Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2336 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2336 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Locri (RC) il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Careri (RC) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale di Torino;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e per l’inammissibilità di quello di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte di appello di Torino del 20 febbraio 2024 divenuta definitiva nelle more della presente impugnazione a seguito di rigetto del relativo ricorso per Cassazione (Sez. 1, sentenza n. 31815 del 2 luglio 2025) – è stata confermata la condanna di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, cl.P.R. n. 309 del 1990.
In pendenza del ricorso per Cassazione, con decreto del 3 giugno 2025, la Corte di appello, su richiesta del AVV_NOTAIO ministero, ha disposto il sequestro
preventivo, finalizzato alla confisca per sproporzione di cui agli artt. 240-bis, cod. pen., e 85-bis, d.P.R. n. 309, cit., della somma di 53.100 euro in contanti.
Avverso tale decisione hanno interposto richiesta di riesame sia il condannato che suo padre, NOME COGNOME, in qualità di terzo avente diritto alla restituzione, poiché dichiaratosi effettivo titolare di quella somma.
Tali istanze sono state respinte dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe indicata.
Entrambi costoro, con separati atti del loro comune difensore, ricorrono per Cassazione contro di essa, chiedendone l’annullamento.
NOME NOME COGNOME rassegna tre doglianze.
2.1. La prima consiste nella violazione dei principio del c.d. “giudicato cautelare”, formatosi sia sulla qualificazione del sequestro di tali somme come “preventivo”, sia sull’inesistenza dei presupposti per la confisca ai sensi dell’art. 240-bis, cod. pen., all’esito dei vari gradi del giudizio cautelare relativo sequestro originariamente disposto con decreto del 5 maggio 2021 (si citano, a conforto, alcuni passaggi dei diversi provvedimenti succedutisi nell’ambito di quell’incidente cautelare, in cui il sequestro viene definito di tipo “preventivo”).
Arbitrariamente, dunque, l’ordinanza impugnata avrebbe qualificato come “probatorio” quel precedente sequestro, conseguentemente ritenendo che dette somme potessero essere assoggettate a sequestro preventivo, avendo erroneamente giudicato legittima l’operazione compiuta dalla Procura generale distrettuale, che, mutando la natura del vincolo, ha eluso l’obbligo di restituzione di dette somme, derivante dall’esito definitivo del procedimento cautelare sul precedente provvedimento ablatorio.
2.2. Anche con il secondo motivo si lamenta essenzialmente la violazione del principio del “ne bis in idem”.
Ripercorrendo i vari provvedimenti intervenuti nel corso del procedimento, si ribadisce, infatti, che, sul sequestro di tali cose ai fini di confisca per sproporzione si era già espresso nel corso del procedimento il Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva respinto la relativa richiesta del AVV_NOTAIO ministero, ritenendone insussistenti i presupposti, con statuizione che, al termine dei vari gradi del giudizio cautelare, era stata confermata dal Tribunale del riesame e che non è stata successivamente rivista dalla due sentenze di merito intervenute nel processo. L’ordinanza impugnata, dunque, avrebbe illegittimamente disatteso quanto disposto dai giudici della cognizione all’esito di un contraddittorio pieno.
2.3. La terza doglianza censura come contrario alla legge il giudizio di sproporzione del valore dei beni sequestrati, rispetto ai redditi leciti del ricorrente
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, si evidenzia come la relativa stima debba essere effettuata non sulla base del valore complessivo dei due fattori in comparazione, bensì con riferimento al tempo in cui i beni sono entrati nel patrimonio del soggetto; inoltre, la relativa dimostrazione grava sull’accusa e, solo a sèguito di essa, incombe sull’imputato l’onere di allegare le sue giustificazioni. Tanto vale anche nella fase cautelare, con l’unica differenza che, in questa, è sufficiente l’esistenza di seri indizi di tale sproporzione.
Nulla di tutto questo, invece, si rinverrebbe nel decreto della Corte d’appello né nell’ordinanza impugnata.
Il ricorso di NOME COGNOME consta di quattro motivi.
3.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 240-bis, cod. pen., per avere i giudici di merito sostanzialmente esteso ai beni del terzo la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale fondata sulla sproporzione, da tale disposizione tuttavia prevista solo per il condannato, gravando invece sull’accusa l’onere di offrire la prova piena della natura fittizia dell’intestazione a terzi o, quanto meno, della disponibilità effettiva di tali beni da parte del reo.
Nello specifico, invece, COGNOME deduce di aver allegato specifica documentazione della provenienza di quel denaro dai propri conti bancari e postali, documenti che il Tribunale si è limitato a giudicare non credibili, senza tuttavia addurre alcun elemento di supporto concreto, ma soltanto per il fatto che le somme sequestrate siano state rinvenute all’interno della cantina della sua abitazione. Anzi, la stessa ordinanza finisce per riconoscere che egli fosse il titolare di quel denaro, salvo poi ad ipotizzare un suo coinvolgimento nei traffici del figlio, che tuttavia nessuno ha mai adombrato.
3.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione degli artt. 354 e 355, cod. proc. pen., e 81, disp. att. cod. proc. pen., per non avere la polizia giudiziaria adeguatamente documentato le operazioni di rinvenimento e sequestro della somma, in tal modo determinando una lesione del diritto di difesa.
In particolare, si deduce che, se l’attività fosse stata integralmente registrata ed il verbale fosse stato redatto in modo completo, sarebbe stato possibile verificare che le buste contenenti il denaro e gli elastici che le tenevano legate erano usurati, a riprova della presenza di tali oggetti da tempo in quella cantina, conformemente a quanto sostenuto da esso ricorrente; inoltre, se quelle buste fossero state correttamente repertate, sarebbe stato possibile rilevare la presenza, sulle stesse, soltanto delle sue impronte digitali.
3.3. La terza doglianza è rappresentata dal travisamento della documentazione bancaria e postale prodotta da esso ricorrente, che attesterebbe una serie di prelievi di contante compatibili con le sue capacità reddituali:
l’ordinanza, infatti, sostanzialmente oblitera tale documentazione, non spiegando per quali ragioni le operazioni da essa comprovate dovrebbero ritenersi fittizie o non pertinenti.
3.4. Con l’ultimo motivo, il ricorrente si duole dell’omessa rimessione delle parti dinanzi al giudice civile per la decisione sulla proprietà di quel denaro, che violerebbe l’art. 324, comma 8, cod. proc. pen..
Il Tribunale del riesame ha una cognizione incidentale e sommaria della titolarità dei beni sequestrati: pertanto, in presenza di una seria controversia sul punto è tenuto a rimettere le parti interessate dinanzi al giudice civile e, non avendolo fatto, ha – testuale – «travalicato i propri poteri».
Ha depositato la propria requisitoria il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso di NOME COGNOME e di dichiarare inammissibile quello di suo padre NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi non possono essere ammessi.
Quello di NOME COGNOME, anzitutto, semmai fosse vero quanto sostenuto dal concomitante ricorso di suo padre NOME, che rivendica la titolarità esclusiva del denaro sequestrato, non sarebbe sorretto dal necessario interesse all’impugnazione, non avendo egli titolo alla restituzione di quelle somme, qualora liberate dal vincolo. Il provvedimento impugnato evidenzia tale aspetto (pag. 18) ed il ricorso, sul punto, tace completamente.
In ogni caso, nessuno dei suoi motivi di ricorso è ammissibile.
2.1. Il primo, con cui si discute della natura del sequestro originariamente disposto sulle somme in questione, se, cioè, esso fosse di tipo probatorio oppure preventivo, è manifestamente infondato, oltre che puramente reiterativo di censure compiutamente esaminate e risolte dall’ordinanza impugnata (pagg. 10 s.).
La difesa confonde le vicende del sequestro di tali somme con quelle del concorrente sequestro preventivo disposto a norma dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, quando è piano ed indiscutibile che il primo sequestro di quelle somme, disposto con decreto del AVV_NOTAIO ministero del 5 maggio 2021, avesse natura probatoria: tale provvedimento, infatti, non risulta essere stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, come invece impone l’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., per il sequestro preventivo; inoltre, avverso di esso,
lo stesso difensore ha attivato i rimedi tipici del sequestro probatorio, previsti dall’art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen..
2.2. Peraltro – e questo consente di passare a trattare anche del secondo motivo di ricorso, in tema di “bis in idem” va evidenziato che il sequestro oggetto del presente ricorso è fondato su elementi di prova ulteriori e diversi da quelli che avevano sorretto il precedente titolo. Ragione per cui, quand’anche – in linea del tutto teorica – tale primo sequestro avesse avuto natura preventiva e non probatoria, ciò non avrebbe comunque impedito l’emissione di un nuovo provvedimento ablatorio, ben potendosi reiterare il sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando – come nel caso in rassegna – l’autorità procedente sia chiamata 24963 del a valutare elementi precedentemente non esaminati (Sez. 3, n. 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095).
Anche tale doglianza, dunque, è priva di qualsiasi fondamento.
2.3. Generico, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione di sproporzione delle somme sequestrate rispetto ai redditi del ricorrente.
La censura, infatti, si risolve essenzialmente nella citazione testuale di quanto affermato, su tale tematica, da Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491, non accompagnata, però, dalla necessaria indicazione puntuale delle ragioni per le quali l’ordinanza impugnata se ne sarebbe discostata.
Sono tutti manifestamente infondati i motivi del ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Il primo ed il terzo possono essere trattati congiuntamente, censurando entrambi, essenzialmente, le valutazioni del Tribunale sulla titolarità della somma sequestrata, rivendicata dal ricorrente ma negata dall’ordinanza impugnata.
In realtà, quest’ultima spiega in dettaglio le ragioni per le quali deve ritenersi che quel denaro liquido fosse nella disponibilità esclusiva del figlio NOME, soffermandosi specificamente sulle circostanze di fatto e sugli elementi di prova prospettati dalla difesa e superandoli con argomentazioni ampiamente plausibili (pag. 17), con le quali il ricorso sostanzialmente elude il confronto.
Non può ravvisarsi, dunque, alcun travisamento per omissione – perché, appunto, la documentazione difensiva è stata valutata – né per fraintendimento, che, del resto, il ricorso non esplicita. Peraltro, quand’anche esistente, si sarebbe trattato pur sempre di un vizio della motivazione, comunque non prospettabile con il ricorso per Cassazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.).
3.2. Oltre che manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso, riguardante l’inadeguata verbalizzazione delle operazioni di sequestro ed il
conseguente pregiudizio per la difesa, si presenta puramente reiterativo di analoga doglianza rassegnata ai giudici del riesame e, comunque, non pertinente.
Le eventuali censure, infatti, si sarebbero dovute semmai rivolgere contro il decreto di sequestro, avverso il quale – ricorda il Tribunale – COGNOME ha proposto a suo tempo sia istanza di revoca al AVV_NOTAIO ministero e successiva opposizione (respinte), sia richiesta di riesame e ricorso per Cassazione (dichiarati inammissibili). Peraltro, l’ordinanza risponde comunque alla doglianza difensiva, correttamente rilevando, da un canto, che l’eventuale incompletezza della verbalizzazione non comporta alcuna nullità delle operazioni o del relativo verbale, nonché osservando, dall’altro, che comunque buste, elastici e quant’altro non sequestrato erano comunque rimasti nella disponibilità dell’interessato, il quale avrebbe perciò potuto far svolgere su tali oggetti tutti gli accertamenti ritenuti utili. Con la conseguenza che il lamentato pregiudizio per la sua difesa si risolve in una pura e semplice asserzione.
3.3. Non è in alcun modo ravvisabile, inoltre, la violazione dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., prospettata con l’ultimo motivo di ricorso.
Nel procedimento di riesame, infatti, il Tribunale decide in via incidentale, ai sensi dell’art. 2, cod. proc. pen., le questioni sulla proprietà delle cose in sequestro, mentre è tenuto a rimettere la controversia sulla proprietà al giudice civile, a norma dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., esclusivamente quando, procedendo all’annullamento del vincolo reale, deve disporre la restituzione (Sez. 6, n. 1663 del 13/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287509; Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019, COGNOME, Rv. 275348).
È opportuno rilevare, da ultimo e per completezza, che l’emissione del decreto di sequestro preventivo, da parte della Corte d’appello, in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna da essa pronunciata e la successiva definitività di quest’ultima, per effetto del rigetto di tale ricorso, hanno determinato una situazione singolare.
Non potendosi, infatti, il giudice di legittimità pronunciare sul sequestro, in quanto provvedimento estraneo alla sentenza dinanzi ad esso impugnata ed alla quale non poteva che essere limitata la sua cognizione, tale titolo cautelare risulta tuttora “in vita” nonostante il processo rispetto al quale esso era servente sia stato definito con sentenza irrevocabile, senza che però siano state disposte la revoca e la restituzione delle cose staggite né, in alternativa, la confisca di queste, con la conseguente caducazione, in quest’ultimo caso, del relativo vincolo: l’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., prevede, infatti, che, “se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate”.
Ciò non di meno, le relative determinazioni non possono essere adottate in questa sede, deputata esclusivamente al controllo della legittimità dei provvedimenti emessi nell’àmbito dell’incidente cautelare, essendo competente a colmare l’evidenziato vuoto decisorio il giudice dell’esecuzione, al quale, ove lo ritengano, dovranno rivolgersi le parti interessate (artt. 666, 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen.).
Tale insolita situazione, di cui non può farsi carico ai ricorrenti, costituisce giustificato motivo di esonero degli stessi dal versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nonostante l’inammissibilità dei loro ricorsi (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
Per il principio della soccombenza, invece, essi debbono essere obbligatoriamente condannati al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.