Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13853 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente-
NOME COGNOMErelatore- Sent. n.613/25
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE – 2/4/2025-
NOME COGNOME R.G. n. 3864/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. a Napoli il 27/9/1992
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 10/12/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. COGNOME che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava le istanze di riesame proposte nell’interesse di NOME avverso il provvedimento di sequestro probatorio, poi convertito in sequestro preventivo con decreto del Gip del Tribunale di Nola in data 20/11/2024, avente ad oggetto la complessiva somma di euro 27.250,00, assoggettata a misura cautelare reale in relazione al reato di cui all’art. 648 cod.pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 352, comma 4, 355, comma 2, 321 cod.proc.pen., 648 cod.pen. e connessa mancanza di motivazione.
Il difensore sostiene che il Collegio cautelare ha omesso di fornire risposta in ordine ai rilievi formulati circa l’assenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro, in contrasto con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che sottolinea l’obbligo di idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato provvisoriamente contestato. Nella specie, l’ipotesi di ricettazione delle somme rinvenute in sede di perquisizione presso l’abitazione dell’indagato è priva di elementi di conforto quanto alla provenienza delittuosa del compendio, che non può essere ricondotto alla categoria del corpo di reato in difetto di un rapporto di immediatezza tra il danaro appreso e l’illecito contestato, né a quella di cosa pertinente a reato.
Con riguardo alla successiva qualificazione del vincolo come sequestro preventivo, il difensore osserva che la sussistenza del reato presupposto non può essere desunta esclusivamente dall’inattendibilità delle dichiarazioni dell’indagato e dalla scarsa capacità reddituale dello stesso, dovendo il giudice spiegare le ragioni che giustificano la sussunzione della condotta in una specifica fattispecie incriminatrice con l’individuazione quantomeno della tipologia del reato presupposto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso a giudizio, secondo il difensore, l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione solo apparente circa la derivazione delittuosa del danaro sottoposto a vincolo, valorizzando mere congetture e l’asserito ingiustificato possesso delle somme rinvenute. Inoltre, ha incongruamente disatteso le documentate giustificazioni difensive, nonostante alcun atto investigativo supporti la tesi dell’attuale coinvolgimento del COGNOME in attività illecite dal quale trarrebbe i propri mezzi di sostentamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che, nella specie, il difensore aveva impugnato, con singoli ricorsi riuniti all’udienza di riesame, il provvedimento di convalida del sequestro probatorio delle somme rinvenute in sede di perquisizione e il successivo decreto che convertiva l’originario vincolo nel sequestro preventivo ex art. 321 cod.proc.pen., osserva il Collegio che appaiono inammissibili le censure svolte in relazione alla convalida del sequestro probatorio, stante il difetto di interesse alla pronunzia. Invero, anche ove fosse effettivamente ravvisabile l’omessa motivazione denunziata, la rilevazione del vizio risulterebbe insuscettibile di produrre conseguenze favorevoli per l’indagato in ragione della novazione del titolo cautelare nelle more intervenuta (in tal senso,Sez. 3, n. 12511 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252239-01).
Le restanti censure che revocano in dubbio il fumus del delitto ex art. 648 cod.pen. per l’assenza di elementi utili ad individuare la tipologia del delitto presupposto sono infondate. Il Collegio ha evidenziato che la parte più consistente della somma caduta in sequestro (euro 22.400) è stata rinvenuta occultata nella veranda della camera da letto mentre il residuo importo era custodito in un marsupio; che l’abitazione del ricorrente era dotata di cinque telecamere di videosorveglianza opportunamente camuffate; che il danaro era costituito da banconote di vario taglio, 26 delle quali di soli cinque euro; che la storia giudiziaria del ricorrente ne dimostra l’inserimento nell’ambito della criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti della zona di Pontecitra. Sulla base di detti elementi, non validamente contrastati dalle allegazioni difensive in ordine alla lecita provenienza delle somme, confutate dal collegio cautelare con pertinenti e persuasivi argomenti, l’ordinanza impugnata ha ritenuto di individuare la fonte del danaro in sequestro nell’accantonamento dei corrispettivi di cessioni di stupefacenti, indicando nell’art. 73 Dpr 309/90 l’attendibile reato presupposto dell’illecito provvisoriamente contestato al ricorrente.
2.1 La conclusione attinta dai giudici cautelari, considerata la fluidità della fase e i caratteri dello scrutinio in ordine al fumus , si sottrae a censura in quanto coerente con i principi affermati in sede di legittimità secondo cui l’esistenza del reato presupposto costituisce oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, e può fondarsi, dunque, anche su indizi e sulla stessa prova logica (tra molte, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 01). Se deve, dunque, senz’altro escludersi che il giudice possa affermare l’esistenza del reato presupposto sulla base di meri sospetti o congetture, può ritenerne l’astratta configurabilità valorizzando gli elementi di fatto acquisiti laddove, come nella specie, assumano valenza indiziaria capace di collegare il bene alla commissione di uno o più pregressi delitti (Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283563 – 01; Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, COGNOME, Rv. 286727 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 2 aprile 2025
La Consigliera estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME