Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46465 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46465 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
PREITI NOME NOME a Linnbadi il DATA_NASCITA; NASO NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26/01/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegNOME, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd. dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIOCOGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto gli appelli proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 5 aprile che, a sua volta, aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo (disposto il 12 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro) della società RAGIONE_SOCIALE, intestata per il 95% delle sue quote a NOME COGNOME e per il restante 5% a NOME COGNOME in quanto NOME COGNOME (rispettivamente marito e padre dei ricorrenti) era stato indagato per associazione di stampo mafioso ed intestazione fraudolenta di valori ai sensi dell’art.512-bis cod. pen. aggravato dall’art.416bis.l. cod. pen.
In particolare, il Tribunale di Catanzaro ha respinto gli appelli ritenendo che nel caso di specie il c.d. ‘fumus’ emergeva dagli atti sussistendo elementi idonei a fondare seriamente l’ipotesi delittuosa oggetto di contestazione; inoltre, ha osservato che allo stato non è possibile dimostrare la totale estraneità di NOME COGNOME ai delitti sopra indicati essendo ancora in corso il relativo procedimento penale.
Con riferimento alle esigenze probatorie sottese al sequestro, il Tribunale ha poi evidenziato che sussisteva il nesso di pertinenzialità della società RAGIONE_SOCIALE con il reato ascritto ritenendo verosimile che l’intestazione a carico dei due ricorrenti fosse solo fittizia e diretta a sottrarre la stessa società ad eventuali misure ablatorie di prevenzione alle quali NOME COGNOME temeva di essere sottoposto, come emerso dalla conversazione intercettata e riportata nell’ordinanza genetica.
Avverso il citato provvedimento GLYPH NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
I ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.125, comma 3, e 321 cod. proc. pen. per omessa ed apparente motivazione in relazione alla mancanza del ‘fumus commissi delicti’ ed alla assenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del reato di cui all’art.512-bis cod. pen.; inoltre, censurano l’ordinanza per non avere rilevato la mancanza del
c.d. ‘periculum in mora’ nonché per violazione dei criteri di proporzionalità rispetto allo sviluppo del processo ed in relazione al notevole lasso di tempo trascorso dall’epoca del sequestro risalente al 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
Anzitutto va evidenziato che il sequestro in oggetto è stato confermato in sede di riesame con ordinanza del 7 luglio 2020; deve poi ricordarsi che, secondo consolidati arresti (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069-01; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279-01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 260047-01; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, COGNOME, Rv. 246415-01; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, COGNOME, Rv. 234212-01), in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona destiNOMEria del sequestro, essendo sufficiente che sussista il ‘fumus commissi delicti’, vale a dire la astratta sussumibilità del fatto contestato in una determiNOME ipotesi di reato.
Inoltre, costituisce acquisizione pacifica (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 25489301; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093-01) il dato che, in materia, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Come già rilevato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi
Diversamente, infatti, ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari (Sez. U., Sentenza n.14535 del 19/12/2006, Rv.235908-01). È, infatti, principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, COGNOME, Rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, COGNOME, Rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, COGNOME, Rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, COGNOME, Rv. 195354) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all’esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte.
Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.
Ciò posto si rileva che i ricorrenti, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione apparente, in realtà vorrebbero pervenire ad una differente (ed inammissibile) lettura alternativa del materiale GLYPH processuale già coerentemente valutato dal giudice a quo rispetto al ‘fumus’ ed al ‘periculum’ senza, però, indicare elementi sopravvenuti che consentano la revoca del sequestro in questione.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
‘t70 Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.