Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39568 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39568 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 7/1/2025 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 il Tribunale di Trieste ha rigettato le richieste di riesame proposte congiuntamente dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 26 novembre 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale, strumentale alla confisca del profitto di plurimi reati di indebita compensazione ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestati agli amministratori di dette società.
Avverso tale ordinanza le suddette società hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 12 cod. proc. pen., a causa del mancato rilievo della incompetenza per territorio del Tribunale di Trieste, dovendo individuarsi la competenza in base al luogo nel quale erano state effettuate le compensazioni, che nel caso in esame erano state eseguite dal consulente del lavoro RAGIONE_SOCIALE società presso il suo studio di Monfalcone, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Gorizia, che doveva quindi essere ritenuto competente; inoltre, NOME NOME COGNOME, amministratore di una RAGIONE_SOCIALE società, era residente a Venezia e quindi gli accertamenti della polizia tributaria avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale di Venezia, competente per i reati contestati, nel cui circondario, a Martellago, aveva anche la sede la società di cui erano stati sequestrati i conti correnti bancari; le indagini, inoltre, erano condotte dal Pubblico ministero del Tribunale di Vallo della Lucania, laddove aveva sede la società RAGIONE_SOCIALE, ritenuta la “cartiera” che aveva emesso i documenti utilizzati per le compensazioni ritenute illecite, con la conseguente sussistenza della connessione con tale procedimento, cosicché avrebbe dovuto essere ravvisata la competenza per territorio di tale Tribunale. Si aggiunge che i modelli TARGA_VEICOLO utilizzati per le compensazioni erano stati inviati dai professionisti di fiduci RAGIONE_SOCIALE società, COGNOME e COGNOME, da Venezia e da Gorizia, con la conseguenza che doveva essere esclusa, anche per tale ulteriore circostanza, la competenza per territorio del Tribunale di Trieste.
2.2. In secondo luogo, si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della sussistenza della gravità indiziaria, sottolineando la mancata acquisizione dei modelli F24, necessari per dimostrare la realizzazione RAGIONE_SOCIALE compensazioni illecite, cosicché la affermazione della ravvisabilità della gravità indiziaria risultava fondata su considerazioni congetturali, in quanto i costi derivanti dalle attività di formazione finalizzate alla acquisizione e a
consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale RAGIONE_SOCIALE imprese determinanti i crediti d’imposta utilizzati i compensazione erano stati effettivamente sostenuti; tali corsi, realizzati a distanza, erano stati tenuti effettivamente, in quanto la società fornitrice di ta corsi, denominata RAGIONE_SOCIALE, aveva approntato un sistema di formazione a distanza a favore dei dipendenti e la mancata partecipazione ai corsi non era stata accertata dalla Agenzia RAGIONE_SOCIALE Entrate.
Si lamenta anche la mancanza di motivazione in ordine alla necessità di apporre il vincolo cautelare, necessaria anche quando questo, come nel caso in esame, sia strumentale alla confisca.
2.3. Con un terzo motivo si eccepisce, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., l’incompatibilità del giudice che aveva disposto il sequestro, trattandosi del medesimo giudice che aveva disposto il rinvio a giudizio degli amministratori RAGIONE_SOCIALE società, in quanto con il provvedimento di sequestro era stata anticipatamente rigettata la richiesta difensiva di non luogo a procedere che sarebbe stata riproposta nell’udienza preliminare nell’interesse degli amministratori, mentre la conoscenza degli atti aveva influito sulla decisione cautelare, la cui adozione avrebbe invece dovuto prescindere da qualsiasi valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità a carico degli imputati.
2.4. Si eccepisce, con un quarto motivo, l’errata applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l’esclusione di illeciti amministrativi a carico deg enti non consentiva di disporre il sequestro nei loro confronti, in quanto l’art. 1 d.lgs. n. 231 del 2011 condiziona la confisca a una sentenza di condanna dell’ente, mentre i reati tributari non rientrano tra i reati che consentono la confisca per equivalente nei confronti dell’ente responsabile in via amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
2.5. Si lamenta anche, con un quinto motivo, l’errata applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla affermazione della sussistenza del pericolo nel ritardo, in quanto le tre società destinatarie del sequestro erano ininterrottamente attive da molti anni e non certo società di comodo, affidatarie di appalti per la realizzazione di navi da crociera e con notevoli disponibilità finanziarie (che erano state sottoposte a sequestro), e non vi erano elementi dimostrativi del pericolo di depauperamento del patrimonio di dette società, essendovi, invece, elementi dimostrativi della effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALE attività di formazione, riferite dai lavoratori sentiti, e, quindi, della insussistenza RAGIONE_SOCIALE ipot di reato contestate.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, sottolineando l’inammissibilità del primo motivo, relativo all’incompetenza per territorio, non sindacabile in sede cautelare per effetto dell’esercizio dell’azion
penale, e anche per la stessa ragione, di quelle relative alla gravità indiziaria, nonché della eccezione di incompatibilità e l’irrilevanza della archiviazione del procedimento per responsabilità amministrativa degli enti, nonché l’adeguatezza e insindacabilità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).
L Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, COGNOME, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o u diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n.
25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità RAGIONE_SOCIALE valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità RAGIONE_SOCIALE doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
Tanto premesso, in termini generali, osserva il Collegio che il primo motivo, relativo alla incompetenza per territorio, è inammissibile, in quanto, come esattamente osservato dal Tribunale nel disattendere l’identica eccezione, tra l’altro con argomenti non considerati nel ricorso per cassazione, il tribunale del riesame, investito dell’impugnazione di un provvedimento impositivo di misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa solo se l’azione penale non sia stata ancora esercitata, essendo, successivamente, riservata al giudice di merito ogni valutazione sulla competenza (Sez. 6, n. 15500 del 14/02/2025, COGNOME, Rv. 287954 – 01; Sez. 3, n. 16478 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269692 – 01; Sez. 6, n. 28161 del 25/06/2014, COGNOME, Rv. 260621 – 01), con la conseguente inammissibilità della questione di competenza per territorio riproposta dalle società ricorrenti con il primo motivo, essendo nel caso in esame stata esercitata l’azione penale.
L’eccezione di incompatibilità del giudice che ha disposto il sequestro, derivante dalla circostanza che questi avrebbe, successivamente, disposto anche il rinvio a giudizio degli indagati, formulata con il terzo motivo ma da esaminare, in ordine logico, preliminarmente, è manifestamente infondata, sia perché ripropositiva dell’identica eccezione motivatamente disattesa dal Tribunale con argomenti nuovamente trascurati dalle società ricorrenti; sia perché l’adozione del provvedimento di sequestro sarebbe l’atto pregiudicante e determinante l’incompatibilità e non, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE società ricorrenti, quello viziato; sia perché, per giurisprudenza consolidata, l’eventuale incompatibilità non vizia il provvedimento emesso, né incide sulla capacità del giudice, giustificando piuttosto la ricusazione del giudicante, che non risulta essere stata proposta (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, NOME, Rv. 273852 – 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, NOME., Rv. 267419 – 01; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 262780 – 01; v. anche Corte cost., ord. n. 238 del 21/5/2008, che aveva già
chiarito che le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dalla apposita procedura).
5. Altrettanto inammissibili, per effetto dell’intervenuto rinvio a giudizio ( data 6/12/2024, come evidenziato nel ricorso stesso), sono le censure relative alla gravità indiziaria, formulate con il secondo e l’ultimo motivo di ricorso, alla stregua del principio secondo cui l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 03; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 275227 – 01; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268733 – 01).
In ogni caso tali censure sono volte a censurare l’adeguatezza e la logicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, peraltro in modo generico, essendo ripropositive RAGIONE_SOCIALE analoghe censure formulate con la richiesta di riesame, in assenza di confronto, tantomeno critico, con detta motivazione, che non è certamente mancante né apparente, essendo stati sottolineanti i plurimi, univoci e convergenti elementi indiziari ritenuti, in modo non illogico, dimostrativi della inesistenza dei crediti compensati, costituiti dalla natura di “cartiera” della RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe fornito la formazione oggetto dei crediti d’imposta compensati (analiticamente illustrata alle pagg. 6, 7 e 8 dell’ordinanza impugnata, laddove si dà anche atto della effettuazione RAGIONE_SOCIALE compensazioni mediante presentazione di modelli F24, la cui mancata acquisizione, pertanto, non rileva, cfr., sul punto, Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286560 01, secondo cui il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur esigendo, sul piano materiale, l’utilizzo del modello F24, quale strumento tipico di estinzione dell’obbligazione tributaria, con indicazione del credito inesistente o non spettante portato in compensazione, non richiede, ai fini probatori, la produzione in giudizio dell’anzidetto in concre utilizzato per il pagamento dell’imposta dovuta, potendo la prova essere fornita in qualunque altro modo); dalla assenza di relazione tra l’attività formativa asseritamente svolta e le mansioni dei dipendenti a cui favore la stessa sarebbe stata effettuata; da quanto riferito dai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE (privi anche di padronanza con la lingua italiana); dalla mancanza di informazioni al riguardo da parte di tutti i professionisti esterni ai quali le ricorrenti avevano affidat tenuta della contabilità; dalla emissione RAGIONE_SOCIALE relative fatture solamente due anni dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività formative; dalle modalità di calcolo del compenso dovuto alla RAGIONE_SOCIALE
Ne consegue l’inammissibilità di dette censure, volte a conseguire una rivisitazione della valutazione degli elementi indiziari, che, però, non è illogica ed è stata giustificata con motivazione idonea, non sindacabile, come ricordato, sul piano della sua adeguatezza e logicità nella materia RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali.
7. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito RAGIONE_SOCIALE censure sollevate a proposito del pericolo nel ritardo con il quinto motivo, giacché anche su tale aspetto la motivazione non è mancante né apparente, essendo stati sottolineati, a sostegno della affermazione della esistenza di tale pericolo, la scarsa affidabilità degli indagati, desunta dalle modalità RAGIONE_SOCIALE loro condotte, la mancanza di patrimonio e struttura imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE società ricorrenti (operanti per pochissimi clienti, fornendo esclusivamente manodopera in subappalto a basso costo), prive di struttura amministrativa, risolventesi in schermi privi di valor economico intrinseco e di propria capacità imprenditoriale e commerciale: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione non certamente apparente, ma anzi idonea e logica, che le ricorrenti hanno censurato in modo generico e, soprattutto,
nuovamente, sul piano della adeguatezza della motivazione, dunque, come ricordato, in modo non consentito nella materia RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali.
I ricorsi congiuntamente proposti dalle società ricorrenti debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a cagione della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali sono stati affidati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascuna RAGIONE_SOCIALE società ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14/10/2025