Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2289 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2289 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di RAGIONE_SOCIALE. Udita la relazione svolta dal , )residente; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che si è riportato alla memoria scritta ed ha insistito per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza di riesame avanzata da COGNOME NOME in relazione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposto il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE‘area sita nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEpalo di Capo Passero, Isola RAGIONE_SOCIALEe Correnti, censita alla particella n. 63 del foglio 40 e RAGIONE_SOCIALEo stabilimento balneare ivi esistente denominato “SCIALAI”, con annesse opere, strutture e RAGIONE_SOCIALE. Il predetto stabilimento risulta dagli atti riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal ricorren COGNOME NOME, indagato per il reato di cui all’art. 181 d. I.gs 42/2004 perché nella predetta qualità realizzava uno stabilimento balneare su area sottoposta a tutela paesaggistica con il massimo livello di tutela 3, piano paesaggio locale 19 contesto “191”, in assenza RAGIONE_SOCIALEa prescritta autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, l’indagato propone ricorso per cassazione, con il quale chiede in via principale l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo, in via subordinata l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso articola quattro distinti motivi.
Con il primo motivo si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti per errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 181, comma 1 del d. Igs. 42/2004 per violazione del principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEe norme regolamentari e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, errata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 146 del d. Igs. 42/2004 e RAGIONE_SOCIALEa circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, prot. n. 26216 del 29.04.2016, in ordine alla validi temporale RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per concessioni demaniali già esistenti. In particolare, censura l’ordinanza del riesame nella parte in cui ha ritenuto la sopravvenuta inefficacia RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione paesaggistica, deducendo, al contrario, che l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata ex art. 146 d.lgs. 42/2004 avrebbe validità temporale pari a tutto il periodo RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale in essere, in ragione RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 42 u.c. RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale Sicilia n. 3 del 2016.
Con il secondo motivo si censura l’ordinanza del Tribunale del riesame sempre con riferimento alla sussistenza del fumus, ma con riguardo alla ritenuta insussistenza di difformità tra lo stabilimento assentito a fini paesaggistici e quello oggetto RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale. Sul punto il ricorrente contesta la valutazione svolta dal Tribunale con riferimento alla documentazione fornita dalla
difesa, negando che siano state apportate modifiche strutturali allo stabilimento assentito, anzi evidenziando l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa struttura che, di anno in anno, attraverso travi appositamente numerate, viene smontata e rimontata, ulteriormente affermando che l’installazione di elementi facilmente amovibili e privi di parti in muratura non rientra tra gli interventi soggetti ad autorizzazion paesaggistica.
Con il terzo motivo si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod. proc. pen. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2016, sotto il profi RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza del fumus, per carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato contravvenzionale contestato derivante dall’incolpevole affidamento riposto nelle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, atteso che la censurata omessa allegazione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione paesaggistica all’istanza di proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale non sarebbe frutto di una volontaria induzione in errore da parte del ricorrente, a sua volta indotto in errore dal tenore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni regionali in tema di semplificazione amministrativa (che assegnerebbero alla competenza degli RAGIONE_SOCIALE del demanio marittimo sia lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase procedimentale istruttoria, con il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEe autorità amministrative a suo tempo chiamate ad intervenire nell’iter procedimentale di rilascio RAGIONE_SOCIALEa concessione, sia di provvedere alle necessarie comunicazioni agli enti coinvolti).
Con il quarto motivo il ricorrente contesta le motivazione addotte a sostegno del perículum, evidenziando che il Tribunale del riesame avrebbe allo scopo valorizzato l’argomento per il quale la libera disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘area in cap all’indagato protrae le conseguenze del reato contestato e l’equilibrio ambientale e paesaggistico tutelato dal vincolo, omettendo di considerare la circostanza che, trattandosi di concessione demaniale stagionale, ogni anno al 30 settembre 2025 l’intero stabilimento viene rimosso e, pertanto, non può comportare alcuna lesione permanente all’habitat naturale: anzi, deduce che proprio il permanere del sequestro comporta l’inamovibilità RAGIONE_SOCIALEa struttura per l’intera durata del processo.
All’udienza fissata per la trattazione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si è riportato alle conclusioni depositate chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha insistit per l’accoglimento del ricorso ed illustrato la memoria, trasmessa nelle more RAGIONE_SOCIALE‘udienza, di replica alle conclusioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, anzitutto in ragione del fatto che il ricorrente l’indagato in proprio, benché nella premessa del ricorso si legga che egli è indagato quale amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, titolare RAGIONE_SOCIALEo stabilimento balneare denominato “Scialai”, oggetto del decreto di sequestro (la
cui estensione è compiutamente descritta nelle premesse RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza gravata). Va, infatti, ribadito il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare i provvedimento che disponga una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l’applicazione, solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 – 04). L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 – 01). Nel caso di specie, quindi, il soggetto titolare RAGIONE_SOCIALE‘interesse concreto ed attuale ad impugnare il provvedimento ablatorio, e pertanto legittimato a proporre impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 568, comma 4 codi proc. pen., è da individuarsi nella citata società RAGIONE_SOCIALE, unica legittimata ad ottenerne la restituzione, mentre il ricorrente ha agito in proprio e non nella qualità di legale rappresentante. Né soccorre, sul punto, la recente decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15, inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui “la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti RAGIONE_SOCIALEa rimozione del sequestro sulla sua posizione”, posto che, nel caso in esame, a rigore, nessuna specifica deduzione risulta formulata in tal senso.
Anche a prescindere dal dedotto profilo di carenza di interesse, il ricorso è inammissibile per genericità poiché tutti i motivi dedotti non si confrontano con la compiuta motivazione del provvedimento di conferma emesso dal Tribunale del riesame e, comunque, propongono una rivalutazione in fatto degli esiti investigativi richiamati nel provvedimento medesimo, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione paesaggistica rilasciata il 3 aprile 2012. Giova premettere, quanto ai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con riferimento ai provvedimenti cautelari reali, che la verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legittimità di t misure, è circoscritta alle sole violazioni di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 325 cod. pro pen., e deve limitarsi al controllo RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra la fattispecie concreta quella legale ipotizzata (Sez. U, n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327 – 01), né può risolversi in una anticipata decisione RAGIONE_SOCIALEa questione di merito concernente la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘indagato e la concreta fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa punitiva, salvo emergano difformità tra fattispecie astratta e fatto concreto ravvisabili ictu ocull. Il provvedimento impugnato, con motivazione scevra da profili di
irragionevolezza, individua il fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione e ne verifica la tenuta, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive, con riferimento a tutte le questioni dedotte con i motivi di ricorso.
2.1 Quanto al primo motivo, in particolare, non coglie nel segno la dedotta violazione del principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEa norma meno favorevole eventualmente sopravvenuta rispetto ad atti autorizzatori già conseguiti, poiché l’impostazione accusatoria e la motivazione del riesame individuano il fumus sul presupposto, peraltro risultante documentalmente dalle note RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE richiamate a pagina 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, che l’autorizzazione paesaggistica (rectius, il parere favorevole condizionato espresso in materia paesaggistica dalla competente RAGIONE_SOCIALE, indirizzato alla società rappresentata dal ricorrente, alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE, documento allegato dal ricorrente al ricorso) avesse, se non durata stagionale limitata alla stagione 2012, al più durata quinquennale rispetto alla data RAGIONE_SOCIALEa sua emissione, avvenuta in data 3 aprile 2012, durata cessata, quindi, in carenza di ulteriori richieste di autorizzazione, alla successiva data del 3 aprile 2017. A fronte di una efficacia limitata nel tempo RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione paesaggistica, l’eventuale sopravvenienza di norme restrittive, in data successiva alla cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio, non rientra nell’ipotesi censurata di applicazione retroattiva di norme regolamentari. Sotto altro profilo, il Tribunale del riesame ha, altresì, escluso che potesse essere condivisa la deduzione difensiva quanto alla inscindibile correlazione tra la proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale (avvenuta con silenzio assenso in esito alla istanza formalizzata in data 8 giugno 2020) e la proroga RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione paesaggistica, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa riferita circostanza che alla data RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2020, viceversa, la autorizzazione paesaggistica emessa il 3 aprile 2012 fosse già cessata. A fronte di tale motivazione, è preclusa a questa Corte una ulteriore rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa perdurante efficacia RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione paesaggistica emessa nel 2012 in ragione RAGIONE_SOCIALEa successiva istanza di proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale, trattandosi di questione che attiene alla regolarità di procedimenti amministrativi per il rilascio di titoli abilitativi, rispetto alla quale eventuali censure relative ad errori in concretano censure di merito precluse in questa sede (Sez. 3, n. 20571 del 28/04/2010, Alberti, Rv. 247189 – 01). Resta, peraltro, fermo che leggi regionali e disposizioni contenute in circolari amministrative, invocate dalla difesa a sostegno del motivo di ricorso fondato sulla asserita validità RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione paesaggistica in ragione RAGIONE_SOCIALEa prorogata validità RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale, giammai potrebbero essere interpretate in senso confliggente con la legge nazionale (cfr. Corte Cost. sentenza 17/11/2020 n. 240, per la quale «…la sfera di Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
competenza statale in materia di “tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, RAGIONE_SOCIALE‘ecosistema e dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, si impone al legislatore RAGIONE_SOCIALE, sia nelle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2016) che a quelle a statuto ordinario come limite all’esercizio di competenze primarie e concorrenti» (sempre sentenza n. 86 del 2019). Quanto detto non vanifica le competenze RAGIONE_SOCIALEe regioni e degli enti locali, «ma è l’impronta unitaria RAGIONE_SOCIALEa pianificazione paesaggistica che è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore RAGIONE_SOCIALE in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa legislazione di tutela dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e paesaggistici sull’intero territorio nazionale: il paesaggio va cioè, rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni locali» (sentenza n. 182 del 2006; la medesima affermazione è presente anche nelle successive sentenze n. 86 del 2019, n. 68 e n. 66 del 2018, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014).»
Evidentemente, stante la diversità dei RAGIONE_SOCIALE-interessi oggetto di tutela, si richiede validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALEa prescritta autorizzazione paesaggistica anche per gli stabilimenti realizzati in area demaniale che insistano, come nel caso di specie, in area sottoposta a tutela paesaggistica “con il massimo livello di tutela 3, piano paesaggio locale 19, contesto “19i” (come da contestazione riportata nel ricorso, pagg. 1-2).
2.2. Parimenti, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, trattandosi di censura che attiene al merito del procedimento e che propone una rivalutazione degli elementi fattuali demandati alla cognizione del giudice di merito. In sintesi, a fronte RAGIONE_SOCIALEa motivazione ampiamente svolta sul punto dal Tribunale del riesame attraverso il riepilogo RAGIONE_SOCIALEe emergenze investigative e la relativa comparazione con la documentazione addotta dalla difesa (che ne censura una valutazione errata), l’accertamento relativo alla circostanza fattuale RAGIONE_SOCIALEa avvenuta realizzazione di modifiche alla struttura assentita in concessione risulta precluso a questo collegio: sul punto ci si limita ad osservare che, a pagina 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, viene richiamato sia l’esito del sopralluogo svolto in data 24 aprile 2025, che quello del sopralluogo svolto alla successiva data del 19 maggio, all’esito dei quali la RAGIONE_SOCIALE segnalava che le opere in corso di realizzazione all’atto del sopralluogo (un sistema di smaltimento dei reflui provenienti dallo stabilimento mediante interramento di due vasche in polietilene RAGIONE_SOCIALEe dimensioni di mt 1 X mt 1) erano difformi rispetto alla concessione demaniale e comunque realizzate in carenza RAGIONE_SOCIALEa prescritta autorizzazione paesaggistica (anche tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe condizioni apposte al provvedimento del 3.04.2012, che espressamente imponeva di non realizzare fosse Imhoff, ammettendo solo wc chimici smontabili e schermati da barriera vegetale). Si aggiunga che il Tribunale del riesame valorizza altresì (pagina 8 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata) il contenuto di una relazione tecnica, dalla
quale risulta che “….l’indagato ha stravolto l’originario progetto assentito dalla RAGIONE_SOCIALE ed autorizzato dal demanio, poiché, a fronte di una superficie autorizzata pari a 1000 mq, veniva realizzato uno stabilimento di 3.225 mq, dunque con 2.225 mq di esubero, in totale difformità sia alla concessione demaniale 36/2913, sia al parere favorevole RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, titoli che, per ciò solo, non erano suscettibili di proroga.”. A fronte RAGIONE_SOCIALEa censurata difformità, non ulteriormente verificabile da questa Corte trattandosi di questione interamente attinente al merito, il Tribunale del riesame ritiene che non possa operare il meccanismo di semplificazione invece invocato, anche in questa sede, dal ricorrente e fondato sulle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 42 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 3/2016 e relativa circolare esplicativa. Concludendo, la censura formulata anche con il secondo motivo di ricorso propone una rivalutazione degli esiti investigativi, e pertiene alla regolarità dei procedimenti amministrativi, ambito fattuale precluso alla cognizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
Quanto, infine, all’asserita non necessità di autorizzazione paesaggistica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 DPR 31/2017 (rectius allegato A.17 al DPR citato), per gli interventi che abbiano ad oggetto l’installazione esterna di elementi facilmente amovibili quali ombreggianti o altre strutture leggere prive di parti in muratura, si osserva che, anche sotto tale profilo, la censura sottopone alla corte una potenziale diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe difformità ritenute dal provvedimento impugnato, che (pagina 8 ) richiama, come detto, la relazione tecnica in atti, espressamente affermando che dalla stessa “… si evince che l’indagato ha stravolto l’originario progetto assentito dalla RAGIONE_SOCIALE ed autorizzato dal Demanio, poiché, a fronte di una superficie autorizzata pari a 1.000 mq veniva realizzato uno stabilimento di 3.225 mq, …in totale difformità sia alla concessione demaniale n. 36/2013, sia al parere favorevole RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 3.4.2012, titoli che, per ciò solo, non erano neppure suscettibili di proroga. …” .
2.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico del reato contravvenzionale per cui si procede, si osserva che, anche sotto tale profilo, l’accertamento consentito in sede di legittimità rispetto a tal elemento costitutivo del reato, ferma restando la perimetrazione più ampia RAGIONE_SOCIALEa cognizione RAGIONE_SOCIALEa Corte quale limitata alla corrispondenza tra fattispecie astratta e fatto concreto, è limitata alle ipotesi di carenza di tale elemento soggettivo ictu ocu/i, ovvero di tale evidenza da consentire alla Corte di apprezzarne la mancanza (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01). Sotto tale profilo, l’ordinanza del riesame, dopo aver ricordato che in occasione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale l’indagato aveva trasmesso una documentazione “lacunosa e fuorviante” all’Amministrazione, ne desume un
atteggiamento non facilmente conciliabile con l’evidenza di una, opposta, condizione di affidamento in buona fede, sicché non si ritiene ricorra la prescritta ipotesi di manifesta carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico del reato, peraltro punito a titolo contravvenzionale. Anche sotto questo profilo, per quanto detto, è preclusa a questa Corte una rivalutazione in fatto, pur nella considerazione RAGIONE_SOCIALEa particolarità RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare in cui il provvedimento è stato emesso.
2.4. Infine, quanto alla censura formulata con il quarto motivo di ricorso, relativa al requisito del periculum, si osserva che il Tribunale ha correttamente valorizzato, con motivazione scevra da profili di irragionevolezza, le circostanze correlate alla constatata presenza di lavori in corso di realizzazione, all’apertura al pubblico ed alla stessa perdurante esistenza RAGIONE_SOCIALEo stabilimento all’atto del sopralluogo. Sotto tale profilo, la censura mossa dal ricorrente, che evidenzia la natura stagionale RAGIONE_SOCIALEa installazione, adduce una richiesta di sindacato sulla logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che l’art. 324 cod. proc. pen. non consente, poiché, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione, per espressa disposizione di legge, è ammesso per le sole violazioni di legge.
3. Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 18/12/2025