Sequestro Preventivo e Riciclaggio: I Criteri della Cassazione per la Motivazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui requisiti di motivazione per l’adozione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, specialmente in relazione al reato di riciclaggio. La pronuncia sottolinea come, in determinati contesti, il pericolo di dispersione del bene (il cosiddetto periculum in mora) possa essere desunto dalla natura stessa del bene e dalle attività svolte dagli indagati, senza necessità di una trattazione esplicita e separata.
I Fatti del Caso: Un Sequestro di Denaro Contante
Il caso trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa nei confronti di due soggetti, indagati per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). L’oggetto del sequestro era una somma di denaro contante.
Il provvedimento veniva confermato in sede di riesame. Gli indagati, tuttavia, decidevano di ricorrere per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A loro avviso, l’ordinanza del Tribunale del riesame era totalmente carente nella spiegazione delle ragioni che rendevano necessario e urgente il sequestro, ovvero il periculum in mora, rendendo così incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito dai giudici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la piena legittimità del sequestro operato. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, chiarendo che la motivazione, sebbene non esplicitamente dedicata al periculum, era comunque sufficiente, coerente e desumibile dal complesso del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni sul sequestro preventivo: Analisi della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali: la natura del bene sequestrato e l’attività contestata agli indagati, e i limiti intrinseci del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali.
La Fungibilità del Denaro e l’Attività Professionale
Il primo punto chiave della motivazione risiede nell’interpretazione del decreto di sequestro. Secondo la Cassazione, il Tribunale del riesame aveva correttamente colto che la necessità di anticipare la futura confisca emergeva chiaramente da due elementi:
1. La fungibilità del denaro: Il denaro contante è, per sua natura, un bene facilmente occultabile e trasferibile, il che rende intrinseco il pericolo di dispersione.
2. L’attività professionale degli indagati: Gli indagati erano coinvolti in un’attività professionale di trasferimento di liquidità all’estero (money transfer), nel cui ambito si ipotizzava la commissione del delitto di riciclaggio. Questa specifica attività, secondo la Corte, è un elemento decisivo che rafforza la presunzione del pericolo di dispersione dei fondi.
La Corte ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’onere di motivare il periculum è assolto quando il provvedimento spiega perché, durante il processo, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. In questo caso, la combinazione di denaro contante e attività di money transfer era più che sufficiente a soddisfare tale requisito.
I Limiti del Ricorso per Cassazione
Il secondo argomento, di natura processuale, riguarda i limiti del giudizio di legittimità in materia di sequestri. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 325 del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge.
Ciò significa che non è possibile censurare la coerenza logica o la completezza della motivazione, a meno che essa non sia talmente carente, contraddittoria o manifestamente illogica da tradursi in una violazione di legge. Nel caso di specie, la critica degli imputati si concentrava sulla tenuta logica del provvedimento, un profilo non sindacabile in quella sede.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La sentenza ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica: nel valutare la legittimità di un sequestro preventivo, la motivazione sul periculum in mora non deve essere necessariamente formale o esplicita. Può essere implicitamente contenuta nella descrizione dei fatti, nella natura del bene e nel contesto criminale ipotizzato. Per i reati come il riciclaggio, dove l’oggetto materiale è spesso il denaro e l’attività consiste nel suo trasferimento, il pericolo di dispersione è considerato in re ipsa, ovvero connaturato alla situazione stessa. Questa pronuncia consolida gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria per contrastare efficacemente i reati economici, assicurando che i proventi illeciti non vengano sottratti alla giustizia durante le lungaggini del processo.
È necessario che un provvedimento di sequestro preventivo spieghi dettagliatamente il ‘periculum in mora’?
Non sempre. Secondo la Cassazione, l’onere di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento spiega perché il bene potrebbe essere disperso o alienato. Nel caso di denaro contante, la sua fungibilità e l’esistenza di un’attività professionale di trasferimento fondi all’estero sono considerati elementi sufficienti a dimostrare tale pericolo, senza bisogno di una trattazione separata.
Quali sono i limiti di un ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di sequestro preventivo?
Il ricorso è consentito solo per ‘violazione di legge’, come stabilito dall’art. 325 del codice di procedura penale. Non è possibile contestare la coerenza o la completezza della motivazione, a meno che il vizio non sia così grave da equivalere a una violazione di una norma di legge. La semplice critica alla tenuta logica non è ammessa.
Un’attività di ‘money transfer’ può da sola giustificare un sequestro preventivo per riciclaggio?
La sentenza chiarisce che lo svolgimento di un’attività professionale di trasferimento di liquidità all’estero, nel contesto di un’ipotesi di reato di riciclaggio, è un argomento fondamentale. Questo elemento, unito alla natura fungibile del denaro, è considerato sufficiente a giustificare la necessità del sequestro per anticipare gli effetti di una futura confisca.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME nato in Pakistan il 10/10/1993 NOME COGNOME nato in Pakistan il 07/05/1988
avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Massa, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa in data 13 marzo 2025, che aveva disposto, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME il sequestro preventivo di somme di denaro in contanti in relazione al reato di cui all’art. 648bis cod. pen.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo del proprio comune difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui
lamentano la mancanza nella motivazione del Tribunale dei requisiti minimi di coerenza e completezza, così da rendere asseritamente incomprensibile il percorso logico posto a fondamento dell’ordinanza in punto di periculum in mora . Questa totale carenza argomentativa non potrebbe essere superata dalla successiva integrazione in sede di riesame. In ogni caso, non potrebbe dirsi sufficiente il richiamo all’attività di money transfer svolta dai ricorrenti.
I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi non consentiti.
Invero, il Tribunale, semplicemente interpretando l’effettiva portata esplicativa del decreto di sequestro (quindi, avendo presenti passaggi esplicativi tutt’altro che assent i o apparenti), nota come, dal complessivo ordito motivazionale, la necessità di anticipare l’ablazione della futura confisca emerga nitidamente, sulla scorta del condivisibile argomento che fa leva non solo sulla fungibilità del denaro, ma soprattutto sullo svolgimento da parte degli indagati di un’attività professionale di trasferimen to di liquidità all’estero, nell’ambito della quale si ipotizza peraltro la commissione del delitto di riciclaggio.
La conclusione è pienamente coerente con il consolidato orientamento di legittimità (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, secondo cui tale onere argomentativo può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).
Per il resto, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede i profili di censura diretti in concreto a contestare semplicemente la tenuta logica della motivazione; le stesse serrate critiche ai singoli passaggi evidenziano, peraltro, la sua tangibile consistenza grafica e argomentativa.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, a i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 giugno 2025.