Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Massa, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa in data 13 marzo 2025, che aveva disposto, nei confronti di NOME e NOME, il sequestro preventivo di somme di denaro in contanti in relazione al reato di cui all’art. 648bis cod. pen.
Ricorrono per cassazione NOME e NOME, a mezzo del proprio comune difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui
lamentano la mancanza nella motivazione del Tribunale dei requisiti minimi di coerenza e completezza, così da rendere asseritamente incomprensibile il percorso logico posto a fondamento dell’ordinanza in punto di periculum in mora . Questa totale carenza argomentativa non potrebbe essere superata dalla successiva integrazione in sede di riesame. In ogni caso, non potrebbe dirsi sufficiente il richiamo all’attività di money transfer svolta dai ricorrenti.
I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi non consentiti.
Invero, il Tribunale, semplicemente interpretando l’effettiva portata esplicativa del decreto di sequestro (quindi, avendo presenti passaggi esplicativi tutt’altro che assent i o apparenti), nota come, dal complessivo ordito motivazionale, la necessità di anticipare l’ablazione della futura confisca emerga nitidamente, sulla scorta del condivisibile argomento che fa leva non solo sulla fungibilità del denaro, ma soprattutto sullo svolgimento da parte degli indagati di un’attività professionale di trasferimen to di liquidità all’estero, nell’ambito della quale si ipotizza peraltro la commissione del delitto di riciclaggio.
La conclusione è pienamente coerente con il consolidato orientamento di legittimità (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, secondo cui tale onere argomentativo può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).
Per il resto, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede i profili di censura diretti in concreto a contestare semplicemente la tenuta logica della motivazione; le stesse serrate critiche ai singoli passaggi evidenziano, peraltro, la sua tangibile consistenza grafica e argomentativa.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, a i sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 giugno 2025.