Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25057 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svòlta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
Ritenuto in fatto
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 324 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, che ha confermato i decreto del g.i.p. presso il Tribunale di Noia, che aveva ordinato il sequestro prevent dell’importo di euro 38.740 nei confronti del prevenuto in relazione a vari delitti di cui ag 81, 110, 459 e 464, 648 cod. pen., commessi come acquirente, detentore e venditore di diversi contrassegni telematici contraffatti ed in qualità di cancelliere in servizio pr Tribunale di Noia.
1.11 ricorso, depositato tramite patrocinatore abilitato, si è affidato ad un solo compo motivo, che ha denunciato la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per difetto assolut apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe giustificato la conferma del decreto di sequestro preventivo con l’aggancio ad un reato associativo non addebitato al ricorrente e affermando, a sostegno della permanenza del periculum in mora, un insussistente nesso di pertinenzialità della somma sequestrata all’aggravamento dei reati contestati o alla futura commissione di ulteriori reati, a diversi anni di distanza e presenza di circostanze sopravvenute, evidenziate dalla difesa, rappresentate dall’entrata i vigore del Decr. Lgs. n. 149 del 2022 sulla dismissione delle marche da bollo, rimpiazzate da contrassegni telematici a mezzo accesso alla piattaforma tecnologica PAGO PA.
2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, dr.ssa NOME, ha depositato conclusion scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in relazion all’attualità delle esigenze cautelari.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non previsti da legge e comunque manifestamente infondati.
1.Deve essere in premessa ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è meritevole di vaglio soltanto in relazione al vizio di violazione di leg essendo invece consentita la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art 325, comma 1, cod. proc. pen.. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rend l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazion dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, NOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
1.1. Già sotto tale, originario e decisivo profilo il motivo di doglianza deve riteners consentito in subiecta materia, perché – pur formalmente evocando l’inesistenza o l’apparenza della motivazione – si sostanzia, nella struttura espositiva, nei termini di estesa confutaz delle ragioni logiche del provvedimento impugnato, censurato, per un verso, a riguardo dell’impossibilità di ancorare il “periculum in mora” all’inserimento della condotta illecita del prevenuto in un più ampio contesto di delinquenza organizzata, in assenza della contestazione del reato associativo e, per altro verso, con riferimento all’irrealizzabilità di una protrazi comportamento delittuoso una volta introdotta la modalità telematica dei pagamenti di tasse e contributi di cancelleria nei procedimenti giudiziari. Si tratta, di tutta evidenza, di decl pertinenti la tenuta argomentativa interna dell’apparato motivazionale, che esulano dal novero dei vizi denunciabili in questa sede.
1.2. Sotto altro, non meno rilevante, aspetto valutativo, è costante principio di dir espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che l’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., richie per poter disporre il sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato, che vi sia il per che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, che possono anche essere diversi da quello per cui si procede non essendo richiesto, come per le misure cautelari personali dall’art. 274, comma 1, lett. cod. proc. pen., che il pericolo di commissione di nuovi reati riguardi quelli della stessa sp (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, COGNOME, Rv. 272928; Sez. 6, 56446 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). Il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, con enunciati conformi a tale orientamento ed intrinsecamente non illogici, sottratti al perimetro del sindacat legittimità (tra le tante, sez. U n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621), ha d conto della concretezza ed attualità del “periculum”, ravvisandone i presupposti nella riconducibilità della significativa somma contante al profitto (“frutto”) dei delitti per i corso il processo di merito a carico del ricorrente; alla riferibilità della condotta contes pubblico ufficiale infedele ad un più ampio, dunque più pernicioso ed allarmante, scenario organizzativo nel quale hanno operato una pluralità di persone; alla suscettibilità del reimpie del denaro, anche nelle forme di una loro agevolazione, in attività illecite ragionevolmen connesse all’esercizio delle mansioni istituzionali, tuttora espletate dal prevenut soprattutto, omologhe a quelle del tempo di perpetrazione dei reati perché ancora in servizio d cancelleria presso il Giudice di Pace di Sant’Anastasia (ed a prescindere, dunque, dalla vigenza del nuovo regime tributario degli atti processuali e dalla sostituzione delle marche da bollo “i contrassegni telematici a mezzo PAGO PA”, anche a voler tacere del fatto che al NOME sono
state giustappunto contestate diverse condotte di acquisto e vendita di falsi contrassegn “telematici”, come da richiesta di rinvio a giudizio allegata in copia all’atto di ricorso).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024
Il conigliere estensore
Il Presidente