Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3181 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3181 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARONIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, c del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME con requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Messina resping richiesta di riesame del decreto del 10 giugno 2023 con il quale il Giudice per le i preliminari presso il Tribunale di Patti disponeva (a) il sequestro “preventivo” delle e dei rapporti finanziari nella disponibilità di NOME COGNOME per l’importo 262.346,61 e, in caso di incapienza, dei beni immobili, mobili registrati, mobili, finanziari e quote societarie di proprietà dello stesso, sino a concorrenza del me importo in relazione al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., (b) al sequestro “i dei “diritti di aiuto” nella disponibilità del predetto.
NOME COGNOME è indagato per il reato di truffa aggravata continuata ai dell’Unione europea riconducibile a diverse domande di contributi relative alle eroga del periodo 2017-2022 con condotte consumate dal febbraio 2021 al febbraio 2023 (da del primo ed ultimo accredito finanziamenti ricevuti).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (ad 640-bis cod. pen.): la motivazione sul fumus commissi delicti sarebbe apparente in quanto fondata su deduzioni investigative prive di riscon inoltre il sequestro dei “titoli d’aiuto” sarebbe illegittimo in quanto eccedente ri somma da vincolare;
2.2. violazione del regolamento CE 1305/ 2013: la particella GLYPH n. 50 del foglio 27 oggetto di contestazione non avrebbe influito sui pagamenti dei contributi europ quanto la stessa (a) era condotta in affitto con dichiarazione unilaterale, (b) era c (c) era stata in anomalia per l’anno 2015, in quanto bloccata da RAGIONE_SOCIALE; la stessa, p non avrebbe influito neanche nella distribuzione dei titoli avvenuta nel 2018.
Si allegava, inoltre, che la superficie della particella non sarebbe stata utilizzata per il pagamento dei contributi per i quali sarebbe stato chiesto un “intervento non a prem
2.3.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): il riconoscimento della suss del periculum in mora sarebbe insussistente in quanto fondato su mere deduzioni investigative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze eme materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sos del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coere completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario l seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Se Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), è stato ulteriorm sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.2593 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chi 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
1.2. GLYPH Tanto premesso, il collegio rileva che il primo motivo di ricorso conte genericamente la valutazione in ordine al fumus commissi delicti, deducendo la omessa
considerazione le allegazioni difensive, senza precisare quali fossero le spe omissioni, ma soprattutto, senza indicare quale fosse la loro rilevanza decisi valutazioni in ordine alla gravità indiziaria posta a sostegno del vincolo.
Si tratta dunque di motivo inammissibile.
Nella premessa del ricorso si deduce, tuttavia, anche che il sequestro dei “t aiuto” sarebbe illegittimo in quanto eccederebbe il profitto confiscabile: tale do come ritenuto anche dal tribunale, è manifestamente infondata in quanto il sequ dei titoli era stato effettuato ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. pertanto, una finalità “impeditiva”, diversa da quella che caratterizza il s funzionale a preservare i beni oggetto di futura confisca che, invece, informa il se previsto dall’art. 321, comma 2 cod. proc. pen. (pag. 2 del provvedimento impugnato
1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quan deduce violazioni di legge, ma si risolve nella richiesta di una integrale rivaluta compendio indiziario, senza indicare “violazioni di legge” decisive per la valutazion sussistenza del fumus commissi delicti.
In ordine agli oneri motivazionali dei giudici della cautela, il collegio riaffer fumus commissí delicti per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indi che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’ind (tra le altre: Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 – 01)
Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale, GLYPH nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, GLYPH ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza d quadro indiziario posto a sostegno della cautela contestata: segnatamente il tri riteneva (a) che NOME COGNOME aveva disconosciuto di avere mai concesso al ricorr il terreno oggetto delle contestazioni, (b) che il ricorrente aveva addotto unilaterale del contratto di affitto, utilizzando una terminologia impropria, atte disponibilità di un bene può acquisirsi senza formalità, ma pur sempre con l’accor proprietario, sicché si confondeva la dichiarazione unilaterale ricognitiva emessa fiscali con l’accordo contrattuale, (c) e che, quanto al mancato utilizzo della contestata nelle domande di aiuto, le allegazioni difensive non fossero persua quanto era intrinsecamente contraddittorio denunciare falsamente a fini fiscali l’es di un contratto non stipulato, se non si intendeva per farne uso effettivo; si af inoltre, che la particella contestata – diversamente da quanto dedotto dalla dife era stata indicata nelle domande come “non a premio” (pag. 2 del provvedimen impugnato)
Infine, il tribunale, legittimamente, rilevava che la falsificazione anche di uno contratti sui quali si basava la richiesta di contributo era sufficiente a determinar
dell’intera somma concessa (Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268853), il che giustificava un sequestro preventivo nella misura disposta (pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).
1.3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale riteneva l’esistenza del periallum in mora rilevando come l’attività criminosa fosse proseguita per oltre dieci anni, sicché era necessario imporre un vincolo cautelare sul profitto lucrato per garantire l’effetto ablatorio in fase cognizione.
Anche in questo caso il provvedimento si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023
L’estensore
Il Presiden