Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42470 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42470 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ProcuratoreAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 20 maggio 2024, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Salerno, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania aveva respinto l’istanza di dissequestro di beni per un valore di 734.372,71 euro, costituiti da somme di denaro pari a 86.510,11 euro, presenti in parte su un conto corrente e in parte sii
un fondo pensione, di quote societarie per un importo complessivo di 24.800,00 euro, e di quattro immobili per un valore complessivo pari a 623.062,60 euro.
I beni appena indicati sono stati sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere, in qualità di promotore, costitutore ed organizzatore, commesso dal 16 novembre 2019 al 31 dicembre 2021 (capo 1), nonché a plurimi reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 483 cod. pen. in relazione all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 9, 21, 84, 110, 167, 195, 216 e 231), ipotizzati in relazione ad indebite compensazioni effettuate dal 22 ottobre 2019 al 16 dicembre 2021 mediante l’utilizzo di crediti inesistenti connessi a costi per attività di formazione di personale in realtà mai eseguita, per l’importo complessivo di 1.845.867,68 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 321 e 322-bis cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Si deduce, innanzitutto, che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di dissequestro adottata dal G.i.p. è palesemente affetta da vizio di motivazione apparente, perché priva di qualunque riferimento ad elementi concreti, relativi alla vicenda oggetto del procedimento penale, e che tale vizio non può essere colmato dal Tribunale del riesame, neppure in sede di appello (si cita Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Rv. 260995 – 01).
Si deduce, poi, che anche l’ordinanza impugnata offre una motivazione apodittica, perché pone a suo fondamento la differenza tra il valore stimato del profitto dei reati per cui si procede, pari a 1.845.867,68 euro, e il valore dei beni sottoposti a vincolo, complessivamente pari a 734.372,71 euro. Si osserva che manca qualunque riferimento ad elementi indicativi della necessità di anticipare l’effetto ablativo, per il rischio di una successiva impraticabilità della confiscai come richiesto dalle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 36959 del 2021, Ellade). Si sottolinea, in particolare, che l’ordinanza impugnata paventa il rischio della “scomparsa” dei beni prima della condanna, ma omette di «specificare quale sia l’atteggiamento dell’indagato dal quale si fa derivare l’eventualità di un depauperamento del patrimonio».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure che contestano l’ammissibilità dell’intervento del Tribunale in sede di appello per rimediare al vizio di motivazione apparente di cui sarebbe affetta l’ordinanza del G.i.p. di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo.
2.1. Secondo una decisione, citata nel ricorso, in tema di appello di misure cautelari reali, il tribunale della libertà, al quale sia devoluta esclusivamente l cognizione della nullità del provvedimento del giudice affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ma deve, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995 – 01).
Altre decisioni, peraltro, hanno osservato che, nel giudizio d’appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall’art. 322-bis cod. proc. pen., l’impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione (cfr. Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566 – 01, la quale ha precisato che, nel giudizio di appello cautelare, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l’annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa).
E, nella stessa direzione, in tema di appello avverso misure cautelari personali, una ulteriore pronuncia ha affermato che il tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento, ma, in applicazione del principio AVV_NOTAIO in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e
valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284165 – 01).
2.2. Questi essendo i precedenti giurisprudenziali richiamati o comunque pertinenti in materia, va rilevato che il precedente citato nel ricorso non si attaglia al vizio di omessa motivazione in ordine alla statuizione affermativa della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo, ma si riferisce ad una diversa fattispecie processuale, quella costituita dall’omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della misura cautelare reale.
Quando invece la statuizione affermativa della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo vi sia, ma la motivazione in proposito risulti assertiva o apparente, deve farsi applicazione del principio AVV_NOTAIO in tema di appello di cui all’art. 604 cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del gravame deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante.
A fondamento di tale conclusione, occorre innanzitutto osservare che tanto l’art. 322-bis, relativo all’appello in materia di misure cautelari reali, quanto l’ar 310 cod. proc. pen., concernente l’appello in materia di misure cautelari personali, non contengono disposizioni relative alle conseguenze derivanti dalla rilevazione, in tale tipologia di giudizio di impugnazione, dell’assenza di motivazione a supporto di una statuizione decisoria impugnata.
Ora, tale (apparente) lacuna normativa deve essere colmata attraverso il richiamo alle disposizioni previste per l’appello nel Libro relativo alle impugnazioni, secondo uno schema metodologico ripetutamente accolto dalle Sezioni Unite.
Particolarmente efficaci sono le indicazioni fornite da Sez. U, n. 15403 del. 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, mass. per altro. In particolare, nel § 5.1. del Considerato in diritto, si osserva che la «qualificazione come “appello”, sia nella rubrica dell’articolo, che nel testo dei commi di cui si compone, rivela immediatamente l’intenzione dei codificatori di individuare uno strumento tipico di impugnazione, ossia quello disciplinato nel Titolo II del Libro IX del codice di rito, al cui statuto, dunque, deve riteners implicito il rinvio per quanto non diversamente regolamentato dalla disposizione citata, come peraltro già era stato sottolineato nella relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale (p. 78)». E si cita, a conferma, la puntuale e convergente indicazione fornita da Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208313 – 01, la quale ha affermato che «l’appello nel processo di merito e l’appello nel procedimento incidentale in materia di libertà personale partecipano della stessa natura, perché integrano lo stesso strumento verifica del provvedimento del primo giudice». GLYPH
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Ciò posto, secondo la disciplina AVV_NOTAIO dettata nel Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale, come desumibile in particolare dall’art. 604 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione costituisce un vizio che non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve trovare rimedio nella decisione del giudice di appello, il quale è tenuto a decidere nel merito (cfr., per tutte, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, NOME, Rv. 271735 – 01).
Manifestamente infondate sono anche le censure che contestano l’affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro nei confronti dell’attuale ricorrente.
3.1. Ai fini dell’esame delle doglianze appena indicate sono necessarie, per chiarezza, due precisazioni di ordine metodologico.
La prima precisazione concerne i limiti del sindacato della Corte di cassazione in materia di provvedimenti relativi a misure cautelari reali.
In proposito, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01, nonché, per citare la più recente decisione massimata sul punto, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
La seconda precisazione ha ad oggetto i criteri di riferimento per ravvisare la sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca, in particolare sul denaro.
Ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, occorre anche la concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo che per le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali è sufficiente la mera indicazione della appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Ora, in linea AVV_NOTAIO, la sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla
natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (così Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, COGNOME, Rv. 283769 – 01).
Tuttavia, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio non possono consistere in un generico riferimento alla fungibilità del denaro oggetto di sequestro (cfr. Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286671 – 01, e Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, COGNOME, mass. per altro), né in un generico richiamo alle condotte illecite ipotizzate (Sez. 6, n. 8124 del 23/01/2024, COGNOME, mass. per altro), perché altrimenti si creerebbero indebiti automatismi, implicanti la sussistenza in re ipsa del requisito del perículum in mora.
3.2. L’ordinanza impugnata ritiene necessario il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca di beni per un valore di 734.372,71 euro, costituita da denaro, quote societarie e immobili, tutti beni nella disponibilità di NOME COGNOME, quale profitto, o equivalente del profitto, dei reati di indebite compensazioni di crediti inesistenti, per ragioni attinenti alla consistenza quantitativa dei beni attinti dal vincolo.
Si evidenzia, infatti, che i beni rinvenuti nella disponibilità dell’attual ricorrente corrispondono ad un valore largamente inferiore al profitto complessivo dei delitti ipotizzati: precisamente, il valore dei beni sequestrati è pari a 734.372,71 euro, mentre il profitto complessivo dei delitti ipotizzati è pari a 1.845.867,68 euro.
3.3. La motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro non risulta affettai da vizio di violazione di legge, né, in particolare, l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento può ritenersi del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Tribunale, infatti, ha motivato in ordine al requisito delle esigenze cautelari indicando il pericolo della dispersione dei beni da sottoporre a confisca in ragione della consistenza quantitativa dei beni attinti dal vincolo, sottolineando la evidente insufficienza del valore di questi ultimi rispetto al profitto dei reati ipotizzati. effettivamente, il valore dei beni sottoposti a sequestro è pari a meno del 40 % del profitto dei reati per i quali è stato ravvisato il fumus commissi delicti.
In questo modo, l’ordinanza impugnata, da un lato, ha posto a fondamento delle proprie conclusioni sul periculum in mora criteri di valutazione rispondenti a quelli indicati dalla giurisprudenza, valorizzando elementi oggettivi che attengono alla consistenza quantitativa dei beni attinti dal vincolo, e, dall’altro, ha richiamato
circostanze specifiche e concrete per evidenziare la corretta applicazione, in fatto, degli indicati criteri di valutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’01/10/2024.