Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7721 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7721 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Noia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/03/2025, il Tribunale di Firenze annullava il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e 8 d.lgs 74/2000 emesso in data 30/12/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti ed ordinava il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto; confermava nel resto il decreto impugnato e, quindi, per quanto rileva in questa sede, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla riconosciuta qualità di partecipe in capo al ricorrente in assenza dei requisiti previsti dall’art. 416 cod.pen.
Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto il ricorrente partecipe dell’associazione criminosa di cui al capo A) dell’imputazione provvisoria, come consulente del lavoro per le società riconducibili al sodalizio, valorizzando il contenuto indiziante delle conversazioni intercettate ed affermando che dalle stesse sarebbe emersa la piena consapevolezza del COGNOME circa il meccanismo fraudolento congegnato dall’organizzazione criminale nonchè il suo contributo a mezzo della prestazione di consulenze illegali per il raggiungimento degli scopi dell’associazione; lamenta che il Tribunale era incorso in una erronea applicazione dell’art. 416 cod.pen., perché aveva valorizzato, quale contributo alla realizzazione del programma criminoso, il suggerimento dato dal ricorrente, a seguito di controllo fiscale, di far ricorso ad un avvocato penalista o tributarista, condotta di carattere professionale e non penalmente rilevante; inoltre, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le analitiche osservazioni difensive contenute nella memoria depositata in sede di riesame, con le quali si erano confutati gli elementi indizianti richiamati nel provvedimento genetico.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla lesione del principio di proporzionalità.
Argomenta che il Tribunale aveva rigettato l’istanza difensiva subordinata con la quale si chiedeva la rimodulazione del sequestro per equivalente nei limiti del profitto eventualmente riferibile alle sole società per le quali il ricorrente aveva prestato la sua attività di consulente del lavoro, con argomentazioni erronee, affermando che nei reati tributari plurisoggettivi è legittima la responsabilità
patrimoniale per l’intero in base alla funzione restitutoria della confisca per equivalente, in contrasto con l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite Massini.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora.
Argomenta che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla sussistenza del periculum in mora, se non in maniera apparente , con argomentazioni generiche ed inconferenti rispetto alla posizione del ricorrente, il quale, dopo aver ricevuto la notifica di proroga del termine delle indagini preliminari, recideva ogni rapporto professionale con le società di cui era consulente del lavoro senza mai provare a disperdere il suo ingente patrimonio personale; in assenza di una motivazione puntuale ed attualizzata, pertanto, il sequestro non poteva considerarsi legittimo, alla luce degli insegnamenti delle SU NOME.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 – 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 – 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 – 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serietà degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5, n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 – 01).
Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto
a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129).
Nella specie, il fumus commissi delicti è stato correttamente valutato dal Tribunale, che, in aderenza alla imputazione ed alle risultanze istruttorie, ha richiamato il principio di diritto, secondo cui l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez 2,n.16339 del 17/01/2013, Rv.255359 – 01).
In conformità a tale principio ed in aderenza alla imputazione ed alle risultanze processuali (attività di captazione, attività di osservazione e pedinamento, documentazione amministrativo-contabile acquisita nel corso delle indagini, verifiche della Guardia di Finanza), il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistente il fumus del reato: la struttura organizzativa è stata individuata nell’articolata struttura imprenditoriale, quale elemento che faceva emergere l’accordo associativo avente ad oggetto un duraturo programma criminoso; è stato valorizzato il modus operandi, l’effettuazione di riunioni operative, l’unità di intenti per il prosieguo ed ampliamento dell’attività commerciale, la circolazione delle informazioni degli associati, il legame familiare intercorrente tra molti dei consociati; è stata, quindi, tratta la conseguente considerazione che gli intranei alla compagine sociale avevano aderito all’accordo associativo (veicolare e distribuire la merce di provenienza comunitaria di origine cinese, sdoganata in altri Paesi membri, ed attuazione dello schema illecito della cd frode carosello finalizzato a garantire l’approvvigionamento ad imprese nazionali di merce di origine cinese a prezzi concorrenziali, per effetto della sistematica evasione dell’imposta del valore aggiunto).
Il ruolo svolto dal ricorrente all’interno del sodalizio criminoso, in aderenza alle risultanze istruttorie richiamate nell’ordinanza impugnata (in particolare, il contenuto delle conversazioni intercettate), è stato delineato quale commercialista che svolgeva l’attività di consulente del lavoro per le società a servizio dell’associazione criminosa, nella consapevolezza del meccanismo fraudolento ideato e realizzato dall’organizzazione criminale ed al quale egli forniva un fattivo contributo, non limitandosi a svolgere funzioni di consulente del lavoro ma fornendo indicazioni utili per consentire alle varie società di operare eludendo il pagamento dell’Iva all’importazione.
Il fumus commissi delicti, in definitiva, risulta sorretto da adeguata motivazione, in linea con i principi di diritto che regolano la materia cautelare reale; le censure prospettate si connotano quali censure di merito che afferiscono alla valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e della motivazione espressa dal Tribunale e, come tali, alla luce dei principi di diritto suesposti, non deducibili in sede di legittimità.
Quanto, infine, alla doglianza avente ad oggetto l’omesso esame della memoria difensiva depositata in sede di riesame, essa è generica e, dunque, inammissibile, in quanto gli elementi evidenziati in ricorso non hanno introdotto temi decisivi non considerati dal Tribunale, ma si risolvono in una diversa lettura del contenuto delle emergenze probatorie.
Va ricordato che questa Corte ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez.2 n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220 – 01), ipotesi che non ricorre nella specie.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura proposta è generica perché priva di confronto critico con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata (p.37 e 38 ove si individua il profitto del reato non in quello relativo ai singoli reati-fine – come, invece, oggetto di doglianza da parte del ricorrente – ma in quello relativo al reato associativo contestato).
Il motivo prospetta, quindi, deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Va osservato che il Tribunale del riesame, per l’effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (Sez.3 n. 1465 del 10/11/2023, dep.12/01/2024, Rv.285737 – 03).
Nella, specie, il Collegio cautelare, ha indicato le ragioni fondanti il pericolo di dispersione dei beni in sequestro, richiamando le peculiari modalità delle condotte illecite (collaudato sistema di movimentazione ed occultamento del denaro sul territorio nazionale e, soprattutto, in virtù di collegamenti con ambiti criminali transnazionali e capacità di movi e tare ingenti quantità di denaro anche su conti atai esteri; da tali collegamenti e j1 movimentazioni è stato evinto il necessario pericolo di dispersione dei beni).
Trattasi motivazione adeguata, conforme al principio di diritto affermato dalle Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848 (Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege) e correlata alla ratio della misura che è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/12/2025