Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16530 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
come il mezzo di fatto fosse di proprietà del ricorrente, mentre il padre ne era il formale intestatario, senza disponibilità del bene. La circostanza che il mezzo fosse stato ritirato al momento dell’acquisto dal padre e non dallo zio o che il padre l’avesse utilizzato in qualche occasione non ne dimostrava il possesso, non superando la presunzione di tolleranza.
Quanto al denaro, la difesa deduce che l’abitazione a piano terra di INDIRIZZO nella quale sono state rinvenute le banconote sequestrate, unitamente al garage seminterrato nel quale Ł stata rinvenuta la moto marca Yamaha, modello T-Max, fossero di proprietà del ricorrente, mentre il padre, NOME COGNOME, dimorava nell’appartamento posto al secondo piano dello stesso stabile. Sostiene, quindi, la difesa di aver dimostrato, attraverso foto e sommarie informazioni, che le chiavi dell’abitazione dove era stato rinvenuto il denaro si trovavano nella disponibilità dell’imputato e della moglie solo occasionalmente, poichØ il ricorrente e la compagna, avendovi eseguito dei lavori di manutenzione, si erano spostati temporaneamente in altro alloggio sito in Palmi, INDIRIZZO e stavano completando il trasloco, in attesa di ritornare nell’immobile di INDIRIZZO
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen., all’art. 240 cod. pen. e all’art. 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 (con riferimento al mero onere di allegazione incombente sull’indagato).
Deduce la difesa che poichØ la ditta individuale del ricorrente aveva optato per il regime forfettario non aveva alcun obbligo di tenuta del c.d. ‘registro di cassa’, dal momento che l’art. 1, comma 59, l. n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità) dispone che i soggetti sottoposti al regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal d.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e registrazione dei registri e documenti, eccezion fatta per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione, dichiarazione e comunicazione annuale IVA).
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso, ribadendo l’omessa valutazione di elementi decisivi nell’ordinanza impugnata e, comunque, la presenza di una motivazione tale da non consentire il controllo sulla correttezza anche logica del ragionamento seguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi
inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, NOME, Rv. 254893).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchØ incentrati sulla riferibilità al figlio del ricorrente dei beni in sequestro, sono manifestamente infondati, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti , non sia configurabile nØ una violazione di legge, nØ un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale cautelare adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di rigetto dell’appello cautelare.
2.1 Con riferimento al motoveicolo, il Tribunale ha valorizzato la titolarità formale del bene in capo al padre del ricorrente, nonchØ la disponibilità del mezzo da parte di quest’ultimo che era andato a ritirarlo al momento dell’acquisto (diversamente da quanto sostenuto in sede di appello cautelare) e che lo aveva utilizzato nei mesi di maggio e giugno 2022 per recarsi nel porto di Gioia Tauro, luogo di lavoro, infine la disponibilità, sempre in capo al padre del ricorrente, delle chiavi del garage dove il mezzo era stato rinvenuto in sede di esecuzione del decreto di sequestro preventivo.
2.2 Con riferimento alla somma di denaro di euro 44.960,00, il Tribunale ha valorizzato, anche qui, la disponibilità in capo al padre del ricorrente delle chiavi dell’immobile dove il denaro era stato rinvenuto in sede di esecuzione del decreto di sequestro preventivo, nonchØ le modalità di detenzione del denaro – ripartito in mazzette avvolte in plastica con appuntata la somma contenuta in ciascuna mazzetta, all’interno di un trolley occultato all’interno di un armadio -, indicative di una provenienza delittuosa, da porsi in relazione alla inverosimiglianza degli assunti sostenuti in contrario nell’istanza di dissequestro. La riferibilità delle somme in capo al ricorrente – affermata come proveniente da proventi in contanti di attività lavorativa d’impresa e da regalìe dei parenti in occasione della nascita del figlio – era stata esclusa dal Tribunale cautelare con motivazione certamente non apparente: a) innanzitutto, il regime fiscale forfettario cui il ricorrente aveva aderito nell’esercizio dell’impresa di cui era titolare imponeva l’onere della tenuta di un registro in cui annotare gli introiti in contanti, registro non allegato dalla difesa; b) in secondo luogo, quanto alle regalìe in occasione della nascita del figlio, materialmente elargite ai genitori, presso l’abitazione dell’epoca, il 05/10/2022 (giorno successivo alle dimissioni della madre dall’ospedale di Reggio Calabria dove era avvenuto il parto), il Tribunale osserva l’inverosimiglianza dell’aver il ricorrente, lo stesso giorno della ricezione delle regalìe, dopo aver formato le mazzette di denaro unitamente e promiscuamente ai proventi lavorativi, trasportato il denaro presso l’immobile dove poi le mazzette sarebbero state rinvenute alle 4 del mattino del giorno successivo, 06/10/2022, in sede di esecuzione del sequestro preventivo; c) in terzo luogo, osservano i giudici dell’appello cautelare, che le modalità di custodia del denaro frutto delle regalìe dei parenti in occasione della nascita del figlio unitamente ai proventi reddituali da lavoro autonomo sono del tutto incompatibili con le finalità esternate di costituire un deposito a nome del figlio appena nato.
Pertanto, nell’ambito del perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari reali, limitato come sopra ricordato ai soli profili di violazione di legge, le censure svolte nel ricorso sono
infondate, poichØ concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici del Tribunale cautelare.
Il Tribunale di Reggio Calabria, infatti, ha adeguatamente e dettagliatamente esposto in motivazione le ragioni per le quali il sequestro era stato legittimamente eseguito nei confronti del padre del ricorrente.
Una motivazione, quindi, ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
3. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente di non avere alcun obbligo giuridico di tenuta del c.d. registro di cassa e, quindi, di non essere tenuto a registrare gli introiti in denaro contante, la circolare n. 10 del 04/04/2016 dell’Agenzia delle Entrate ed anche quelle successive (circolare n. 9 del 10/04/2019) indicano, tra gli adempimenti cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, il ricorrente aveva l’obbligo, come indicato nell’ordinanza impugnata, di tenere un registro in cui annotare fedelmente gli introiti in denaro contante, così consentendo di risalire agevolmente alla provenienza lecita o meno del denaro liquido rinvenuto all’interno dell’abitazione a piano terra di INDIRIZZO
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME