Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29367 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 27 marzo 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, mediante il quale è stato disposto il sequestro, in via dirett e per equivalente, della somma di euro 272.619,04, costituente il profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a NOME COGNOME, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, eseguito sul conto corrente bancario di tale società, nel cui interesse e a cui vantaggio sarebbero state commesse le condotte contestate.
Nel disattendere la richiesta di riesame, fondata sulla mancata indicazione delle ragioni giustificatrici della anticipazione della misura ablatoria e sul capienza del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha dato atto della, pur sintetica, illustrazione di tali ragioni nel decreto di sequestro preventivo e della non decisività della situazione patrimoniale della società, in considerazione della condotta del suo amministratore e del carattere, diretto, del sequestro disposto nei confronti della società.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, mediante l’AVV_NOTAIO, costituito procuratore speciale, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. a causa della mancanza assoluta di motivazione, nella parte relativa al pericolo di dispersione dei beni sequestrati.
Ha esposto che nel decreto applicativo della misura il Giudice per le indagini preliminari aveva illustrato la sussistenza di tale pericolo con formule di stile, consistenti nel generico richiamo alla personalità dell’indagato e alla entità dei tributi evasi, benché l’indagato sia incensurato e sia stato recentemente assolto dal Tribunale di Velletri da una analoga contestazione. Tale lacuna non avrebbe neppure potuto essere colmata dal Tribunale, trattandosi di una ipotesi di motivazione mancante o, comunque, apparente (si richiama la sentenza n. 18954 del 2016, COGNOME), che, peraltro, non vi aveva provveduto, giudicando sufficiente la motivazione del decreto di sequestro.
Ha ribadito l’irrilevanza, quanto alla sussistenza del pericolo di dispersione dei beni sequestrati, dell’entità del debito tributario, pari a 272.619,04 euro, a fronte di un fatturato della RAGIONE_SOCIALE di 26 milioni di euro e del valore del suo patrimonio immobiliare, pari a 2.500.000,00 euro, ossia nove volte superiore all’importo del tributo evaso, e anche del valore del patrimonio personale dell’amministratore della società, NOME COGNOME, pari a oltre 600.000,00 euro.
Ha evidenziato anche l’assenza di alcun atto di depauperamento o dispersione del patrimonio sociale o di quello personale dell’indagato, benché quest’ultimo fosse consapevole da oltre due anni della pendenza del procedimento penale.
Ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando il contenuto non consentito delle censure mosse all’ordinanza impugnata, in quanto volte a censurare l’adeguatezza della motivazione, che non potrebbe dirsi mancante, anche in considerazione della natura di quanto sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa
logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
3. Ora, nel caso in esame, le censure sollevate dal ricorrente sono, anzitutto, riproduttive delle ragioni poste a fondamento della richiesta di riesame, mediante le quali era stata eccepita la mancanza di motivazione in ordine al pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali del pagamento del debito erariale e della confiscabilità del profitto del reato e anche la insussistenza di tale pericolo (i ragione della piena operatività della LDM e della consistenza del suo patrimonio e della mancanza di condotte volte a disperdere le garanzie patrimoniali del debito tributario nonostante la conoscenza dell’indagine e di tale debito), e prive di autentico confronto critico con la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella quale tali argomenti, riprodotti senza significativi elementi di novità con il ricors per cassazione, sono stati logicamente disattesi, cosicché il ricorso risulta privo della necessaria specificità ed è inidoneo a costituire valido strumento di critica argomentata della decisione impugnata.
Inoltre, la motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta mancante né apparente, in quanto con essa il Tribunale ha illustrato le ragioni della sufficienza di quanto esposto nel decreto autorizzativo del sequestro in ordine alla sussistenza del suddetto pericolo di dispersione dei beni della RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato che nel decreto autorizzativo il Giudice per le indagini preliminari aveva evidenziato sia l’entità delle imposte evase, che indubbiamente costituisce un dato rilevante nella prospettiva di assicurarne la fruttuosa apprensione in caso di condanna e di disposizione della confisca del profitto del reato; sia la personalità dell’indagato, ancora amministratore della società, che si era dimostrato soggetto spregiudicato,
continuando nell’attività illecita, nonostante vi fosse procedimento a suo carico per fatti analoghi, e ponendo in essere una serie di operazioni sospette sui conti societari, anche esteri: si tratta di motivazione che, per quanto sintetica, non può certo dirsi apparente, posto che il riferimento alla personalità dell’indagato va letto in relazione alla descrizione delle condotte allo stesso contestate, caratterizzate dall’utilizzo a fine di evasione di fatture ritenute relative a operazioni inesisten per più annualità di imposta e per importi rilevanti, dunque a condotte ripetutamente evasive attraverso sistemi fraudolenti, indicative del possibile compimento di atti volti a sottrarre i beni sociali alla esecuzione della confisca del profitto del reato, tenendo conto della sua permanenza nella carica sociale.
Il Tribunale ha, poi, considerato anche la prospettazione difensiva fondata sulla consistenza patrimoniale della società, che dovrebbe, ad avviso della ricorrente, costituire idonea garanzia della fruttuosa esecuzione della confisca laddove disposta, con la conseguente insussistenza della necessità di disporre il sequestro preventivo dei beni della società al fine di assicurare detta esecuzione, evidenziandone l’irrilevanza, sia in considerazione della possibilità di eseguire solamente il sequestro diretto nei confronti della società, e quindi di sottoporre a vincolo solamente il denaro presente nel suo patrimonio; sia alla luce delle condotte e della personalità dell’amministratore, da cui è stato desunto, in ragione dei suoi pregressi comportamenti, il pericolo della realizzazione di atti volti a eludere l’esecuzione della confisca (essendo, come evidenziato, ancora in carica).
Si tratta di motivazione che non può dirsi apparente, essendo state indicate sia le ragioni della sufficienza della motivazione del decreto di sequestro, sia quelle per le quali è stata ravvisata l’infondatezza dei motivi posti a sostegno della richiesta di riesame, che sono stati considerati e motivatamente disattesi, cosicché non può affermarsi che la motivazione manchi o sia apparente, con la conseguenza che non può censurarsene la sufficienza o la logicità e che quindi le censure della ricorrente risultano inammissibili, sia perché generiche, sia perché non consentite nella materia delle misure cautelari reali.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 16/5/2024