Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1663 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di NOMECOGNOME nato a Agropoli il 04/08/1989
avverso la ordinanza del 17/06/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, a seguito di istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23.05.2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale avente ad oggetto l’immobile sito in Montecorvino Pugliano ai nn. 36 e 38 della Statale 18, in relazione ai reati di cui ai capi 2 (art. 393 cod. pen.) e 3 (art. 633 cod. pen.), ha rigettato l’istanz rimettendo al giudice civile, individuato nel Tribunale di Salerno, la decisione sulla titolarità del diritto di proprietà del predetto immobile.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. avendo il Tribunale erroneamente devoluto la questione sulla proprietà pur avendo rigettato l’istanza di riesame.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. avendo devoluto la decisione sulla proprietà dell’immobile nonostante non vi fosse alcuna consistente questione a riguardo essendo intervenuta sulla vicenda civilistica decisione della Cassazione a seguito della quale i signori Salerno omettevano di riassumere la causa dinanzi alla Corte di appello di Salerno, segno della loro volontà di rinunciare alla controversia.
2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla omessa valutazione di punti decisivi riguardanti il fumus delicti a seguito delle allegazioni difensive (dichiarazioni COGNOME e COGNOME, denuncia di NOME COGNOME).
2.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 393 cod. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ragion fattasi.
2.5. Con il quinto motivo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e art. 633 cod. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di occupazione abusiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’ordinanza impugnata, sulla premessa di dover verificare – prima del vaglio delle contestazioni cautelari – il titolo di proprietà dell’immobile sequestrato, sull scorta della vicenda civilistica intervenuta tra i Di Lorenzo e i Salerno volta all’accertamento del diritto di proprietà sullo stesso immobile, ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi previste dagli artt. 263, comma 3, e 324, comma 8, cod. proc. pen., ritenendo attuale la controversia su detto titolo ed a tale rilievo ha fatto conseguire senz’altro il rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dal ricorrente.
Ritiene questa Corte che l’assunto posto a base del provvedimento impugnato non possa essere condiviso, trovando fondamento le censure mosse dal ricorrente nei primi tre convergenti ed assorbenti motivi di ricorso.
Non è, invero, pertinente il riferimento della ordinanza, a sostegno della propria decisione, al principio per il quale in tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto, ai sensi dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest’ultimo, mantenendo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Rv. 283173) in quanto, dalla sua motivazione peraltro riportata dallo stesso provvedimento impugnato – si evince che tale rinnessione è correlata alla ipotesi in cui occorra disporre il dissequestro, non essendo espressa da tale decisione alcuna pregiudiziale obbligatoria in materia. Invero, la decisione spiega che «L’art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l’art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell’individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia l decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro. Secondo il condivisibile e prevalente orientamento di questa Corte, in tema di restituzione delle cose sequestrate, il giudice penale procedente, ove accerti l’esistenza di una contestazione/controversia sulla proprietà di esse, pur in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile (come si trae dall’indicazione da parte dell’art. 263 cod. proc. pen. del giudice a cui essa è devoluta, che presuppone la non necessarietà della già intervenuta instaurazione
della lite), non gode di alcuna discrezionalità, potendo unicamente rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta contestazione/controversia, e mantenere nel frattempo il sequestro (Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, Rv. 277935; Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Rv.260318)».
La portata dell’obbligo previsto dall’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., peraltro, è stata già chiaramente espressa da Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019, COGNOME, Rv. 275348 affermando che, in tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame è tenuto a devolvere al giudice civile l’eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all’annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare e, in applicazione del principio, la Corte ha disatteso il motivo di ricorso inteso a censurare la mancata applicazione dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen. per la soluzione della controversia proprietaria incidente, nella prospettazione difensiva, sulla configurabilità delle fattispecie ipotizzate nel provvedimento cautelare confermato dal tribunale. E’ stato spiegato dalla decisione che la disposizione dell’art. 324 comma 8 c.p.p. deve essere «coordinata con quelle di cui al settimo comma dello stesso articolo e di cui al terzo comma dell’art. 263 c.p.p., ricavandosene il principio per cui il giudice del riesame è tenuto a devolvere a quello civile l’eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente qualora intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all’annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare. Conclusione che peraltro è agevole raggiungere anche solo considerando l’obbligo di mantenimento del sequestro previsto dallo stesso comma ottavo dell’art. 324 cod. proc. pen. nelle more della decisione del giudice civile. Avendo invece il Tribunale rigettato l’istanza di riesame e mantenuto il sequestro, non gravava sul medesimo alcun onere di devoluzione, trovando applicazione la regola generale prevista dall’art. 2 c.p.p., che legittima il giudice penale ad esprimersi – peraltro con valore meramente incidentale – su tutte le questioni pregiudiziali alla sua decisione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Non rileva, ai fini della presente decisione, il contrasto esistente in sede di legittimità, ove si debba procedere alla restituzione del bene, in ordine al presupposto richiesto per la remissione della questione al giudice civile. A tal riguardo, un orientamento maggioritario ritiene sufficiente la mera potenzialità dell’insorgere di una lite civilistica (Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Rv. 260318; da ultimo, Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283173), quello minoritario ritiene necessaria la effettiva pendenza di una causa civile (Sez. 2, n. 26914 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 255747).
Invero, tale questione assume rilevanza solo successivamente alla risoluzione del tema, devoluto a questo Collegio, riguardante i poteri e gli obblighi incombenti sul Tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo di un bene in ordine al quale si controverta della titolarità, segnatamente, in ordine alla valutazione dei presupposti del vincolo cautelare su tale bene e solo nel caso in cui, ritenendo insussistenti detti presupposti, si debba pervenire all’annullamento del vincolo imposto.
Secondo questo Collegio, quindi, non può essere seguito il più risalente orientamento, condiviso anche dalla coeva dottrina, secondo il quale in tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà ai sensi dell’art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., il Tribunale del riesame, accertata tale contestazione, non ha alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del processo, ma deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro, sicché è ultronea ogni pronuncia sulla legittimità o meno del sequestro stesso, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale (Sez. 3, n. 2468 del 18/11/1993, dep. 1994, Magni, Rv. 196777; conf. Sez. 3, n. 41879 del 11/10/2007, COGNOME, Rv. 237940).
Invero, osta al principio affermato la fondamentale regola dell’art. 2 cod. proc. pen. secondo la quale il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, essendo tale decisione incidentale, segnatamente – per quanto in questa sede rileva – quella riguardante una questione civile, priva di efficacia vincolante in ogni altro processo. Non può essere individuata, quale previsione derogatoria di tale regola, quella prevista dall’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., riguardante – come si è spiegato – il diverso piano riguardante la prospettiva di restituzione del bene, conseguente all’annullamento del vincolo cautelare.
Deve, quindi, essere affermato il seguente principio: «in tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame, ai sensi dell’art. 2 cod. proc. pen., decide in via incidentale le questioni sulla titolarità del bene oggetto del sequestro rilevanti ai fini della sussistenza dei presupposti del vincolo cautelare ed è tenuto a devolvere al giudice civile, ai sensi dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., l’eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla e cioè nel caso in cui proceda all’annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare Il Tribunale del riesame».
Cosicché incombeva al Tribunale del riesame il giudizio sui presupposti della cautela reale, segnatamente su quella del fumus commissi delicti in ordine ai reati ipotizzati, sulla base degli elementi a sua disposizione e tenendosi anche conto
della rilevata estinzione della controversia civile intervenuta tra le parti in ordin alla titolarità del bene, non potendo la stessa essere devoluta in via pregiudiziale al giudice civile, rigettando la istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. Iroc. pen. Così deciso il 13/11/2024.