Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41969 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di TRANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 29/05/2024, ha rigettato l’istanza di riesame presentata da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Trani in data 21/02/2024 (per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato per complessivi euro 185.589,43) in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 110, 640 comma secondo, n.1, 61 n. 9 cod.pen.
Il Tribunale di Trani ha richiamato la vicenda e le attività di indagine che avevano portato al sequestro dei beni e delle somme di denaro indicate precisando come i ricorrenti non avessero posto motivi in ordine al fumus del delitto contestato (relativo all’aver indotto in errore la RAGIONE_SOCIALE, perché quale dirigente medico, in concorso con la moglie NOME nella sua qualità di ostetrica, ometteva di comunicare lo svolgimento di attività libero professionale extramoenia in forma autonoma, in violazione del principio di esclusività della sua prestazione in favore della struttura pubblica, procurandosi così un ingiusto profitto, da individuare nella percezione dell’indennità di esclusività, per complessivi euro 185.589,43 ivi compresa la retribuzione di posizione variabile), ma solo ed esclusivamente in ordine al periculum di dispersione dei beni in sequestro ed ha ritenuto la ricorrenza di tale periculum.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
3.1. GLYPH Violazione degli art. 125 e 321 cod.proc.pen.; nel motivare in merito alla ritenuta sussistenza del periculum in mora è del tutto assente una argomentazione dimostrativa della ricorrenza di specifiche e concrete ragioni per le quali i beni, se non sottoposti a vincolo, potrebbero essere sottratti ad opera di ciascuno degli indagati ad una possibile confisca.
3.2. GLYPH Violazione degli art. 125 e 321 cod.proc.pen per omessa motivazione in relazione a ciascuno dei cinque motivi enunciati dalla difesa sub paragrafo 4) pur se corroborati da prove documentali, oltre che tenuto conto della giuridica inesistenza della condanna penale a carico del COGNOME per omicidio colposo, con conseguenti oneri risarcitori.
3.3. GLYPH Sono poi stati proposti motivi nuovi, con i quali sono state richiamate le argomentazioni già proposte nell’ambito dei due motivi di ricorso, evidenziando: – quanto al primo motivo di ricorso la necessità di rapportarsi alle attuali e concrete ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo confisca; il Tribunale ha del tutto omesso di considerare plurimi elementi circostanziali e fatti che rendevano impossibile un giudizio prognostico di periculum; quanto al secondo motivo di ricorso è stata ulteriormente richiamata l’omessa considerazione dei motivi enunciati ai paragrafi sub 3 e 4 dello scritto depositato nel corso dell’udienza per il riesame in data 25/09/2024, oltre che dei paragrafi 4.2.2, 4.2.3. e 4.2.4, con i quali si evidenziava come le diverse movimentazioni tra gli indagati e le diverse alienazioni e investimenti non potevano ritenersi sintomo di volontà distrattiva.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U) n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
In tema di sequestro preventivo è difatti costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.” (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, COGNOME, Rv. 278152-01), correlata all’esistenza
di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
2. Il Tribunale ha svolto, nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, un effettivo ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Difatti, è stato evidenziato l’insieme degli elementi che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, esplicando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921-01).
In tal senso, occorre rilevare come sia stata compiutamente presa in considerazione l’esito della attività di indagine sia quanto all’esame di diversi testimoni, che quanto alle acquisizioni documentali al fine di connotare in modo inequivoco il fumus del delitto contestato da correlare ad una serie di attività e movimentazioni bancarie di decisa rilevanza e chiaramente indicative della volontà di sottrarre i propri averi al possibile sequestro, con motivazione esplicita ed argomentata, del tutto immune da illogicità o violazione di legge.
Il Tribunale ha argomentato, con corretto ragionamento indiziario, ricostruendo le condotte imputate e la piena riferibilità delle stesse ai ricorrenti dal punto di vista dell’intenzionalità e dell’elemento oggettivo, richiamando specificamente quanto al periculum l’esito della annotazione della Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta, che riscontrava una serie di rilevanti attività e movimentazioni bancarie prive di adeguata giustificazione, volte all’evidenza a sottrarre i redditi del COGNOME al sequestro finalizzato alla confisca, anche mediante attività di investimento in acquisti immobiliari. Con tale ampia motivazione i ricorrenti non si confrontano effettivamente, limitandosi a proporre una propria versione alternativa, in assenza di reali allegazioni e lamentandosi per l’asserita mancata considerazione di allegazioni difensive dedotte in memorie, evidentemente disattese dalle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale del
riesame. Tali doglianze, volte all’evidenza ad introdurre una lettura alternativa piuttosto che ad evidenziare una effettiva violazione di legge o una motivazione mancante, si appalesano poi nella loro genericità avendo la parte lamentato l’omessa considerazione in generale della memoria senza enucleare l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto per come enucleato nelle memorie ed asseritamente non valutato dal Tribunale (Sez.1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279528-01; Sez.5, n. 24437 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276511-01); né la parte ha evidenziato che nell’ambito della memoria fossero state articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate, ma contengano invece autonome ed inedite censure del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/22, Adiletta, Rv. 282972-01).
Occorre altresì considerare come le censure proposte si appalesino anche generiche, nella parte in cui richiamano in senso diverso rispetto alle conclusioni del Tribunale l’esito di un giudizio penale a carico del COGNOME; in tal senso tale elemento non si appalesa come risolutivo, tenuto conto delle argomentazioni complessivamente spese al fine di evidenziare una articolata attività di investimento e movimentazione bancaria riferibile al COGNOME, nel suo ruolo di evidente preminenza nella gestione delle risorse provento del delitto imputato, al fine di renderle così non aggredibili per una futura confisca.
Gli ulteriori motivi proposti, attesa l’inammissibilità dei motivi principali, e la reiteratività delle argomentazioni proposte, devono essere a loro volta ritenuti manifestamente infondati.
I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024.