Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28478 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28478 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Scorrano il 01/06/1981
avverso l ‘ ordinanza del 11/03/2025 del Tribunale di Lecce udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, adito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 17.340 euro.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando un unico, articolato motivo di annullamento
per violazione di legge e difetto di motivazione. Nella prospettazione difensiva la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente sia in ordine alla valutazione d ell’ attualità e concretezza del pericolo di dispersione del denaro sia in ordine alla qualificazione nella somma in sequestro come profitto del reato, tenuto conto che i fatti di reato sono avvenuti tra il maggio 2020 e il maggio 2021.
Disposta la trattazione orale su istanza della difesa, il difensore non è comparso e ha inviato una nota, pervenuta dopo la conclusione della camera di consiglio, con cui ha rassegnato le proprie conclusioni, che non possono essere valutate perché tardive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dall’ordinanza impugnata emerge che il ricorrente è sottoposto a misura cautelare per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In sede di esecuzione della misura cautelare, la polizia giudiziaria, in una parete attrezzata all’interno della sua abitazione, ha rinvenuto due involucri in plastica trasparente e una busta di carta di colore bianco contenenti banconote di vario taglio per un valore complessivo pari ad euro 17.340. Tale somma è stata sottoposta a sequestro preventivo.
Il Tribunale per il riesame, richiamando l’informazione provvisoria relativa a Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, COGNOME, Rv. 287756 (la cui motivazione non erano ancora stata depositata al momento della decisione), ha premesso che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. Ha, quindi, ritenuto che la somma rinvenuta sia qualificabile come profitto del reato in ragione del quadro indiziario risultante dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale, da cui emerge che il ricorrente, che svolgeva anche il ruolo di cassiere nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui faceva parte, aveva disponibilità di ingentissime somme di denaro, certamente superiori a quella sequestrata.
Quanto al periculum, il Tribunale, richiamando le Sezioni unite (sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 -01, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del
giudizio), ha ritenuto sussistente il concreto pericolo che la somma di denaro, ove restituita all’indagato, possa essere dispersa, tenuto conto della spregiudicatezza da lui dimostrata nel compiere gravi condotte e della sua appartenenza a un’associazione avente plurimi contatti internazionali, grazie ai quali potrebbe facilmente trasferire la somma di denaro anche all’estero.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle censure dedotte con il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2025.