Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1121 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1121 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato il Libia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME, nato in Libia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
letta la memoria della difesa dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, in data 25/11/2025;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/07/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME contro il decreto del 08/07/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, nel convalidare il sequestro al quale avevano proceduto in via d’urgenza i Carabinieri di Casalnuovo di Napoli, aveva disposto il sequestro preventivo della somma complessiva € 406.500,00 che
era stata rinvenuta nella disponibilità del COGNOME e dell’COGNOME (C 374.695,00 nell’autovettura in loro uso ed C 31.805,00 nella loro abitazione), con riferimento al fumus dei delitti, rispettivamente, di riciclaggio quanto alla somma di C 374.695,00 e di ricettazione quanto alla somma di € 31.808,00.
Avverso l’indicata ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidati a un unico, articolato, motivo, con il quale lamentano la violazione di legge «per motivazione mancante o soltanto “apparente”», in quanto consistente in «argomentazioni assolutamente generiche e stereotipate».
2.1. Con riguardo al fumus commissi delicti, i ricorrenti lamentano che sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia sia il Tribunale di Napoli non avrebbero motivato in ordine al fumus della ricettazione della somma di C 31.805,00 che era stata rinvenuta nella loro abitazione e avrebbero motivato in modo solo apparente in ordine al fumus del riciclaggio della somma di C 374.695,00 che era stata rinvenuta nell’autovettura in loro uso.
A quest’ultimo proposito, deducono che la prova logica della provenienza delittuosa di tale somma di C 374.695,00 non si potrebbe ritenere raggiunta, come avrebbero fatto sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia sia il Tribunale di Napoli, «sulla base di un’asserita e non meglio documentata condizione economica degli indagati, nonché sulla mancata dimostrazione, da parte , della legittima provenienza del denaro».
I ricorrenti contestano che, nonostante essi siano di nazionalità libica, né dal verbale di perquisizione né dal verbale di sequestro risulterebbe che era stato chiesto loro se conoscessero la lingua italiana, con la conseguenza che sarebbe «altamente probabile che gli stessi non abbiano capito le domande formulate dai Carabinieri e/o non siano stati in grado di fornire adeguate motivazioni sul possesso della somma dì denaro, in quanto non capaci di parlare e di esprimersi bene in lingua italiana». Ne conseguirebbe che il Tribunale di Napoli non potrebbe «fondare la sua motivazione sulla sussistenza del fumus basandola soprattutto sulle vaghe dichiarazioni rese dagli indagati nell’immediatezza dei fatti, proprio perché non può dare per scontata, così come invece ha fatto, la circostanza che gli stessi fossero in grado di capire e comprendere la lingua italiana in assenza di qualsivoglia accertamento sul punto» e «per il solo fatto che gli stessi abbiano poi firmato i relativi verbali».
Il COGNOME e l’COGNOME espongono che il mero possesso ingiustificato di una somma di denaro, anche se rilevante, e la scarsa capacità reddituale del possessore, o anche i suoi precedenti penali, non potrebbero legittimare il
sequestro preventivo della stessa somma, «ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità di denaro da parte del medesimo», in assenza di riscontri investigativi circa l’esistenza di un delitto presupposto (o anche solo l’esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento, comunque, di natura illecita).
I ricorrenti contestano che l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia secondo cui sarebbe «altamente verosimile che il denaro provenga da un’attività di spaccio di stupefacenti» (ultimo capoverso della pag. 2 del decreto di sequestro preventivo) sarebbe fondata su una motivazione meramente apparente, in quanto sarebbe «basata esclusivamente su elementi aleatori a nulla collegati», atteso che l’esistenza dell’indicato delitto presupposto non sarebbe stata in alcun modo verificata, ma solo supposta.
Neppure il Tribunale di Napoli avrebbe motivato sul collegamento del contestato delitto di riciclaggio con quello di spaccio di sostanze stupefacenti, con conseguente «difetto di motivazione».
Il Tribunale di Napoli avrebbe altresì dato per certa l’esistenza di «relazioni con ambienti criminali» (quinta riga della pag. 5 dell’ordinanza impugnata), «senza tuttavia spiegare le ragioni di tale collegamento ovvero utilizzando una motivazione soltanto “apparente”, basata su argomentazioni del tutto stereotipate, come le dichiarazioni rese nell’immediatezza da uno degli indagati, le quali, tuttavia, non dimostrano alcun tipo di rapporto con qualsivoglia ambiente criminale». Secondo i ricorrenti, «in assenza di atti investigativi che comprovino una relazione degli indagati con dei ben precisi ambienti criminali, tale circostanza non può in alcun modo essere contestata».
Né la motivazione del decreto di sequestro preventivo né la motivazione dell’ordinanza impugnata consentirebbero pertanto «di valutare adeguatamente la sussistenza del fumus commissi delicti, in virtù dell’assoluta mancanza di motivazione (per il 648 c.p.) o in presenza di una motivazione assente o soltanto apparente (per il 648 bis c.p.) e in ragione dell’indeterminatezza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa».
I delitti di ricettazione e di riciclaggio sarebbero stati «ancorati ad una fantomatica cessione di non meglio specificate sostanze stupefacenti» e sarebbero stati contestati «senza alcun elemento di fatto e senza alcuna logica interpretativa, ma bensì frutto di una mera ipotesi teorica non collegata ad alcun riscontro investigativo», con la conseguente insussistenza del fumus degli stessi delitti.
A proposito di quello di riciclaggio, i ricorrenti rappresentano che, ai fini dell sua integrazione, non sarebbe sufficiente il mero trasporto del bene in un altro
luogo, atteso che il trasferimento al quale fa riferimento l’art. 648-bis cod. pen. deve essere inteso nel senso giuridico di movimentazione dissimulatoria.
Quanto alle «modalità di occultamento del denaro» valorizzate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia (terz’ultimo capoverso della pag. 2 del decreto di sequestro preventivo), il COGNOME e l’COGNOME contestano che «le buste contenenti le somme di denaro erano poste sul sedile posteriore dell’autovettura, in maniera ben visibile dall’esterno e in alcun modo occultate», e che, «uanto a quelle rinvenute nell’appartamento su cui vi è contestazione di cui all’art. 648 c.p. – a parte l’assoluta mancanza di motivazione sul punto né nel decreto di sequestro preventivo né nel provvedimento impugnato – il denaro si trovava semplicemente all’interno di mobili in uso agli indagati».
Anche il ritrovamento, nell’abitazione degli indagati, di due macchinette contasoldi e di appunti manoscritti in arabo non potrebbe in alcun modo giustificare il fumus del delitto di riciclaggio e il collegamento di tale delitto con quello presupposto di traffico o cessione illeciti di sostanze stupefacenti, in ordine alla cui sussistenza sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia sia il Tribunale di Napoli avrebbero motivato in modo solo apparente, «sulla base di un’argomentazione vaga e generica, oltre che stereotipata».
Sempre a proposito dell’indicato reato presupposto, i ricorrenti rappresentano che «il mancato rinvenimento all’interno dell’abitazione di bilancini di precisione e di bustine per effettuare il confezionamento, sono indici che devono essere valutati positivamente e devono far presumere che non vi sia alcuna attività di traffico o cessione di sostante stupefacenti posta in essere dagli indagati e, soprattutto, che non vi siano elementi sufficienti per ancorare le contestazioni di riciclaggio e ricettazione a tale delitto presupposto».
Lo stesso varrebbe per l’elemento del taglio delle banconote sequestrate le quali, «contrariamente a quanto affermato dal G.I.P., non erano di piccolo taglio ma di vario valore, la cui detenzione non può essere in alcun modo collegata, in assenza di qualsivoglia riscontro investigativo, ad un’eventuale attività di spaccio di droga».
2.2. Con riguardo al periculum in mora, i ricorrenti premettono che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche di tale periculum, il quale andrebbe rapportato alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, e che tale obbligo motivazionale si potrebbe ritenere assolto solo se il suddetto provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
Tanto premesso, i ricorrenti deducono che il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia sarebbe stato del tutto privo di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, «in quanto nulla dice circa le ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato», e contestano che tale assenza motivazionale non potrebbe essere integrata, come avrebbe invece inammissibilmente fatto il Tribunale di Napoli, tramite l’utilizzazione «di argomentazioni (oltre che generiche e stereotipate) mai inserite dal RAGIONE_SOCIALE nel suo provvedimento».
La motivazione del periculum in mora fornita dal Tribunale di Napoli sarebbe, comunque, meramente apparente, atteso che, «ome già specificato in precedenza, la condizione economica degli indagati, così come la mancata dimostrazione sulla legittimità del possesso della somma, non può in alcun modo consentire né la configurazione dei delitti di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., né la sussistenza delle periculum in mora, in quanto, anche in questo caso, il mero possesso ingiustificato di una somma di denaro, anche se di ingente quantità, non è idoneo a legittimare il sequestro preventivo, anche in presenza di determinate circostanze come la disponibilità ingiustificata di denaro, lo stato di impossidenza degli indagati ed i loro precedenti penali», «ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità del denaro».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di esaminare il motivo, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606
dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
2. Quanto, in particolare, al fumus commissi delicti, si deve ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, AVV_NOTAIO, Rv. 215840-01).
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521-01).
È altresì consolidato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 2, n. 19682 del 13/04/2022, Osella, non massimata sul punto).
2.1. Con riguardo, in particolare, alla configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01).
Inoltre, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro, la sussistenza del fumus dei suddetti reati non può essere desunta dalle sole modalità di occultamento delle stesse somme, in assenza di elementi ulteriori, significativi della provenienza di esse da un delitto presupposto (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287719; Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, COGNOME, Rv. 286727-01).
È stato anche chiarito che, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti e avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa e il reato stesso (Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229-01).
Il mero possesso di una somma di denaro non può infatti giustificare ex se l’elevazione di una contestazione di riciclaggio, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l’esistenza di un delitto presupposto, o anche solo l’esistenza di relazioni dell’indagato con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti reato dai quali sia derivato quel denaro, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento, comunque, di natura illecita (Sez. 2, n. 51200/2019, cit.; Sez. 2, n. 29074 del 22/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/05/2016, COGNOME, non massimata).
2.2. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza, allo stato delle indagini, del fumus dei delitti di riciclaggio e di ricettazione e, in particolare, i fumus della provenienza delittuosa del denaro detenuto dagli indagati in misura del tutto sproporzionata ai loro redditi, argomentando che gli elementi delle dichiarazioni che erano state spontaneamente rese dal COGNOME – secondo cui egli e l’COGNOME avevano il compito di ritirare il denaro a Sarno seguendo le indicazioni telefoniche di un soggetto a loro sconosciuto, come avevano fatto, e di portarlo a casa propria in attesa di notizie sulla destinazione finale da dare allo stesso denaro – della disponibilità di due macchinette contasoldi sequestrate nell’abitazione degli indagati, del sequestro, nella stessa abitazione, di appunti di contabilità manoscritti in arabo e del sequestro, infine, anche di otto banconote false, fossero logicamente rivelatori di relazioni con ambienti criminali e della provenienza delittuosa del denaro.
Tale argomentazione del fumus dei reati di riciclaggio e di ricettazione del denaro sequestrato e, in particolare, del fumus della provenienza delittuosa dello stesso denaro, fondata sull’inferenza logica dagli elementi di cui si è detto, non risulta né mancante né meramente apparente, dovendosi ritenere senz’altro idonea a rendere comprensibile il ragionamento logico che è stato compiuto dal
Tribunale di Napoli, con la conseguenza che essa si sottrae alle censure dei ricorrenti di motivazione, appunto, mancante o meramente apparente.
A proposito delle stesse censure, in disparte quelle che sono rivolte non all’ordinanza del Tribunale di Napoli ma direttamente al provvedimento di sequestro preventivo, si deve osservare comunque che: a) diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, il Tribunale di Napoli ha motivato in ordine al fumus non solo del delitto di riciclaggio del denaro che è stato rinvenuto nell’autovettura in uso agli indagati ma anche del delitto di ricettazione del denaro che è stato rinvenuto nell’abitazione degli stessi; b) la tesi secondo cui gli indagati non conoscerebbero la lingua italiana – in particolare, si deve ritenere, il COGNOME, in quanto colui che rese le menzionate dichiarazioni spontanee ai Carabinieri di Casalnuovo di Napoli – appare smentita dalle medesime dichiarazioni, le quali, in quanto rese in italiano, provano la conoscenza di tale lingua; c) diversamente da quanto è sostenuto dai ricorrenti, la motivazione del Tribunale di Napoli in ordine all’esistenza di relazioni degli indagati con ambienti criminali, in quanto argomentata sulla base degli elementi indicativi di cui si è detto, non si può ritenere né meramente apparente né «stereotipat»; d) ai fini dell’affermazione della sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, il Tribunale di Napoli non si è limitato ad attribuire rilevanza al mero trasporto materiale del denaro da un luogo a un altro, ma ha indicato elementi che ha considerato indicativi di come lo stesso trasporto si dovesse reputare inserito nel contesto di un trasferimento dissimulatorio del medesimo denaro; e) le contestazioni in ordine alla valorizzazione, da parte del Tribunale di Napoli, degli elementi del sequestro delle due macchinette contasoldi e del sequestro degli appunti di contabilità manoscritti in arabo appaiono attenere, eventualmente, alla logicità della motivazione ma non alle sue asserite mancanza o mera apparenza. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo quanto al fumus commissi delicti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Quanto al periculum in mora, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, resa con riguardo a una fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di
motivazione si può ritenere assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).
3.1. Con riguardo a tale requisito del sequestro, i ricorrenti lamentano: a) sotto un primo profilo, che il Tribunale di Napoli avrebbe illegittimamente integrato una motivazione che sarebbe stata del tutto mancante nel provvedimento “genetico” di sequestro preventivo; b) sotto un secondo profilo, comunque, la mera apparenza della motivazione dell’impugnata ordinanza del Tribunale di Napoli.
3.2. Tali censure sono manifestamente infondate.
3.2.1. Quanto alla prima di esse, il Collegio ritiene che il provvedimento “genetico” contenesse una motivazione, ancorché sintetica, in ordine alle esigenze cautelari giustificative della misura del sequestro del denaro, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia esposto che esso era suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e che, se lasciato nella disponibilità degli indagati, avrebbe consentito loro di aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Tale motivazione, ancorché, come si è detto, sintetica, anche in considerazione di quanto era stato dichiarato dal COGNOME, non si può ritenere né mancante né meramente apparente, con la conseguente possibilità, per il Tribunale di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., di esercitare il potere di integrazione della stessa motivazione, anche, diversamente da quanto è ritenuto dai ricorrenti, utilizzando argomentazioni ulteriori rispetto a quelle che erano contenute nel provvedimento “genetico”.
3.2.2. Il secondo profilo della censura in esame è anch’esso manifestamente infondato.
La motivazione del Tribunale di Napoli in ordine alle ragioni per le quali si doveva ritenere che il denaro in sequestro, se lasciato nella disponibilità degli indagati, avrebbe potuto essere disperso nelle more del giudizio – motivazione che è contenuta nell’ultimo capoverso della pag. 5 e nel primo paragrafo della pag. 6 dell’ordinanza impugnata e che è principalmente fondata sul fatto che il COGNOME aveva dichiarato che egli e l’COGNOME avevano ricevuto il denaro da un soggetto che neppure conoscevano ed erano in attesa di indicazioni sulla, ad essi ignota, destinazione dello stesso denaro – non è né mancante, né meramente apparente, sicché si sottrae a censure in questa sede. In particolare, a quelle dei ricorrenti, i quali si sono peraltro sostanzialmente limitati a ribadire quanto avevano sostenuto in punto di fumus commissi delicti, cioè che «il mero possesso ingiustificato di una somma di denaro, anche se di ingente quantità, non è idoneo a legittimare il
sequestro preventivo, anche in presenza di determinate circostanze come la disponibilità ingiustificata di denaro, lo stato di impossidenza degli indagati ed i loro precedenti penali», senza confrontarsi compiutamente con la suddetta motivazione in base alla quale il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza del pericolo di dispersione del denaro nelle more del giudizio.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2025.