Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40323 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza in data 09/02/2024 del Tribunale di Pistoria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo in accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, l’annullamento senza rinvio con restituzione del bene all’avente diritto
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 9 febbraio 2024 il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’appello cautelare proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro dell’immobile da parte dell’aggiudicatario.
La ricorrente lamenta la violazione di legge e di norme processuali perché aveva subìto il sequestro dell’immobile che si era aggiudicata all’asta (primo motivo) e chiede di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011 in rferimento agli art. 3, 25, 27, 41 e 42 Cost. (secondo motivo).
3. Il Procuratore generale nella sua requisitoria sostiene che la trascrizione del sequestro preventivo per il reato tributario in data successiva alla trascrizione del pignoramento immobiliare deve recedere dinanzi a questa per il principio della priorità temporale. Pertanto, ritiene che il ricorso sia fondato e che il bene acquistato vada restituito alla RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ pacifico in fatto che il decreto di trasferimento dell’immobile da parte del giudice dell’esecuzione civile sia avvenuto in data successiva alla trascrizione del decreto di sequestro preventivo penale di cui la ricorrente ha chiesto la revoca. La difesa ha chiesto di valorizzare non la data del decreto di trasferimento bensì quella della trascrizione del pignoramento immobiliare perché anteriore rispetto alla trascrizione del decreto di sequestro preventivo. Il Tribunale ha correttamente risposto che, però, al momento della trascrizione del decreto di sequestro preventivo e prima della trascrizione del decreto di trasferimento era entrato in vigore l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nella parte in cui – secondo periodo del comma 1-bis dispone che in caso di sequestro preventivo emesso a norma dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. si applicano le disposizioni del Testo Unico Antimafia e in particolare l’art. 55 secondo cui, in seguito al sequestro, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Il testo del comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., vigente al momento della trascrizione del sequestro preventivo, così recita: 1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei RAGIONE_SOCIALE. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del cita decreto legislativo. Pertanto, non vi è dubbio che vi sia una prevalenza del sequestro penale e degli interessi pubblici a esso sottesi rispetto alla mera aspettativa civilistica a ottenere il decreto di trasferimento dopo l’aggiudicazione nella procedura esecutiva individuale o concorsuale. Va aggiunto che, in tema di confisca ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l’inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e confiscati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli arti. 52 e 55 (tra le più recenti, Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, dep. 2021, Intesa San Paolo, Rv. 282275-01). Per questo motivo, non si ravvisano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, dal momento che la scelta normativa di preferenza del sequestro penale rispetto al pignoramento civile è giustificata da interessi pubblicistici ritenuti prevalenti, scelta che non è sindacabile perché comunque il sistema appronta degli strumenti di tutela del terzo di buona fede, eventualmente pregiudicato. La giurisprudenza segnalata dal Procuratore generale nella sua requisitoria, a sostegno della tesi della ricorrente, a esempio sentenza Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, Manente, Rv. 282140-02, che mutua l’impostazione della giurisprudenza civile, Sez. 3, n. 28242 del 2020, Rv. 659887 – 01, appare superata dall’evoluzione normativa, secondo cui il conflitto tra misure cautelari civili e misure cautelari penali (ivi comprese quelle di prevenzione) sia deciso non sulla base del criterio temporale bensì sulla base della graduazione degli interessi da tutelare, per cui prevalgono sempre le prime sulle seconde. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., che rinvia al modello delineato dell’art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, disciplina in modo omogeneo e unitario l’esecuzione di tutti i sequestri penali, tra cui quelli tributari. Nello stesso senso, devesi leggere anche l’evoluzione normativa del Codice della crisi e dell’insolvenza che ha espressamente previsto all’art. 373 d.lgs. n. 14 del 2019, a decorrere dal 15 luglio 2022, la prevalenza della misura cautelare penale sui RAGIONE_SOCIALE già appresi alla procedura concorsuale. Peraltro, l’eventualità che all’aggiudicazione non segua il decreto di trasferimento non è sconosciuta neanche al codice di procedura civile che contempla, a esempio all’art. 586 cod. proc. civ., la possibilità che il giudice sospenda la vendita fino al decreto di trasferimento se il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto. Pertanto, fino al decreto di trasferimento, l’aggiudicatario non acquista la proprietà del bene staggito ma solo un’aspettativa, rimanendo esposto sia a rischi di tipo naturalistico che di tipo giuridico. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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