Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8773 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8773 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME PAZIENZA NOME COGNOME
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/08/2025 del Trib. Libertà di Firenze udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME e il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME riportandosi alla requisitoria scritta depositata in atti.
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto, in via principale, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del tribunale e dell’ordinanza del Gip e, in subordine, la rideterminazione dell’importo relativo alla confisca;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che si Ł associato alle conclusioni dell’AVV_NOTAIO e, in difesa di COGNOME NOME, di COGNOME NOME ed COGNOME NOME, quale sostituto processuale, con delega orale, dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento senza rinvio o con rinvio dell’ordinanza impugnata, per la rideterminazione del quantum .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Firenze ha: (i) dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro – tempore NOME COGNOME, da NOME COGNOME, da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in data 11 luglio 2025 dal GIP del Tribunale di Firenze, confermando tale decreto; (ii) rigettato le istanze di riesame proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME – in proprio e nella qualità di amministratore pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE – nonchØ di NOME COGNOME.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, deducendo plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173, disp. Att. cod. proc. pen.
Ricorso (AVV_NOTAIO) nell’interesse di NOME NOME con cui si articolano due motivi:
3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’art. 324, cod. proc. pen. quanto all’onere di allegazione documentale sull’interesse ad impugnare.
In sintesi, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per aver posto a carico dell’indagato l’onere di allegazione documentale che dimostri l’interesse ad impugnare, in contrasto con la disciplina processuale che impone all’autorità giudiziaria procedente la trasmissione degli atti. Si sostiene che l’interpretazione del Tribunale del Riesame invertirebbe l’onere probatorio, creando un obbligo non previsto dalla legge. Viene citata, quale giurisprudenza a sostegno: (a) Cass.n. 5795/2013, secondo cui in tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all’indagato che debbono essere trasmessi dall’autorità procedente al Gip e al Tribunale del riesame riguardano elementi oggettivi idonei a contrastare la misura cautelare, tra cui non rientra la consulenza tecnica di parte, che può essere prodotta direttamente dalla parte; (b) Cass. n. 53160/2016, secondo cui in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, non anche quelli a favore dell’indagato; (c) Cass. n. 19766/2019, secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca su conto corrente cointestato, Ł necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di omessa motivazione e di illogicità della stessa, stante l’applicazione decontestualizzata della giurisprudenza sull’interesse ad impugnare nonchØ vizio di carenza motivazionale del decreto di sequestro.
In sintesi, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in modo decontestualizzato e incoerente rispetto al caso concreto, sostenendo che l’interesse ad impugnare sarebbe stato onere della difesa, in assenza di una corretta applicazione della normativa processuale. COGNOME, a sostegno, Cass. n. 14772/2018, secondo cui in tema di sequestro preventivo di somme di denaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell’istanza di riesame decorre dal momento di comunicazione dei ‘blocchi’ effettuati dall’istituto bancario o dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. Si contesta ancora che il decreto di sequestro sia privo di motivazione, limitandosi a un mero richiamo alle norme di legge e ad altri atti giudiziari, senza indicare la gravità indiziaria e il fumus del reato. COGNOME, a sostegno, Cass. n. 47120/2008, secondo cui il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro non Ł esercitabile allorquando il requisito della motivazione sia del tutto carente, dovendo essere rilevata la nullità del decreto impugnato.
Ricorso (AVV_NOTAIO) nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si deduce un unico motivo:
4.1. Deduce con tale, unico, articolato, motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione sulla titolarità e disponibilità del bene, in relazione agli artt. 125, comma 3 e 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 322ter cod. pen. e 12-bis, D.lgs. 74 del 2000 nonchØ il vizio di motivazione per la mancata valutazione degli atti difensivi.
In sintesi, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia adottato una motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare la formale intestazione del motociclo senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa che attesterebbe la reale disponibilità
del bene. COGNOME, a sostegno: (a) Cass., sez. I, 31 gennaio 2012 n. 6821, secondo cui in tema di riesame delle misure cautelari reali, costituisce violazione di legge sia l’omissione totale della motivazione sia la motivazione fittizia o contraddittoria; (b) Cass., sez. IV, 16 dicembre 2009 n. 1860, secondo cui la mancanza assoluta della motivazione può ricomprendere anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela. Il ricorrente si lamenta inoltre che il Tribunale non abbia preso in esame la documentazione prodotta dalla difesa, nØ abbia motivato in ordine alla reale consistenza economica e patrimoniale del ricorrente rispetto all’acquisto del motociclo. COGNOME, a sostegno, Cass., SS.UU. n. 25080 del 28.05.2003, Pellegrino, Rv. 224611, secondo cui la carenza assoluta di motivazione costituisce inosservanza della norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Ricorsi nell’interesse di COGNOME NOME (AVV_NOTAIO; AVV_NOTAIO) e di COGNOME NOME (AVV_NOTAIO) con cui si articolano due identici motivi:
5.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di mancanza assoluta o apparente di motivazione sul periculum in mora quanto ai delitti di cui agli artt. 10quater , comma 2, D. lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 322-ter cod. pen. e 12bis D.lgs. n. 74 del 2000.
In sintesi, si contesta la mancanza di motivazione sul periculum in mora , sostenendo che il GIP e il Tribunale hanno omesso di indicare gli indici oggettivi e soggettivi che rendono plausibile il rischio di dispersione del patrimonio, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite. COGNOME, a sostegno, oltre la già citata Cass. Sezioni Unite, n. 25080/2003, Pellegrino, Rv. 224611: (a) Cass., Sez.U. ‘Ellade’, n. 36959/2021, Rv. 281848-01, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca; (b) Cass., sez. V, 26.04.2022 n. 31380, secondo cui il periculum in mora necessario per disporre il sequestro preventivo deve essere concreto e attuale, non meramente congetturale, e deve essere specificamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale.
5.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla errata determinazione del profitto confiscabile in caso di concorso di persone nel reato di cui agli artt. 10quater , comma 2, d. lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt.125, comma 3, e 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 322-ter, cod. pen., e 12bis D.lgs. n. 74 del 2000.
In sintesi, si censura l’attribuzione dell’intero profitto al solo COGNOME NOME ed al solo COGNOME NOME, senza accertamento individuale, in contrasto con la giurisprudenza che esclude la solidarietà passiva e impone la prova del quantum effettivamente conseguito dal singolo concorrente. COGNOME, a sostegno, giurisprudenza di questa Corte costituita, anzitutto, da Cass. Sez.U. n. 13784/2025 (secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca Ł disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito; solo in caso di mancata individuazione della quota, si applica il criterio della ripartizione in parti uguali, da Cass. Sez.U. n. 31617/2015, COGNOME (secondo cui il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, deve essere accompagnato dal requisito della pertinenzialità, inteso come derivazione dal reato), richiamando Corte Cost. 112/2019 (secondo cui la confisca tende a rimettere la sfera patrimoniale del reo nella situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso) ed il Regolamento UE 2018/1805 che fissa il principio di proporzionalità nella confisca.
6. In data 8 gennaio 2026, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto dei ricorsi di tutti i ricorrenti, ad eccezione di quello di COGNOME NOME di cui, nel corso della discussione orale, Ł stata chiesta l’inammissibilità.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, ad avviso della Procura AVV_NOTAIO, lo stesso Ł infondato. L’art. 324 cod. proc. pen., nel prevedere al primo comma che la richiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, àncora il dies a quo del termine fissato per la proposizione dell’impugnativa all’esecuzione della misura. Può inoltre dirsi pacifico che l’indicazione del termine iniziale serva a descrivere l’intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all’impugnazione, in relazione alla quale non e revocabile in dubbio il criterio dell’interesse ad agire. Appare pertanto infondata – alla luce del chiaro disposto normativo – la tesi difensiva che sostiene la possibilità di attivare il riesame sulla base della sola conoscenza del provvedimento cautelare, a prescindere cioŁ dalla sua concreta esecuzione, avendo al contrario sempre questa Corte affermato che ‘Ł inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non Ł ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione’ (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 14526 del 07/03/2025, dep. 14/04/2025, Rv. 287823 – 01). NØ appare sostenibile – come argomenta il ricorrente che la prova dell’avvenuta esecuzione sia posta a carico della autorità giudiziaria – nel senso che il verbale di esecuzione del sequestro dovrebbe comunque essere obbligatorio oggetto del piø ampio compendio di atti trasmesso dal PM al Tribunale che procede – in quanto, proprio perchØ attinente all’interesse ad impugnare, l’onere non può che ricadere sulla parte che afferma l’esistenza di tale interesse (cfr., per una applicazione del principio, Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 – 01, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., Ł onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova – tre le altre – dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonchØ se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi). Ciò non toglie – evidentemente – che occorra comunque valutare a quale momento debba essere fatto riferimento per individuare l’esecuzione della misura cautelare, problematica che riguarda in particolare il tema del sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti. Secondo la difesa, in particolare, l’interesse al riesame del provvedimento di ‘blocco’ dei conti correnti prescinderebbe dai concreti atti esecutivi di sequestro del denaro giacente o sopravvenuto, proprio in ragione del vincolo di indisponibilità delle somme. La tesi – corretta posta in via di principio – non muta la sostanza del ragionamento ed Ł come tale infondata. Questa Corte (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339 – 01) ha affermato che ‘il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorchØ formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare Ł diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione’. In motivazione, la pronuncia osserva che l’esecuzione prevede una duplice fase, consistendo dapprima nel blocco del conto corrente nella titolarità dell’indagato, cui fa seguito il trasferimento delle somme ivi giacenti
sul libretto del FUG, sicchØ non vi e dubbio che l’effetto che la misura reale produce in capo all’indagato resta sempre quella, al pari di qualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa natura, dell’indisponibilità delle res che ne sono attinte; da ciò deriva che allorquando l’indisponibilità delle somme sia derivata dalla condotta dell’istituto bancario che, messo sull’avviso dalla PG attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibili al destinatario del provvedimento, ha dato esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli derivanti dall’esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorchØ presenti, non piø disponibili da parte dell’indagato che ne era il titolare. Ciò però non esclude affatto – per quanto sopra indicato – che spetti sempre e comunque a chi deduca l’interesse ad impugnare, derivante appunto dalla perdita della disponibilità del conto, l’onere di indicare ed allegare la prova della conoscenza di tale sopravvenuta indisponibilità, ove, in tesi, antecedente, alla comunicazione nei suoi confronti della avvenuta esecuzione del sequestro in qualsiasi forma verbalizzata: e ciò proprio ed esattamente al fine di fornire la prova che già a partire da tale momento si erano prodotti gli effetti naturalmente correlati alla disposta misura ablatoria consistenti nell’indisponibilità di quegli stessi beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare era diretto. In tale prospettiva, la prevalenza del criterio fattuale rispetto a quello formale in materia di esecuzione del sequestro preventivo e stata, del resto, già affermata da questa Corte, laddove e stato puntualizzato che “la conoscenza dell’avvenuto sequestro non e soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma e anche quella che di fatto consegua all’attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla” (Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Rv. 272657, che ha ritenuto che correttamente fosse stata reputata conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all’interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario e del conseguente blocco del conto). Nella fattispecie, per quanto indicato nel provvedimento impugnato (ed in assenza di contestazioni sul punto anche nell’odierno ricorso), il sopra descritto onere non risulta adempiuto, donde la legittimità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, lo stesso Ł qualificato come inammissibile, denunciando una violazione di legge sub specie di difetto totale di motivazione e/o di motivazione apparente – all’evidenza del tutto insussistente, avendo il tribunale dato chiaro conto delle ragioni della non riconducibilità del motociclo in sequestro al terzo ricorrente: di modo che l’impugnazione si risolve, al piø, in una non consentita denuncia (nella materia cautelare reale) di mera insufficienza e/o illogicità del ragionamento giustificativo, se non, a ben vedere, in una altrettanto radicalmente non consentita richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi di prova relativo alla questione in esame.
Quanto ai ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, gli stessi, su cui il PG conclude unitariamente attesa la sostanziale sovrapponibilità delle questioni, appaiono al PG complessivamente infondati. La prima doglianza consiste in una denuncia di violazione di legge sub specie di difetto totale di motivazione e/o di motivazione apparente – che appare all’evidenza del tutto insussistente, avendo il Tribunale dato chiaro conto delle ragioni relative al pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione dei beni oggetto della eventuale futura confisca, pericolo in alcun modo collegato al generico riferimento alla natura fungibile
del denaro ed invece rapportato ai precisi elementi oggettivi (la consistenza indiziaria delle ipotesi di reato) e soggettivi (il ruolo svolto in essi dal ricorrente) che rendono necessaria, in termini d’imprescindibilità, l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rv. 286671 – 01): di modo che l’impugnazione si risolve, al piø, in una denuncia, non consentita nella materia cautelare reale, di mera insufficienza e/o illogicità del ragionamento giustificativo, se non, a ben vedere, in una altrettanto radicalmente non consentita richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi di prova relativo alla questione in esame. La seconda doglianza – relativa al governo della confisca in caso di concorrenti nel reato – appare infondata. Il Tribunale territoriale non risulta aver fatto alcuna illegittima applicazione del principio solidaristico. Al contrario, sulla scia di quanto statuito dalle Sezioni Unite COGNOME (sentenza n. 13783/2025) – e dunque in relazione alla funzione di riequilibrio patrimoniale della confisca del profitto che serve a rimettere la sfera giuridica patrimoniale di ciascun correo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso – il Tribunale ha ritenuto sufficientemente assistita da sostegno probatorio la tesi che il profitto dei reati sia stato incamerato integralmente dall’odierno ricorrente: e ciò attraverso un giudizio – la cui motivazione in quanto priva di manifeste aporie logiche Ł insindacabile in sede di legittimità fondato sulla valutazione degli elementi di indagine che indicano come priva di riscontri fattuali (vieppiø per la totale assenza di anche solo contrarie deduzioni difensive) e completamente priva di credibilità razionale la diversa ipotesi che il profitto sia stato spartito in parti uguali tra, da una parte, i reali detentori e protagonisti (e tra questi, in primis, l’odierno ricorrente) delle vicende economiche e patrimoniali delle società e, dall’altra, le mere ‘teste di legno’ di altrettanto mere ‘società schermo’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati oralmente a seguito di tempestive richieste di discussione orale proposte dalla difesa, sono da rigettarsi, quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre devono essere dichiarati inammissibili, quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Seguendo l’ordine suggerito nell’illustrazione dei motivi, va esaminato per primo il ricorso proposto nell’interesse di NOME, che deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Ambedue i motivi, attesa l’intima connessione dei profili di doglianza, meritano congiunto esame e sono inammissibili.
2.2. Va premesso che il GIP del tribunale di Firenze, con decreto dell’11 luglio 2025, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di beni, rapporti bancari, immobili, denaro e altro, nei confronti di numerosi indagati (tra cui RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME). Avverso tale decreto venivano proposte separate istanze di riesame da parte dei difensori degli indagati e del terzo sequestratario (COGNOME NOME).
2.3. Tanto premesso, con riferimento alla posizione processuale di NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, si osserva quanto segue.
Il Tribunale del riesame ha affrontato in via preliminare la questione dell’ammissibilità delle istanze di riesame proposte, tra gli altri, anche da NOME NOME in proprio e nella qualità (oltre che di COGNOME NOME, COGNOME NOME e di NOME COGNOME per conto della RAGIONE_SOCIALE). Il Collegio rileva che ‘in atti vi sono solo i verbali di notifica dell’impugnato provvedimento nei quali la P.G. dà atto che l’esecuzione Ł in corso a cura di altro personale e verranno definiti mediante la predisposizione di separati verbali e/o
comunicazioni’. Non risulta, quindi, ‘se e cosa in concreto sia stato sequestrato a tali ricorrenti in esecuzione del decreto impugnato ed i difensori non hanno allegato un concreto interesse ad impugnare’. A sostegno di tale assunto, si richiama il tenore dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. (‘La richiesta di riesame Ł presentata… entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro’) e dell’art. 322 cod. proc. pen., sottolineando che la richiesta di riesame presuppone l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro. Si cita, correttamente, Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 269875 – 01, secondo cui soltanto a partire dal momento dell’apprensione materiale della cosa possono validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento. Si richiama la sentenza delle Sezioni Unite ‘Marseglia’ (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213 – 01), secondo cui il termine per la presentazione della richiesta di riesame decorre dal momento dell’esecuzione del sequestro. Si cita Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397 – 01, che ha affermato come l’interesse concreto ed attuale all’impugnazione Ł ancorato alla ‘menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa’ effettiva e tangibile. Infine, si richiama Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, Caddeo, Rv. 287823 – 01 che ha puntualizzato come l’interesse concreto non sussiste se nessuna menomazione si Ł ancora prodotta per mancata esecuzione del provvedimento. Le istanze di riesame sono state, dunque, correttamente dichiarate inammissibili per carenza di interesse, non essendo stato allegato nØ documentato un concreto pregiudizio derivante dall’esecuzione del sequestro.
2.4. Meritano, pertanto, ampia condivisione le argomentazioni sviluppate nella requisitoria scritta dal AVV_NOTAIO generale della Corte di cassazione, il quale ricorda che l’art. 324 cod. proc. pen., nel prevedere al primo comma che la richiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, àncora il dies a quo del termine fissato per la proposizione dell’impugnativa all’esecuzione della misura. Può inoltre dirsi pacifico che l’indicazione del termine iniziale serva a descrivere l’intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all’impugnazione, in relazione alla quale non e revocabile in dubbio il criterio dell’interesse ad agire.
2.5. Appare pertanto manifestamente infondata – alla luce del chiaro disposto normativo – la tesi difensiva che sostiene la possibilità di attivare il riesame sulla base della sola conoscenza del provvedimento cautelare, a prescindere cioŁ dalla sua concreta esecuzione, avendo al contrario sempre questa Corte affermato che ‘Ł inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non Ł ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione’ (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 14526 del 07/03/2025, dep. 14/04/2025, Rv. 287823 – 01).
2.6. NØ appare sostenibile – come argomenta il ricorrente – che la prova dell’avvenuta esecuzione sia posta a carico della autorità giudiziaria (nel senso che il verbale di esecuzione del sequestro dovrebbe comunque essere obbligatorio oggetto del piø ampio compendio di atti trasmesso dal PM al Tribunale che procede), in quanto, proprio perchØ attinente all’interesse ad impugnare, l’onere non può che ricadere sulla parte che afferma l’esistenza di tale interesse (cfr., per una applicazione del principio, Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 – 01, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto
dell’istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., Ł onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova – tre le altre – dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonchØ se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi). Ciò non toglie – evidentemente – che occorra comunque valutare a quale momento debba essere fatto riferimento per individuare l’esecuzione della misura cautelare, problematica che riguarda in particolare il tema del sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti.
2.7. Secondo la difesa, in particolare, l’interesse al riesame del provvedimento di ‘blocco’ dei conti correnti prescinderebbe dai concreti atti esecutivi di sequestro del denaro giacente o sopravvenuto, proprio in ragione del vincolo di indisponibilità delle somme. La tesi – corretta posta in via di principio – non muta la sostanza del ragionamento ed Ł come tale manifestamente infondata. Questa Corte (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339 – 01) ha affermato che ‘il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorchØ formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare Ł diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione’. In motivazione, la pronuncia osserva che l’esecuzione prevede una duplice fase, consistendo dapprima nel blocco del conto corrente nella titolarità dell’indagato, cui fa seguito il trasferimento delle somme ivi giacenti sul libretto del FUG, sicchØ non vi e dubbio che l’effetto che la misura reale produce in capo all’indagato resta sempre quella, al pari di qualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa natura, dell’indisponibilità delle res che ne sono attinte; da ciò deriva che allorquando l’indisponibilità delle somme sia derivata dalla condotta dell’istituto bancario che, messo sull’avviso dalla PG attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibili al destinatario del provvedimento, ha dato esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli derivanti dall’esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorchØ presenti, non piø disponibili da parte dell’indagato che ne era il titolare. Ciò però non esclude affatto – per quanto sopra indicato – che spetti sempre e comunque a chi deduca l’interesse ad impugnare, derivante appunto dalla perdita della disponibilità del conto, l’onere di indicare ed allegare la prova della conoscenza di tale sopravvenuta indisponibilità, ove, in tesi, antecedente, alla comunicazione nei suoi confronti della avvenuta esecuzione del sequestro in qualsiasi forma verbalizzata: e ciò proprio ed esattamente al fine di fornire la prova che già a partire da tale momento si erano prodotti gli effetti naturalmente correlati alla disposta misura ablatoria consistenti nell’indisponibilità di quegli stessi beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare era diretto.
2.8. In tale prospettiva, la prevalenza del criterio fattuale rispetto a quello formale in materia di esecuzione del sequestro preventivo e stata, del resto, già affermata da questa Corte, laddove e stato puntualizzato che “la conoscenza dell’avvenuto sequestro non e soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma e anche quella che di fatto consegua all’attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla” (Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Rv. 272657, che ha ritenuto che correttamente fosse stata reputata conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme
depositate in conto corrente, era derivata all’interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario e del conseguente blocco del conto).
2.9. Nella fattispecie, per quanto indicato nel provvedimento impugnato (ed in assenza di contestazioni sul punto anche nell’odierno ricorso), il sopra descritto onere non risulta adempiuto, donde la legittimità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame.
Può dunque procedersi nell’esame del ricorso di COGNOME NOME con cui si deduce un unico motivo, da dichiararsi inammissibile.
3.1. Il ricorrente COGNOME NOME risulta essere il terzo sequestratario.
3.2. Il difensore dinanzi ai giudici del riesame aveva chiesto la restituzione del motociclo Yamaha, sostenendo che era nella disponibilità di COGNOME NOME e producendo ricevute di bonifici. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta, rilevando che il mezzo Ł intestato a COGNOME NOME e che non sono stati allegati elementi da cui desumere che il motociclo fosse effettivamente in uso a COGNOME NOME.
3.3. Tanto premesso, va ricordato che il terzo interessato può ricorrere al riesame (art. 322 cod. proc. pen.) e, in sede di merito e legittimità, può dedurre solo: (i) la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene; (ii) l’assenza di un proprio contributo al reato. Non può, invece, contestare i presupposti della misura ( fumus/periculum ), secondo un indirizzo prevalente (Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683 – 01; si v., tuttavia, in senso difforme, da ultimo: Sez. 3, n. 38442 del 29/10/2025, Rv. 288806 – 01).
3.4. Quanto sopra, dunque, implica che il ricorrente COGNOME NOME, quale ‘terzo sequestratario’, deve dimostrare in fatti che il motociclo era nella sua effettiva disponibilità (signoria di fatto), non essendo sufficiente allegare pagamenti o meri indizi formali. La giurisprudenza di legittimità definisce la ‘disponibilità’ come relazione effettuale con la cosa, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (concetto sovrapponibile al possesso civilistico ex art. 1140 cod.civ.). Non occorre la titolarità formale, ma occorrono elementi concreti sul controllo reale e attuale della res (da ultimo, si v. Sez. 3, n. 44940 del 15/09/2021, COGNOME ed altri, non mass., secondo cui la disponibilità coincide con la signoria di fatto e rileva anche quando esercitata per il tramite di terzi (interposizione fittizia), ma va provata; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De, Rv. 231390 – 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252378 – 01; Sez. 3, n. 167 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME ed altro, non mass., secondo cui Ł illegittimo il sequestro su beni intestati a terzi se non Ł provata l’intestazione fittizia o la disponibilità concreta dell’indagato, non essendo previste presunzioni ma occorrendo prove specifiche: trattasi, dunque, di principio simmetrico che, a specchio, vale anche per la richiesta di restituzione del terzo, nel senso che serve prova concreta della propria esclusiva disponibilità).
3.5. Alla luce di quanto sopra, dunque, il solo dato formale (intestazione a COGNOME NOME) e la produzione di ricevute di bonifici a favore del terzo non dimostrano l’uso effettivo e continuativo del motociclo da parte di COGNOME NOME NOME la sua signoria di fatto (la semplice disponibilità delle chiavi, come l’esecuzione ed il pagamento, non sono elementi dimostrativi certi della ‘disponibilità’ in capo al ricorrente, ben potendo essere giustificabili in ragione dello stato custodiale detentivo del vero intestatario e della necessità che del motociclo se ne occupasse, in sua assenza, l’attuale ricorrente, difettando dunque la prova dell’uso esclusivo).
3.6. Il Tribunale ha dunque correttamente rilevato, quantomeno allo stato, la mancanza di elementi concreti di disponibilità. La prova della disponibilità spetta a chi chiede la
restituzione (o, a contrario, al PM se pretende il vincolo su beni di terzi). La mera provenienza di fondi da un soggetto diverso dall’intestatario non Ł sufficiente, occorrendo riscontri fattuali (uso abituale, custodia, potere di disposizione, ecc.). Il collegio, come anticipato, ribadisce che la intestazione formale a terzi non Ł di per sØ ostativa o sufficiente: rileva la disponibilità effettiva, che deve però emergere da elementi oggettivi; in mancanza, il sequestro va mantenuto e la restituzione Ł stata correttamente negata.
Devono, infine, essere esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME con cui si articolano due identici motivi, che il Collegio reputa infondati.
4.1. Il primo motivo Ł complessivamente infondato.
La difesa lamenta la violazione di legge e la mancanza assoluta o apparente di motivazione sul periculum in mora , in relazione al sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. , per i delitti di cui all’art. 10-quater, comma 2, D.lgs. 74/2000. Si invocano gli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 240 e 322-ter cod. pen. , nonchØ l’art. 12bis D.lgs. 74/2000, sostenendo che il GIP e il Tribunale abbiano omesso di indicare indici oggettivi e soggettivi idonei a fondare il rischio di dispersione del patrimonio, richiamando Cass. Sez. U. n. 25080/2003, Cass. Sez. U. n. 36959/2021 (‘Ellade’) e Cass. Sez. V, n. 31380/2022.
4.2. La doglianza, come anticipato, Ł infondata per le seguenti ragioni.
¨ principio consolidato che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., debba contenere una motivazione, anche sintetica, sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, che ha autorevolmente affermato come il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio).
Orbene, il Tribunale ha puntualmente ricordato che il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod.proc. pen. deve contenere una concisa motivazione anche del ‘ periculum in mora ‘, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca (cita, al riguardo, Sez. U, n. 36959/2021, Ellade, Rv. 281848-01; Sez. 3, n. 4920/2023). Nel caso concreto, il GIP ha desunto il periculum dal rischio che le somme oggetto di indebita compensazione possano essere trasferite, occultate o distratte dagli indagati o da persone a loro vicine, e dalla perdurante indisponibilità per l’Erario delle somme. Si aggiunge che la personalità degli indagati, ritenuta ‘estremamente spregiudicata’, rende verosimile il rischio di dispersione dei beni.
4.3. L’obbligo motivazionale Ł stato rispettato nel caso concreto, poichØ il GIP ha indicato: (i) il rischio di trasferimento, occultamento o distrazione delle somme oggetto di indebita compensazione; (ii) la perdurante indisponibilità per l’Erario delle somme dovute; (iii) la personalità degli indagati, qualificata come ‘estremamente spregiudicata’, idonea a fondare il timore di condotte elusive.
4.4. La giurisprudenza di legittimità richiede, inoltre, che il periculum sia concreto e attuale, non meramente congetturale, e che sia specificamente argomentato in relazione ai soggetti attinti dalla misura (Sez. 6, n. 31380 del 26/04/2022, COGNOME ed altri, non mass., secondo cui, infatti, il periculum in mora necessario per disporre il sequestro preventivo deve essere concreto e attuale, non meramente congetturale, e deve essere specificatamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale).
4.5. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando: (i) la natura monetaria del profitto derivante dai reati tributari contestati (art. 10quater D.lgs. 74/2000); (ii) la facilità di dispersione delle somme attraverso trasferimenti bancari o operazioni finanziarie; (iii) la condotta fraudolenta sistematica degli indagati, desunta dagli atti di indagine, che rende verosimile il rischio di sottrazione dei beni alla futura confisca. Si tratta di elementi che integrano indici oggettivi e soggettivi idonei a fondare il periculum, conformemente ai criteri indicati dalle Sezioni Unite.
4.6. Quanto sopra rende del tutto adeguata la motivazione del provvedimento impugnato nella presente fase cautelare. Questa Corte ha invero piø volte affermato che, in sede cautelare, la motivazione può essere concisa, purchØ dia conto delle ragioni essenziali della misura (si v., la già citata Sez. U ‘Ellade’, n. 36959/2021, secondo cui la fase cautelare comporta una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento, sufficiente a garantire la verifica della legittimità della misura; si v., ancora, Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284313 – 01, seguita dalla conforme Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286021 – 01, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, la motivazione sul periculum in mora può essere concisa, purchØ rapportata alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo). Nel caso concreto, il provvedimento impugnato soddisfa tali requisiti: non Ł meramente apparente, ma espone le ragioni del rischio di dispersione patrimoniale, correlate alla natura del profitto e alla condotta degli indagati.
4.7. La difesa lamenta ancora l’assenza di una ‘analisi patrimoniale’ del singolo indagato.
Mutuando argomentazioni dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla parallela disciplina del sequestro conservativo, questa Corte ha chiarito che il periculum non richiede la prova di atti dispositivi già compiuti, essendo sufficiente la verosimiglianza del rischio, desunta da elementi oggettivi e dalla personalità dell’indagato. In particolare, si Ł chiarito (Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, Pellegrini, Rv. 278885 – 01) che: (i) il periculum Ł legato al rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, che può desumersi da elementi oggettivi (come l’insufficienza del patrimonio rispetto alle pretese creditorie) e dalla condotta dell’imputato; (ii) non Ł necessaria la prova di specifici atti dispositivi già posti in essere, essendo sufficiente un giudizio prognostico fondato su dati oggettivi circa il rischio che la garanzia venga meno o si disperda.
Trattasi di principio che, sebbene elaborato con riferimento alla materia del sequestro conservativo, Ł del tutto compatibile con la disciplina in materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca. L’idea che il periculum non richieda prova di atti dispositivi già compiuti, ma possa fondarsi sulla verosimiglianza del rischio di dispersione ricavata da elementi oggettivi e dalla condotta dell’indagato, Ł invero pienamente compatibile con la logica del sequestro preventivo a fini di confisca: anche qui ciò che rileva Ł la prognosi sul rischio che l’ablazione definitiva divenga impossibile o eccessivamente difficoltosa. La giurisprudenza piø recente, anche in materia di reati tributari e responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001, tende invero a valorizzare proprio una motivazione ‘qualificata’ del periculum , fondata su dati concreti (entità del profitto, consistenza del patrimonio, precedenti condotte di schermatura o smobilizzo), senza esigere la dimostrazione di singoli atti dispositivi già realizzati (Sez. 6, n. 14047 del 13/02/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286297 – 01; Sez. 3, n. 20078 del 15/04/2025, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283694 – 01).
4.8. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la doglianza difensiva Ł infondata perchØ il
provvedimento impugnato contiene una motivazione sul periculum conforme ai principi delle Sezioni Unite, essendo la motivazione rapportata alle ragioni concrete del rischio di dispersione, tenuto conto chela fase cautelare consente una motivazione concisa, purchØ non meramente apparente. Il periculum Ł invero stato desunto da elementi oggettivi (natura monetaria del profitto, facilità di trasferimento) e soggettivi (personalità spregiudicata degli indagati), conformemente alla giurisprudenza costante.
Anche il secondo motivo Ł infondato.
5.1. La difesa censura l’attribuzione dell’intero profitto ai soli COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza accertamento individuale, sostenendo la violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale, nonchØ del principio di proporzionalità di matrice europea.
5.2. Il Tribunale ha richiamato puntualmente la sentenza delle Sezioni Unite ‘COGNOME‘ (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 01): in caso di pluralità di concorrenti, ai fini della confisca diretta o per equivalente avente ad oggetto denaro costituente prezzo o profitto del reato, Ł illegittima ogni forma di solidarietà passiva tra i correi; occorre accertare caso per caso il quantum di profitto conseguito dal singolo.
5.3. Nel caso concreto, il GIP ha ritenuto che il profitto sia stato percepito dai soggetti che, al momento della consumazione dei reati, erano amministratori delle società committenti i progetti fittizi, tra cui COGNOME NOME e COGNOME NOME. Si precisa che, in assenza di prova contraria, la quota di profitto può essere ripartita in parti uguali tra i concorrenti.
5.4. Questo principio Ł stato richiamato dal Tribunale, che ha escluso automatismi e ha applicato la regola di chiusura (ripartizione paritaria) in assenza di prova contraria. Nello specifico, il GIP ha ritenuto che il profitto (risparmio di spesa derivante dalle indebite compensazioni ex art. 10quater , comma 2, D.lgs. 74/2000) sia stato percepito dai soggetti che, al momento della consumazione dei reati, erano amministratori delle società committenti i progetti fittizi, ossia COGNOME NOME e COGNOME NOME. La difesa non ha fornito elementi idonei a dimostrare che i ricorrenti non abbiano conseguito alcun vantaggio o che il quantum fosse diverso da quello indicato.
5.5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che i ricorsi proposti siano complessivamente infondati, atteso che il principio affermato dalle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 13783/2024, dep. 2025), relativo alla ripartizione individualizzata del profitto nei casi di concorso di persone, non Ł applicabile alle ipotesi in cui il sequestro per equivalente mira ad aggredire un profitto da ‘risparmio di spesa’, tipicamente presente nei reati tributari e, nel caso qui esaminato, nell’art. 10 quater , comma 2, d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione mediante crediti inesistenti).
Trattasi, del resto, di orientamento già oggetto di recente affermazione da parte di questa stessa Sezione che, in tema di reati tributari, ha affermato che, nel caso di delitti in materia di dichiarazione commessi in concorso tra piø persone nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell’ammontare complessivo del profitto conseguito dall’ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o piø degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall’art. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell’ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, in corso di massimazione).
5.6. Ed invero, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite COGNOME (n.
13783/2025) non Ł infatti automaticamente estensibile ai casi di sequestro per equivalente avente ad oggetto un profitto ‘da risparmio di spesa’, in particolare nei reati tributari ex art. 10 quater , comma 2, d.lgs. 74/2000, perchØ la struttura del profitto, la funzione della confisca e i vincoli costituzionali, CEDU e UE sulla proporzionalità e sul ne bis in idem impongono criteri di imputazione diversi rispetto alle ipotesi di profitto accrescitivo.
Nella sentenza COGNOME le Sezioni Unite si confrontano con un’ipotesi in cui il profitto del reato Ł di tipo ‘accrescitivo’, ossia consiste in una acquisizione patrimoniale positiva (denaro o altra utilità) che entra nel patrimonio del concorrente, con un incremento suscettibile di misurazione individuale. In tale contesto, il principio Ł: esclusa qualsiasi solidarietà passiva, la confisca (anche per equivalente) va disposta nei confronti di ciascun concorrente ‘limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito’, con ripartizione paritaria solo in caso di impossibilità probatoria di ricostruire le singole quote. Tale criterio presuppone che il profitto sia ontologicamente frazionabile in ‘quote’ riferibili a singoli soggetti, perchØ si tratta di un incremento economicamente misurabile, materiale o fungibile, che passa, in tutto o in parte, attraverso i conti o i beni del concorrente. Nella sentenza COGNOME la stessa ricostruzione della Corte poggia, infatti, su passaggi motivazionali che assumono la concreta acquisizione patrimoniale da parte dei coimputati e si interrogano sulla prova di quanto ciascuno abbia effettivamente incamerato, non sulla mera riduzione di un’esposizione debitoria verso l’Erario.
5.7. Nei reati tributari – e in particolare nel delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti ex art. 10 quater , comma 2, d.lgs. 74/2000 – la giurisprudenza di legittimità ha consolidato la nozione di profitto confiscabile come ‘risparmio di spesa’ corrispondente all’imposta non versata, ai contributi non corrisposti o, piø in generale, a qualsiasi vantaggio economico derivante dalla riduzione dell’esposizione tributaria. Tale concezione si innesta sulle previsioni dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000, che rende obbligatoria la confisca del prezzo o del profitto del reato (ed eventualmente per equivalente) nei limiti in cui non si tratti di beni appartenenti a terzo estraneo. Piø specificamente, di recente, questa stessa Sezione ha affermato (con riferimento al reato di omesso versamento di IVA) che il profitto del reato, suscettivo di ablazione, può essere costituito sia dal risparmio di spesa cd. relativo, consistente nella mancata diminuzione dell’attivo patrimoniale del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta, confiscabile, come tale, in via diretta, ove ne ricorrano le condizioni, sia da quello cd. assoluto, rappresentato dal mancato aumento del passivo, confiscabile, come tale, solo per equivalente, stante l’assenza del bene “in rerum natura” al momento del perfezionamento del reato (Sez. 3, n. 30534 del 27/05/2025, COGNOME Leonardis, Rv. 288606 01).
In questo schema, il ‘profitto’ non si manifesta come incremento patrimoniale autonomo e materialmente reperibile, ma come mancata uscita: esso coincide con l’ammontare delle somme che il contribuente avrebbe dovuto versare e che, per effetto della condotta illecita, rimangono nella sua disponibilità, pur non trattandosi di ‘nuovo denaro’ affluito sul patrimonio. Questa Corte ha piø volte sottolineato che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire anche somme affluite successivamente sul conto del soggetto (o della persona giuridica), atteso che il vantaggio si sostanzia nella stabilizzazione del risparmio di spesa derivante dall’omesso versamento, indipendentemente dalla tracciabilità del singolo flusso (tra le tante: Sez. 3, n. 39115 del 16/05/2023, COGNOME, non mass.).
5.8. Orbene, il criterio delle Sezioni Unite COGNOME, fondato sulla prova del ‘quanto conseguito’ da ciascun concorrente e sulla ripartizione paritaria solo residuale, presuppone
che il profitto sia individualizzabile per natura, tracciabilità e modalità di acquisizione. Nel caso del risparmio di spesa tributario, il vantaggio economico ha, invece, natura oggettivamente unitaria: l’Erario non riceve un determinato importo, e il relativo ‘beneficio’ si proietta sull’intera posizione fiscale dell’ente o del contribuente, non su singole frazioni autonomamente assumibili in capo ad ogni correo.
5.9. La logica dell’art. 10 quater , comma 2, d.lgs. 74/2000 e dell’art. 12 bis impone, pertanto, di distinguere: (i) il profitto principale confiscabile (risparmio d’imposta), riferibile al soggetto passivo d’imposta; (ii) eventuali utilità secondarie, corrisposte ai concorrenti per la loro partecipazione all’illecito, che possono costituire profitto ‘accrescitivo’ individuale, confiscabile – eventualmente per equivalente – secondo una logica differenziata e non riconducibile al criterio ‘per quote’ COGNOME.
5.10. Far operare la ‘regola COGNOME‘ – ripartizione pro quota del risparmio d’imposta tra i concorrenti – significherebbe forzare la natura stessa del profitto tributario, trasformando un vantaggio unitario, incentrato sul rapporto obbligatorio col Fisco, in una pluralità di arricchimenti individuali che spesso non hanno alcun riscontro economico concreto.
5.11. La confisca per equivalente in materia tributaria, specie quando colpisce il risparmio di spesa, ha, peraltro, natura sostanzialmente punitiva e, come tale, deve rispettare i principi di proporzionalità e di ne bis in idem sanciti sia dalla CEDU (art. 7, art. 1 Protocollo n. 1, art. 4 Protocollo n. 7) sia dal diritto dell’Unione (artt. 49 e 50 Carta di Nizza, art. 325 TFUE). La giurisprudenza della Corte EDU, a partire dall’applicazione dei ‘criteri Engel’, considera misure come la confisca patrimoniale, quando hanno finalità deterrente e afflittiva e non meramente ripristinatoria, come ‘penali’ ai fini della Convenzione, con conseguente necessità di un rigoroso controllo di proporzionalità rispetto all’offesa e all’insieme delle sanzioni irrogate. Analogamente, la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’elaborare il principio del ne bis in idem in materia di illeciti tributari e finanziari (C-617/10 COGNOME NOME; C-524/15 COGNOME; C-537/16 RAGIONE_SOCIALE; C-596/16 e C597/16 COGNOME e COGNOME; C-117/20 bpost; C-151/20 COGNOME e altri; C-570/20 RAGIONE_SOCIALE; C-412/21 RAGIONE_SOCIALE; C97/21 MV-98; C-55/22 RAGIONE_SOCIALE; C-27/22 Volkswagen, tutta giurisprudenza CGUE in materia di doppio binario sanzionatorio e proporzione complessiva della risposta repressiva), insiste sul divieto di cumuli sanzionatori eccessivi e sulla necessità di garantire che la somma delle misure applicate (amministrative e penali, comprese le confische) non oltrepassi quanto strettamente necessario al fine di tutela degli interessi finanziari protetti.
5.12. In questo quadro, l’applicazione del criterio delle Sezioni Unite COGNOME al risparmio di spesa fiscale, con la artificiosa ripartizione pro quot a del debito erariale non assolto tra piø concorrenti, rischierebbe: (i) di generare una duplicazione sanzionatoria di fatto, ove per ciascun correo venisse confiscato – per equivalente – un segmento di risparmio che non si Ł mai tradotto in un effettivo arricchimento personale; (ii) di alterare la proporzionalità della confisca, perchØ la misura verrebbe commisurata non al beneficio individuale, ma alla frazione astratta di un debito tributario rimasto inadempiuto, con possibile superamento della soglia di ‘necessità’ richiesta dagli standard convenzionali e unionali.
5.13. La giurisprudenza CEDU sul rapporto tra recupero fiscale, sanzioni amministrative e sanzioni penali invita a considerare unitariamente l’impatto complessivo delle misure, evitando che il contribuente – o chi concorre nel reato tributario – sia sottoposto a un carico sanzionatorio che, nel suo complesso, risulti sproporzionato o
equivalente ad una ‘doppia punizione’ per il medesimo fatto, anche laddove formalmente le misure siano qualificate diversamente (recupero del tributo, sanzioni pecuniarie, confisca del profitto).
5.14. Se si assume, invece, correttamente, che il profitto principale del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti sia il risparmio d’imposta maturato in capo al soggetto passivo (persona giuridica), il sequestro preventivo per equivalente funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. dovrà essere calibrato: (i) in via primaria, sull’entità del risparmio di spesa riferibile a quel soggetto, nei limiti in cui non sia possibile il recupero diretto del profitto; (ii) solo in via derivata, sulle utilità effettivamente percepite dagli altri concorrenti (compensi, somme distratte, vantaggi patrimoniali individuali), qualora concretamente accertate, senza automatica estensione di quote del risparmio tributario unitario.
5.15. La stessa giurisprudenza di legittimità in tema di reati tributari, nel definire l’ambito del sequestro e della confisca nei confronti di persone fisiche e giuridiche, ha chiarito che la misura per equivalente può essere disposta solo quando il profitto diretto non sia piø rintracciabile e nei limiti del valore del vantaggio economico effettivamente conseguito, estendendosi alla persona giuridica o ai terzi solo se sussista un effettivo collegamento patrimoniale con il profitto del reato. Ciò conferma che l’oggetto della misura non Ł una quota astratta del debito fiscale, ma un’utilità concreta, misurata sulla reale disponibilità patrimoniale.
5.16. Di conseguenza, il principio delle Sezioni Unite COGNOME – concepito per un profitto accrescitivo frazionabile tra coimputati – non può essere trasposto meccanicamente alle ipotesi di sequestro per equivalente del risparmio di spesa: in tali casi, l’unitarietà del vantaggio fiscale, la centralità del rapporto tributario, il ruolo punitivo della confisca e i vincoli di proporzionalità e ne bis in idem derivanti da Costituzione, CEDU e diritto UE impongono una imputazione selettiva del profitto e un perimetro piø rigoroso della misura reale, circoscritto al soggetto che ha effettivamente beneficiato del mancato versamento e alle utilità concretamente percepite dagli altri concorrenti.
5.17. Nel caso di specie, il principio solidaristico ex art. 110 c.p. Ł applicabile – e anzi necessario – quando la confisca per equivalente del profitto ‘da risparmio di spesa’ colpisce l’amministratore dell’ente che ha effettivamente conseguito il vantaggio fiscale, perchØ il profitto Ł unitario, radicato nel patrimonio del soggetto passivo d’imposta, e la posizione dell’amministratore Ł di compartecipe necessario alla realizzazione di quel risultato, sul quale grava l’intero debito di ‘restituzione’ in chiave punitivoriequilibratrice. L’amministratore, formale o di fatto, Ł l’autore della condotta tipica (o il principale coautore) che consente all’ente di conseguire quel risparmio, ma il profitto Ł strutturalmente unico e non frazionabile in quote riferibili a piø ‘beneficiari’ in senso stretto, a differenza del profitto accrescitivo distribuito tra piø correi. In tale quadro, la confisca diretta dovrà colpire prioritariamente il patrimonio della persona giuridica, mentre la confisca per equivalente potrà aggredire il patrimonio dell’amministratore imputato solo in caso di impossibilità di recupero diretto del profitto presso l’ente (incapienza, dissipazione, schermo fittizio, ecc.). L’art. 110 c.p. disciplina il concorso di persone nel reato in termini di responsabilità personale per il fatto altrui concorso: ciascun concorrente risponde dell’intero fatto, non di una ‘quota’ di esso. Ciò si traduce, sul piano sanzionatorio, nel fatto che tutti i coautori sono, in linea di principio, passibili dell’intera pena edittale, salvo graduazione in concreto, essendo unitario l’evento di reato. La giurisprudenza in tema di confisca per equivalente ha da tempo affermato che, proprio perchØ la misura ha una componente sanzionatoria e colpisce un valore pari al
profitto del reato, il singolo concorrente può esserne destinatario per l’intero ammontare del profitto confiscabile, a condizione che: (i) sia accertata la sua partecipazione concorsuale ex art. 110 c.p.; (ii) non sia possibile o sufficiente la confisca diretta del profitto nel patrimonio dell’ente; (iii) il valore confiscato non ecceda, nel complesso, il quantum del profitto complessivo. Questo meccanismo Ł definito in dottrina e giurisprudenza ‘principio solidaristico’: la confisca di valore non si fraziona ‘fra i coautori’, ma può essere eseguita, per l’intero, nei confronti di ciascuno di essi, entro il limite dell’ammontare del profitto complessivo, con effetto estintivo della pretesa ablativa nei confronti degli altri una volta raggiunto tale importo.
5.18. Nel caso dell’amministratore che ha permesso all’ente di conseguire il risparmio di spesa, la sua posizione di coautore necessario giustifica che su di lui gravi, in via sussidiaria rispetto all’ente, l’intera ‘restituzione punitiva’ del vantaggio fiscale, specie quando il patrimonio sociale sia incapiente o sia stato depauperato proprio in esecuzione del disegno criminoso. Le Sezioni Unite (in tema di reati tributari e responsabilità degli enti) hanno chiarito che: (i) non Ł consentito il sequestro per equivalente nei confronti della persona giuridica se il profitto di reato tributario, compiuto dai suoi organi, Ł concretamente reperibile e aggredibile in via diretta nel patrimonio dell’ente, salvo il caso di enteschermo; (ii) non Ł consentito il sequestro per equivalente nei confronti degli organi dell’ente finchØ sia possibile la confisca diretta del profitto in capo al soggetto che ne ha tratto beneficio (l’ente stesso o altri non estranei al reato). Solo quando la confisca diretta non sia piø attuabile (o non sia sufficiente), diviene legittimo attivare la confisca per equivalente sui beni dell’amministratore, per un valore pari al profitto costituito dal risparmio d’imposta. In tal caso, la misura colpisce il concorrente non perchØ egli abbia ‘incamerato’ nel proprio patrimonio il risparmio d’imposta, ma perchØ, quale autore del reato, risponde ex art. 110 c.p. dell’intero fatto e, dunque, dell’intero profitto, che la confisca per equivalente mira a neutralizzare.
5.19. La solidarietà non opera dunque come ‘solidarietà civile’ tra condebitori, bensì come proiezione penale della responsabilità concorsuale sul piano delle misure ablatorie: l’amministratore Ł ‘obbligato per l’intero’ nei confronti dell’ordinamento a restituire, per equivalente, il vantaggio illecito realizzato dall’ente attraverso il suo agire. La Cassazione, anche alla luce della piø recente sistematica della confisca, ha precisato che la confisca per equivalente non deve diventare un escamotage per sottrarsi all’onere di accertare il profitto, ma resta una misura tendenzialmente ‘riequilibratrice’, finalizzata a riportare la situazione patrimoniale allo stato in cui si sarebbe trovata senza il reato.
5.20. Nel caso del risparmio di spesa tributario, il riequilibrio consiste nel sottrarre, dal complesso dei patrimoni dei concorrenti, una somma pari alle imposte evase, in modo che l’illecito vantaggio economico venga neutralizzato. L’applicazione del principio solidaristico all’amministratore non contrasta, in sØ, con il canone di proporzionalità, purchØ: (i) il valore complessivo delle confische non superi l’ammontare del profitto; (ii) la misura per equivalente sia utilizzata solo in via sussidiaria rispetto alla confisca diretta sull’ente; (iii) la scelta di aggredire il patrimonio personale dell’amministratore sia giustificata da elementi concreti (incapienza dell’ente, distrazione di beni, schermo fittizio, ecc.). In tal modo, la confisca per equivalente mantiene una funzione punitivoriequilibratrice coerente con i principi costituzionali e convenzionali: essa non moltiplica il profitto, ma consente allo Stato di recuperare integralmente – anche attraverso il patrimonio dell’amministratore concorrente – il valore del vantaggio fiscale conseguito dall’ente, evitando che la struttura societaria o la depauperazione del patrimonio sociale rendano vani gli effetti della misura.
5.21. Quanto sopra, dunque, giustifica e consente di mantenere il provvedimento ablatorio per equivalente nei confronti dei due ricorrenti, stante applicazione del principio solidaristico nei loro confronti, non essendo estensibile il principio delle Sezioni Unite COGNOME alla fattispecie in esame, trattandosi di profitto consistente in risparmio di spesa e non di profitto accrescitivo. In tal senso, va quindi giuridicamente corretta la motivazione dei giudici del riesame, con conseguente rigetto del motivo proposto.
Ed infatti, si ribadisce, tale profitto: (i) non si incorpora in un incremento patrimoniale divisibile; (ii) costituisce un vantaggio unitario ed indivisibile rispetto alla condotta penalmente rilevante; (iii) coincide con il mancato esborso, non con un arricchimento trasferito ai concorrenti. Ciò implica che il bene giuridico tutelato (il credito erariale) Ł unitario e non suscettibile di ripartizione, poichØ l’Erario subisce un’unica lesione patrimoniale. Da qui, appare quindi corretto il sequestro preventivo per equivalente disposto, per l’intero, a ciascuno dei due ricorrenti, nella qualità, in applicazione del principio solidaristico, atteso che il concorso di persone ex art. 110 c.p.: (i) non muta la natura unitaria e indivisibile del risparmio di spesa; (ii) non consente di identificare quote individuali di profitto, perchØ il ‘profitto’ Ł un vantaggio oggettivo, non frazionabile. Quanto sopra conferma che il principio delle Sezioni Unite COGNOME – costruito su un profitto accrescitivo – non può essere trasposto artificialmente al risparmio d’imposta.
6. I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME devono, pertanto, essere rigettati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME