Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26520 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Caraglio il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 8.2.2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8.2.2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciatosi a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 25.10.2022 dalla Quarta Sezione di questa Corte – sul rilievo che non fossero state chiarite le ragioni per le quali il quantum confiscabile, pari ad C 250.000 e dunque notevolmente superiore rispetto a quello di cui ll’imputazione, indicato in non meno di C 110.000, si rapportasse alle condizioni di sfruttamento dei lavoratori connotante il reato ex art. 603-bis cod. pen. provvisoriamente contestatogli -, ha confermato il
rigetto delle richieste di revoca o riduzione del sequestro preventivo. A fondamento della suddetta pronuncia il Tribunale ha precisato che le somme calcolate dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito del rinvio a giudizio del Costamagna, nel frattempo richiesto dal PM con provvedimento in data 14.11.2022, quali retribuzioni non versate alle persone offese, ammontavano ad C 448.292,79 e costituivano pertanto un importo di gran lunga superiore al valore di C 250.000 dell’immobile sequestrato, conferito dallo stesso indagato in sostituzione dei beni mobili originariamente attinti dalla misura cautelare, considerato che come precisato anche dalla sentenza rescindente non potevano comunque detrarsi dal profitto del reato le somme corrisposte ai dipendenti a titolo risarcitorio, stante l necessaria distinzione tra le restituzioni, facenti parte della posta risarcitoria, l’elemento del profitto, integrato dai mancati versamenti delle retribuzioni, oggetto della disposta confisca. E poiché ad integrare il profitto concorre altresì l’ulterio somma di C 209.145 non versato all’RAGIONE_SOCIALE, il valore del bene sequestrato deve ritenersi, secondo il Tribunale, del tutto proporzionato alle sottostanti esigenze cautelari.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 627 cod. proc. pen. e 603 bis cod. pen. e al vizio motivazional che l’accertamento demandato dalla sentenza di annullamento al giudice del rinvio concerneva esclusivamente la condizione di sfruttamento dei lavoratori dipendenti tale da rendere ipotizzabile nei loro confronti il reato di cui all’art. 603 bis pen., nel qual caso soltanto le somme ad essi spettanti a titolo di differenze retributive avrebbero potuto ascriversi al profitto del delitto presupposto. Accertamento questo che invece risulta essere stato integralmente omesso dai giudici piemontesi, limitatisi a riferirsi al nuovo capo di imputazione, così come riformulato contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio con l’aggiornamento dei relativi importi calcolati dall’RAGIONE_SOCIALE. Fa tuttavi presente la difesa come tale aggiornamento costituisca un elemento sopravvenuto del tutto inutilizzabile in sede di rinvio sia perché il giudizio di riesam necessariamente circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all’emissione dell’ordinanza coercitiva e delle sole sopravvenienze favorevoli all’indagato, sia perché con riferimento al giudizio di rinvio in sede cautelare il controllo sull motivazione demandato al giudice di legittimità non può fondarsi su elementi non presenti agli atti nella fase del merito. Ne consegue, secondo la difesa, che la condizione di sfruttamento delle persone offese diverse da quelle indicate nella originaria formulazione dell’imputazione, in relazione alla quale era stato ipotizzato un profitto non inferiore a 110.000 euro, e tanto meno il reato di truffa ai danni
dell’RAGIONE_SOCIALE, non oggetto di contestazione al momento del sequestro, non può ritenersi essere stata accertata facendo riferimento alla nuova prospettazione accusatoria, atteso che neppure il decreto di rinvio a giudizio è preclusivo dell’accertamento del fumus comnnissi delicti in sede cautelare.
2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che le somme corrisposte alle persone offese fossero da detrarre nel calcolo del profitto confiscabile in forza di una non condivisibile interpretazione normativa dell’art. 603 bis secondo comma che fa salvi i diritti della p.o. alle restituzioni e al risarcimento del danno, la cui quantificazione prescinderebbe da quanto corrisposto al danneggiato nel corso del procedimento. Assume invece che, come affermato per i diritti tributari, non possa essere confiscato un profitto che non è più nelle mani del reo per essere stato restituito alla p.o., come avvenuto anche per le restituzioni all’RAGIONE_SOCIALE, altrimenti legittimandosi un’inammissibile duplicazione sanzionatoria: l’avallo normativo risiede secondo la difesa nell’art. 19 primo comma d. Igs. 231/2000, del tutto sovrapponibile all’art. 603 bis cod. pen. che prevede in materia di responsabilità degli enti che la confisca debba essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto non restituita al danneggiato. Diversamente opinando si perverrebbe ad una violazione dell’art. 3 Cost, venendosi ad operare un’irragionevole disparità di trattamento tra chi ha restituito il profitto che vedrebbe privato due volte del medesimo importo, e chi non lo ha restituito che diverrebbe destinatario di un trattamento più favorevole, nonché dell’art. 117 Cost in relazione agli artt. 15 e 16 della Direttiva 2012/29/EU, secondo cui gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del reato s prestare adeguato risarcimento alla vittima.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la motivazione resa in forma soltanto apparente in ordine al periculum in mora rapportato alle differenze contributive e retributive inerenti ai lavoratori non riconnprese nell’elenco delle persone offese originariamente non ricomprese nell’elenco del capo di imputazione, sostenendo che il pericolo di dispersione della garanzia debba essere riferita al patrimonio dell’indagato, punto sul quale l’ordinanza impugnata resta del tutto silente
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Va premesso ai fini di un puntuale inquadramento delle questioni in contestazione che nei confronti di NOME COGNOME, indagato, in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per il reato di cui all’art. 603 bis cod. pen., il cui profitto era stato, stando alla contestazione provvisoria quantificato in “non meno di C 110.000”, è stato disposto il sequestro preventivo
di sedici veicoli a moye allo stesso intestati unitamente a quattro autovetture nella titolarità della società per un valore complessivo di C 254.800, beni che tuttavia, in accoglimento dell’istanza dello stesso indagato, sono stati sostituiti con un’unità immobiliare di sua proprietà del valore stimato in C 250.000 con provvedimento reso dal Tribunale del Riesame in data 27.4.2022. Tale ordinanza è stata annullata dalla Quarta Sezione di questa Corte con sentenza pronunciata in data 25.10.2022 in ordine al quantum del profitto attinto dal sequestro essendosi ritenuto che, al di là delle somme erogate motu proprio dal ricorrente al personale dipendente da inquadrarsi nell’ambito della restituzione e perciò da calcolarsi in conformità al contratto di lavoro, il profitto confiscabile costituisca un’entità a sé stant determinare la quale concorrono – trattandosi del vantaggio economico derivante in via immediata e diretta dalla commissione dell’illecito – le somme non corrisposte ai lavoratori che abbiano effettuato prestazioni lavorative al di fuori de contratto in condizioni di sfruttamento. È stato conseguentemente rilevato il vizio motivazionale non avendo il provvedimento impugnato chiarito come il maggior importo attinto dalla misura cautelare rispetto all’importo di C 110.000 indicato nell’editto accusatorio si rapporti alle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, n specificato, nel far riferimento anche lavoratori diversi dalle persone offese, accezione quest’ultima nella quale andavano identificati i soggetti indicati nel capo di imputazione, se si trattasse di dipendenti sottopagati per i quali ricorressero le condizioni di sfruttamento di cui all’art. 603 bis cod. pen..
Ciò premesso, deve rilevarsi come il provvedimento in esame si limiti a stigmatizzare come nel frattempo sia intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio del Costamagna, formalizzata dal PM in data 14.11.2022, dove il capo di imputazione indica quali persone offese una pluralità indeterminata di soggetti, oltre all’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del quale l’RAGIONE_SOCIALE ha calcolato quale importo complessivo delle somme non versate a titolo retributivo in C 448.292, reputando come tale somma fosse di per sé ampiamente superiore al valore di C 250.000 dell’immobile sequestrato.
Orbene, non può ritenersi che il giudice del rinvio abbia integrato con tale argomentare le carenze segnalate dalla pronuncia rescindente, prestando pertanto apertamente il fianco alle censure difensive in ordine all’assunta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. .
Va, invero, in primo luogo rilevato come la mera richiesta di rinvio a giudizio, cui non risulta abbia fatto seguito alcun ulteriore provvedimento, non contenga alcun vaglio dell’ipotesi accusatoria da parte del giudice, onde trattasi di un elemento sopravvenuto soltanto di parte, e comunque contenente elementi nuovi rispetto alla contestazione iniziale. Inoltre, neppure facendosi riferimento a detta richiesta, che secondo quanto afferma lo stesso Tribunale del riesame riguarda una pluralità indeterminata di persone, può ritenersi chiarito a quali dipendenti si
riferiscano le somme ulteriori rispetto all’importo indicato nell’imputazione originaria, in relazione alla quale è stato disposto il sequestro finalizzato all confisca, e dunque se si tratti di persone diverse da quelle offese dal reato, né soprattutto se detti importi si rapportino alle condizioni di sfruttamento praticate dal datore di lavoro, nulla evincendosi sotto tale profilo dalle minori somme, correlate alle giornate lavorate, dichiarate all’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del quale è ipotizzato il diverso reato di truffa aggravata. Deve infatti essere sottolineato che l’elemento costitutivo del reato in contestazione è costituito da un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale, essendo necessario che le somme non corrisposte si colleghino alle condizioni di sfruttamento relative alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, quali quelle elencate dal secondo comma dell’art. 603 bis cod. pen..
Ove, infatti, si consideri che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito dal vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, non può ritenersi che la motivazione resa dai giudici del rinvio offra l’evidenza del nesso di diretta derivazione causale tra il delitto in esame e il profitto monetario in relazione al maggiore importo attinto dalla misura cautelare rispetto a quello indicato nell’imputazione originaria.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – Sezione Riesame, restando gli ulteriori profili di censura assorbiti
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi dell’art. 324, quinto comma cod. proc. pen.
Così deciso il 25.5.2023