Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/03/2024;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 19 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile) ha rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emessa dal Gip in relazione alla somma complessiva di euro 25.125.951,15 nella disponibilità delle società del RAGIONE_SOCIALE e/o dei beni di valore equivalente nella disponibilità, tra gli altri indagati, di COGNOME NOME, indagato per i reati di associazione per delinquere e riciclaggio.
Avverso tale ordinanza l’indagato’ ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale ha dedotto ~motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza del riesame per il mancato avviso della data dell’udienza, celebrata il 19 marzo 2024, ai difensori di fiducia nominati dall’indagato il precedente 7 marzo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce che il provvedimento di sequestro è stato eseguito sul conto corrente dell’indagato prima di aver verificato l’incapienza del patrimonio delle società destinatarie in primo luogo del provvedimento.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo – tra loro correlati – si eccepisce la omessa valutazione della provenienza lecita del denaro presente sul conto corrente dell’indagato che è stato, illegittimamente pertanto, sottoposto a sequestro.
2.4. Con il quinto motivo, infine, si denuncia il difetto del necessario fumus commissi delicti e del periculum in mora a fondamento del sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
In relazione al primo motivo, il Tribunale ha rilevato che le nomine dei difensori dell’indagato, avvocati COGNOME e COGNOME, sebbene sottoscritte dal predetto in data 7 marzo 2024, sono state trasmesse alla Procura della Repubblica di Napoli soltanto alle ore 12.08 del successivo 11 marzo, quando
erano già stati predisposti gli avvisi ed erano già stati trasmessi gli atti dalla Procura competente; per tale ragione l’avviso venne notificato al precedente difensore di NOME, che aveva presentato l’istanza di riesame. A fronte di tale indicazione – confermata dagli atti presenti al fascicolo del procedimento incidentale – la censura del ricorrente, secondo la quale la predisposizione degli avvisi relativi al riesame reale sarebbe stata successiva alla comunicazione delle nuove nomine, risulta generica.
Ciò rilevato, l’ordinanza impugnata si è conformata al principio per il quale «l’avviso della data fissata per l’udienza di discussione della richiesta di riesame non spetta al difensore di fiducia dell’imputato ricorrente, che sia stato nominato, con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto carcerario, lo stesso giorno, seppure qualche ora prima, a quello in cui il tribunale del riesame ha emesso il provvedimento di fissazione dell’udienza» (in tal senso, Sez. 2, n. 21142 del 2007, Rv. 236662-01; Sez. 1, n. 14699 del 2008, rv. 239381; Sez. 3, n. 26626 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273201 – 01).
Le censure contenute nel secondo motivo, pur in astratto non infondate, non risultano tuttavia pertinenti rispetto all’impugnazione cautelare reale prescelta.
Invero, come condivisibilmente sostenuto dal PG nella sua requisitoria scritta, l’argomentazione dell’ordinanza impugnata non appare corretta, laddove viene presunto, in assenza di verifiche in fase esecutiva, “la volatilizzazione delle risorse delle società”. Dal decreto di sequestro preventivo risulta che l’apprensione dei beni degli indagati – tra i quali il ricorrente – è stata subordinata al vano esperimento del tentativo di apprensione delle risorse societarie (“per quella parte della somma che non venga rinvenuta nella disponibilità immediata di tali soggetti/enti”).
E’ corretto quanto rilevato dalla difesa dell’COGNOME – già nella memoria depositata nel contesto dell’udienza di riesame – che ha richiamato il principio secondo il quale tale formula, pur non precludendo l’adozione del sequestro preventivo nei confronti delle persone fisiche prima di aver tentato l’apprensione dei beni societari, impone che questo tentativo sia esperito prima dell’esecuzione del provvedimento cautelare. Infatti, «in caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura “mista”, la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell’incapienza del patrimonio della persona
giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell’adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione» (Sez. 3, n. 29862 del 2018, Rv. 273689-01). Peraltro, la violazione di detto principio concerne – non un vizio genetico del provvedimento cautelare reale, ma – un profilo afferente alla fase esecutiva del medesimo. Pertanto, tale error in procedendo non può essere fatto valere tramite il procedimento di riesame reale, ma deve essere azionato attraverso una richiesta di restituzione dei beni da proporre all’organo dell’esecuzione, il cui provvedimento negativo potrebbe essere impugnato nelle forme dell’appello cautelare.
Sul punto, questa Corte (Sez. 2, n. 44504 del n. del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265103 – 01) ha già precisato che «i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui, nonostante il Tribunale del riesame avesse disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma di poco superiore a tremila euro, erano stati sottoposti a vincolo beni per un valore complessivo di circa trenta volte superiore. In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, in cui era stata dedotta l’erronea estensione del vincolo reale)».
Il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati. Correttamente il Tribunale ha richiamato il principio per il quale «Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato» (Sez. U, n. 31617 del 2015, Rv. 264437-01; principio confermato da Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01).
Infine, rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata motiva in modo congruo in merito al fumus commissi delicti in relazione alle due contestazioni cautelari a fondamento del vincolo reale.
5.1. In particolare, il Tribunale ha evidenziato:
il ruolo strategico della RAGIONE_SOCIALE (società nella quale prestava la propria attività l’indagato) nell’ambito dell’associazione, avente il compito di essere il collettore della clientela interessata alle complesse operazioni di riciclaggio di proventi illeciti e di esterovestizione dei profitti a fini di evasione fiscale, accuratamente descritte sulla base di copiosi riscontri documentali e comunicazioni intercettate accuratamente ricostruiti nell’ordinanza cautelare del Gip;
il concreto svolgimento da parte di NOME di un ruolo effettivo di raccordo con gli investitori, attraverso l’utilizzo di canali di comunicazione difficilmente intercettabili e il suo inserimento nella chat riservata rinvenuta sull7Phone della co-indagata COGNOME;
la circostanza che il ricorrente aveva una postazione di lavoro all’interno della sede di Portici della BSD, in un ambiente ove venivano rinvenute documentazione relativa a società e ben 270 carte di pagamento; mentre l’intera sede della BSD appariva stabilmente strutturata per lo svolgimento delle pratiche illecite, come testimonia il rinvenimento di sigilli notarili italiani e stranieri, sigilli di enti pubblici, false fatture, numerose schede SIM, denaro contante confezionato in pacchetti sottovuoto;
il rinvenimento sulla scrivania della co-indagata NOME di un quaderno intestato “NOME” recante la contabilità di quanto periodicamente consegnato al cliente COGNOME NOME, nel cui interesse fu effettuata l’operazione di riciclaggio contestata al capo G, e delle provvigioni spettanti alla RAGIONE_SOCIALE: operazione ricostruita, in modo non illogico, dall’ordinanza genetica (pag. 250 ss.);
il riferimento a “NOME“, contenuta in una comunicazione presente nella chat BSD della co-indagata NOME; “NOME” in modo non illogico ritenuto corrispondente all’NOME che, appunto, si chiama NOME indicato quale promotore di un versamento di seicentosettamila euro relativo alla vicenda NOME («NOME NOME fatto una scopa da 670 k»); circostanza che trova corrispondenza in un’annotazione contabile riportata nel quaderno di
cui al punto d): «data 6 maggio 2021 FERRINDA 670.000 comm. 6,5% comm. BSD 43.500»;
il coinvolgimento di NOME in una conversazione estratta dalla chat BSD dedicata GLYPH al GLYPH funzionamento GLYPH della GLYPH piattaforma GLYPH Freedom, GLYPH funzionale all’anonimizzazione dei trasferimenti di fondi che, all’esito delle operazioni, potevano essere gestiti dai clienti riciclatori attraverso carte di credito ricaricabili utilizzabili in condizioni di assoluto anonimato (pag. 136 dell’ordinanza genetica);
le dichiarazioni rese dalla co-indagata COGNOME NOME al P.M. in data 8.3.2024 (che vengono richiamate a pag. 7 dell’ordinanza impugnata), secondo la quale: l’odierno ricorrente non era mero centralinista della BSD; la società forniva servizi essenzialmente intesi a “nascondere i soldi”; NOME aveva curato l’operazione “COGNOME” (per la quale vale il riferimento sulla chat sopra indicato) e gli aveva riferito di trasferimenti dell’ammontare di circa 10 milioni di euro da parte del cliente; le annotazioni sul quaderno rinvenuto in possesso della NOME traevano la propria origine da quanto riferito dall’NOME.
5.2. A fronte di tale quadro, di evidente rilievo, le contestazioni del ricorrente (relative al luogo di rinvenimento del quadernone intestato NOME e alla circostanza che la co-indagata NOME ha negato di aver compilato il quadernone “sotto dettatura” dell’indagato) risultano generiche e non idonee a scardinare l’impianto indiziario. Per altro verso, proprio tale elemento rappresenta idoneo riscontro alla chiamata di correità della COGNOME.
5.3. Da tale quadro emerge, oltre alla esistenza della compagine associativa, il ruolo, stabile e strutturato, dell’RAGIONE_SOCIALE all’interno del sodalizio, nonché il contributo, non certo minimo, dell’indagato all’operazione illecita di cui al capo G).
5.4. Infine, per quel che concerne la permanenza del periculum in mora, l’ordinanza impugnata (pag. 7) non si è limitata a rilevare la natura fungibile del denaro, ma ha fatto riferimento alla “abilità mostrata anche dall’odierno indagato di avvalersi di meccanismi funzionali ad ostacolare la tracciabilità” delle provviste finanziarie; per cui “è ragionevole ritenere che ove la somma di denaro rientrasse nella disponibilità dell’indagato, con elevata probabilità potrebbe essere trafugata e sottratta alla disponenda confisca”. Motivazione non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il GLYPH sigliere est sor
I Presidente