Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39148 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lucca il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e del provvedimento del Gip del 1/3/2024;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/04/2024, il Tribunale di Lucca rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 01/03/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in relazione a plurimi reati di cui all’art. 10-b d.lgs 74/2000.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 per omessa motivazione in ordine alla individuazione del profitto del reato.
Argomenta che, ove venga richiesto dal Pm e disposto dal Giudice della cautela il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (sia in via principale che in via subordinata al sequestro diretto), l’accertamento sommario sullo stato patrimoniale della persona giuridica, asseritamente destinataria del profitto derivante dal reato tributario, deve precedere la richiesta cautelare, non potendosi demandare tale onere al PM nella successiva fase esecutiva; nella specie, alcuna motivazione in ordine a tale aspetto emergeva sia nella domanda cautelare del Pm sia soprattutto nel decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari; infatti, solo successivamente all’emanazione del provvedimento cautelare e, dunque, in fase esecutiva, il Pm aveva delegato la Guardia di Finanza a svolgere un accertamento sullo stato di capienza patrimoniale della società RAGIONE_SOCIALE; nonostante specifico motivo di gravame sul punto, il Tribunale del riesame non aveva esposto alcuna motivazione ma si era limitato a rilevare che lo stato di incapienza della società in questione era stato accertato nella fase esecutiva del provvedimento cautelare reale.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Lamenta che il Tribunale del riesame aveva erroneamente esercitato il proprio potere integrativo ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod.proc.pen., in quanto nel decreto di sequestro preventivo era stata del tutto omessa la motivazione in ordine al periculum in mora; rimarca che il potere di integrare la motivazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare non può essere esercitato in caso
di motivazione totalmente assente che determina la nullità del provvedimento genetico.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000.
Lamenta che il Tribunale del riesame aveva, comunque, errato nel valutare come sufficiente l’accertamento svolto dal PM circa l’incapienza della società di cui il ricorrente era legale rappresentante e, quindi, come legittima l’ablazione dei beni personali del COGNOME; l’accertamento patrimoniale svolto dall’Ufficio di Procura era apparente in ragione della totale assenza di indagini, in quanto lo stato di liquidazione di una società non comporta alcun automatismo circa lo stato di incapienza della stessa e non è di per sé ostativo ad un’ablazione dell’attivo patrimoniale.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 10-bis dlgs 74/2000 di cui al capo A) dell’incolpazione provvisoria ed eccessività della somma sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Lamenta che nonostante il reato contestato al capo A) era prescritto il Giudice per le indagini preliminari aveva sottoposto a sequestro anche il relativo profitto; espone che il motivo non era stato sollevato con i motivi di riesame, ma involgendo un profilo di illegalità della pena, in ragione del carattere sanzionatorio dell confisca per equivalente, può essere rilevato d’ufficio.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva il Collegio che risulta fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze proposte il secondo motivo ricorso.
Il Tribunale del riesame di Lucca non ha applicato il principio di diritt affermato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281848, secondo cui «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni
per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)».
Va ricordato che, come già ritenuto da Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, COGNOME, i principi affermati dalla predetta sentenza sono applicabili anche al sequestro preventivo facoltativo finalizzato alla confisca per equivalente disposto ex artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, pur avendo tale confisca natura sanzionatoria, perché sono sempre eseguiti in base all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la sentenza COGNOME, la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l’apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Tale ratio è comune anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché lo scopo è sempre l’apprensione dei beni, prima della condanna, costituenti il profitto, pur se per equivalente.
E le Sezioni Unte hanno anche chiarito che nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o, invece, come facoltativa: e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili.
Le Sezioni Unite hanno sottolineato, al riguardo, il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen., che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l’effettività delle statuiz relative al “pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 – 01). Del resto, ricordano le Sezioni Unite, anche in tema di sequestro impeditivo di cui al primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., è stata sottolineata la rilevanza della necessità di evitare che 41 trascorrere del tempo
possa pregiudícare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223722 – 01), potendosi ricavare da ciò un’ulteriore conferma, in AVV_NOTAIO, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l’onere motivazionale al solo aspetto del fumus, finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale.
In definitiva, si è evidenziato che è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio AVV_NOTAIO cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
Nella specie, come risulta dalla lettura del provvedimento genetico, allegato in copia al ricorso, risulta del tutto omessa la motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora, in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite COGNOME.
A fronte di un una totale carenza di motivazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ravvisare, dunque, il vizio radicale del provvedimento genetico, annullandolo come richiesto nel gravame, senza poter provvedere ad un intervento integrativo (peraltro, in maniera erronea, attraverso il richiamo alla qualificazione formale della confisca come obbligatoria). Non è, infatti, consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789 – 01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 – 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596 – 0).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, così come il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Lucca il 01/03/2024, con dissequestro e restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del 1 marzo 2024 e ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto
in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen. Così deciso il 02/07/2024