell’appello cautelare reale abbia fatto riferimento – come nella fattispecie in oggetto – oltre che al rilevante ed ingiustificato quantitativo di somme contanti anche ad ulteriori elementi indicativi in senso logico della provenienza dello stesso da delitto, la decisione non Ł censurabile in sede di legittimità, non potendosi prospettare un’ipotesi di motivazione inesistente o del tutto incoerente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME