Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 17/10/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilit:à del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2023 che aveva accolto l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un trattore di proprietà di NOME COGNOME, indiziato dei reati di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, all’art. 635, seco comma n. 3 cod. pen. e agli artt. 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen., ha nuovamente disposto il sequestro preventivo del trattore.
Il Tribunale di Catanzaro aveva revocato il sequestro preventivo ritenendo venuto meno il concreto pericolo che la libera disponibilità del trattore in capo
all’imputato potesse aggravare o protrarre le conseguenze del fatto delittuoso o agevolare la commissione di altri reati.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente afferma che il pericolo dell’aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato o della commissione di ulteriori reati deve essere non meramente ipotetico, ma concreto ed attuale, mentre sul punto l’ordinanza impugnata non avrebbe affatto motivato. Neppure, sostiene il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe motivato in ordine alla pertinenzialità del bene al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve osservarsi che il sequestro preventivo è stato applicato con provvedimento del 30 dicembre 2019 e poi revocato con ordinanza del Tribunale del 13 febbraio 2023, per essere venute meno le esigenze cautelari che giustificavano la sua adozione.
Il provvedimento del 13 febbraio 2023 afferma in modo apodittico che sono cessate le esigenze cautelari, senza giustificare tale affermazione.
Il Tribunale del riesame, investito dall’appello del Pubblico ministero, ha evidenziato che all’atto dell’imposizione del vincolo sussistevano il rapporto di pertinenzialità al reato del bene e il periculum in mora.
In particolare, ha sottolineato che al momento dell’intervento delle forze dell’ordine nell’immediatezza del fatto il trattore era nell’area boschiva ove era avvenuto il taglio degli alberi oggetto di furto e che anche l’odierno ricorrente si trovava nelle vicinanze del trattore, intento a pranzare.
Inoltre, ha evidenziato che il trattore è stato utilizzato per commettere il furto e che il bene era strumentale alla commissione del reato, sussistendo un nesso non occasionale tra il reato ed il bene «indicativo delle modalità di commissione dei reati contestati». In sostanza, il trattore era «un mezzo specificamente strumentale e servente rispetto all’attività di taglio, apprensione e trasporto della legna».
Da tale rapporto strumentale il Tribunale del riesame ha desunto la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità del trattore in capo all’indagato potesse agevolare la commissione di ulteriori reati di furto e ha affermato che
non erano emersi elementi sopravvenuti in grado di determinare il venir meno delle esigenze di cautela già indicate nell’originario provvedimento di sequestro preventivo.
Non può, quindi, ravvisarsi alcuna c:arenza motivazionale, atteso che, essendo stato già disposto il sequestro preventivo del mezzo con altra ordinanza del 30 dicembre 2019, mai annullata a seguito di impugnazione, il Tribunale non doveva accertare se sussistessero le esigenze cautelari, già affermate nel precedente provvedimento, ma era tenuto a verificare se fossero intervenuti elementi nuovi in grado di escludere o attenuare tali esigenze.
Nel caso di specie, siffatti elementi non sono stati indicati nel provvedimento di revoca del 13 febbraio 2023 e neppure dall’odierno ricorrente nel suo ricorso ed il Tribunale del riesame, escludendo la loro sussistenza ed esplicitando le ragioni della permanenza delle esigenze di cautela, ha adeguatamente motivato.
Né può in questa sede venire in rilievo un’eventuale insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, atteso che, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 28 reg. c.p.p.
Così deciso il 18/04/2024.