Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8752 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8752 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale DI AVELLINO
nei confronti di:
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/11/2025 del Tribunale di Avellino
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
AVV_NOTAIO con note scritte concludeva per l’inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale per le misure cautelari reali di Avellino, chiamato a valutare la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo che aveva colpito i beni di NOME COGNOME indagato per i reati di cui agli artt. 416, 648ter .1., 640bis cod. pen. rilevava la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora , elemento necessario per giustificare l’anticipazione degli effetti ablativi della confisca. Ritenuta assorbita ogni ulteriore doglianza, il
Tribunale annullava il decreto impugnato.
2.Contro tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica di Avellino, a mezzo del suo Sostituto, deducendo:
2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel provvedimento annullato il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato conto dell’esistenza del pericolo cautelare, rilevando che il provento dei reati contestati avrebbe potuto essere facilmente disperso. Il pubblico ministero ricorrente rilevava che la capacità di dispersione del NOME sarebbe stata anche provata dalle indagini effettuate poiché, a fronte di un profitto ingente, il NOME era stato sorpreso con la disponibilità di una somma esigua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1.Il Collegio riafferma che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può ‘ integrare ‘ l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il Tribunale per il riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265365 – 01).
Pertanto, non è consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, solo nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 – 01).
1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo ‘impeditivo’ disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, sia in relazione a l sequestro preventivo ‘ anticipatorio della confisca ‘ disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (pagg. 33 e 44 del decreto di sequestro preventivo).
Pertanto il Tribunale ha illegittimamente ritenuto inesistente la motivazione in ordine al periculum in mora omettendo, altresì, di attivare i suoi poteri integrativi.
L ‘ ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME