Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44082 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Del Giudice NOME nata a Napoli il 9/02/1975
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli 1’11/07/2003
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 22/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame rea confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della ste città che, in data 14 dicembre 2023, aveva disposto la conversione in seques preventivo del sequestro probatorio della somma di euro 7.700,00.
Il danaro era stato consegnato spontaneamente da COGNOME all’att della perquisizione eseguita presso la sua abitazione, ove era stato rintracc tratto in arresto NOME COGNOME ai tempi a capo del sodalizio di cam NOME COGNOME e sottrattosi ad ordine di carcerazione per l’esecuzione condanna a pena detentiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pe associazione finalizzata al narcotraffico.
Nel comune ricorso proposto nell’interesse dei ricorrenti è articolato unico motivo, a contenuto complesso, di seguito sintetizzato in term strettamente necessari ai fini della motivazione.
Si deduce che il Tribunale abbia convalidato un decreto nullo per mancanza assoluta di motivazione, dal momento che il primo Giudice si era limitat replicare la richiesta del Pubblico .Ministero, senza operare alcuna auton valutazione dei presupposti giustificativi della cautela.
L’ordinanza impugnata ha poi omesso di dare risposta alla dedotta assenz del fumus del reato di cui all’art. 390 cod. pen., aggravato ai sensi dell’ar bis.1 cod. pen., fattispecie nella quale è stata riqualificata l’originaria i favoreggiamento personale formulata dall’Accusa. Per converso, non sarebbe configurabile la ipotizzata aggravante in quanto: a) va distinto l’aiuto pr alla persona, ancorché avente un ruolo di vertice nell’associazione, da q rivolto a beneficio del gruppo; b) non sussiste il dolo specifico, l’intenzionalità agevolativa; con la conseguenza che, non essendo il r ascrivibile al novero di quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., non sussisterebbe il presupposto della confisca “allargata”.
Quanto al periculum in mora, l’ordinanza argomenta, in termini assertivi, che l’eventuale restituzione del danaro ne avrebbe comportato la ce dissipazione.
Infine, non sono stati operati accertamenti investigativi in merito capacità reddituale della indagata, laddove il complessivo reddito del nu familiare risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa (ed allega ricorso), è pari a 25.000,00 euro ed è composto dai redditi di NOME COGNOME e figli. Si tratta di una somma accantonata dal 2020 e 2023, ossia in e
distante dalla data di commissione dei delitti attribuibili alla consorteri capeggiata da COGNOME.
Il procedimento si è svolto senza la partecipazione del difensore, che non è comparso, pur avendo presentato tempestiva richiesta di trattazione orale, senza avere addotto impedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve innanzi tutto considerarsi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, come previsto dall’art. 325 cod. proc. pen., e tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692). Dunque, va equiparata alla mancanza di motivazione del provvedimento impositivo del sequestro preventivo la motivazione sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Ciò premesso, stando alle deduzioni difensive, l’ordinanza impugnata avrebbe integrato la motivazione del decreto impositivo del vincolo reale emesso dal Giudice per le indagini preliminari, il quale recherebbe una motivazione puramente adesiva a quella contenuta nella richiesta del Pubblico Ministero, in violazione del principio di necessaria autonomia valutativa.
Per converso, osserva il Collegio che l’autonomia del decreto genetico rispetto alla richiesta del pubblico ministero non è esclusa dal ricorso alla tecnica redazionale della motivazione “per relationem”, imponendosi in tal caso al giudice della impugnazione di valutare le argomentazioni evincibili dai pregressi provvedimenti come un unitario corpo motivazionale (in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278509 – 01). Indice di autonomia è, piuttosto, la valutazione critica, da parte del giudice che ha imposto il vincolo coercitivo, degli elementi a discarico rappresentati dalla difesa.
Nel caso in disamina, il decreto genetico reca una diffusa motivazion con l’esposizione dei presupposti della cautela sotto il duplice profilo del fumus -previamente riqualificato il reato ascritto – e delle esigenze cautelari, ed sono vagliate criticamente le deduzioni difensive, in questa sede reite specialmente incentrate sull’assenza dell’elemento intenzionale della final agevolazione mafiosa.
Si era evidenziato al proposito, con argomentazioni coerenti e logich come non fosse plausibile che l’indagata COGNOME, abitando nel lott Scampia costituente la base operativa della consorteria denominata Vinel COGNOME, non conoscesse la caratura criminale di Angrisano, che ne era a capo che ignorasse i motivi per cui lo stesso aveva necessità di dimorare e vi nascosto presso la sua abitazione, anziché nella propria, facente part medesimo lotto.
Il Tribunale del riesame, valutando il compendio motivazionale integrato ha dunque confermato la legittimità del vincolo sotto tale profilo senza sosti al primo Giudice e ha esercitato la funzione di controllo che gli compete, rispetto dei parametri di autonomia di giudizio emergenti dal combinato dispos degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen.
Del pari infondata è la doglianza di assenza di motivazione in ordine fumus del reato in addebito.
Il Tribunale ha esaustivamente indicato gli elementi integrativi del r di procurata inosservanza di pena, individuandoli nella pregressa condan riportata da COGNOME, nella sottrazione da parte di lui al relativo or carcerazione, nella sua presenza presso l’abitazione della indagata.
La censura si focalizza sull’aggravante della finalità di agevolazion proposito della quale il Tribunale ha motivato in termini esaustivi e s arbitrarie inferenze logiche come la condotta fosse finalizzata a favorire l’associazione, laddove veniva consentito al suo capo di permanere nel quarti generale di NOME COGNOME in quanto ciò costituiva un segno di potere, fung la presenza di COGNOME da deterrente contro una altrimenti prevedibile gue di camorra per la conquista della leadership, e simboleggiando la conservazione della egemonia sul territorio del suo gruppo.
E’ stato fatto buon governo del principio di diritto per cui è configur l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolment aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un territoriale in cui è diffusa la sua notorietà. Sotto il profilo oggetti dubbio che tale condotta concretizzi un ausilio al sodalizio, la cui opera sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, così determinando
rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favorito; sotto il profilo soggettivo, la consapevole prestazione della condotta in favore del capo riconosciuto deve ritenersi sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 281522 – 02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276475).
In altri termini, in ragione della sostanziale coincidenza tra gli interess dell’uno e dell’altro, e dunque sulla base di argomenti logici conducenti, è stata ritenuta nell’ordinanza impugnata la finalizzazione della condotta a favorire l’associazione e non solo il suo capo ed organizzatore.
Di qui la ritenuta appartenenza del reato a quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali opera la confisca per sproporzione prevista dall’art. 240-bis cod. pen.
Le ulteriori censure, afferenti alla mancata prova del requisito della sproporzione della somma sequestrata rispetto ai redditi, sono generiche.
Il Tribunale ha vagliato la documentazione prodotta dalla difesa e rilevato lo squilibrio tra il reddito percepito dalla Del Giudice nel 2022, pari a 11.538,75, e la somma di danaro sequestrata, così che risulta implausibile la provenienza dell’importo di euro 7.700,00 in danaro contante da risparmi familiari, come riferita dalla indagata; si è poi dato atto, quale elemento dirimente, della percezione dell’assegno di inclusione, quale sussidio economico previsto per i nuclei familiari in serie difficoltà economiche.
Il Tribunale del riesame ha dunque spiegato come gli elementi di fatto addotti dalla difesa siano inidonei a dimostrare, almeno in questa fase del procedimento, l’assenza di sproporzione e l’origine lecita della accumulazione.
Del tutto generiche sono le deduzioni difensive per cui il periodo di accumulazione (2020 e 2023) sarebbe distante dalla data di commissione dei delitti attribuibili alla consorteria diretta da COGNOME.
Conclusivamente, la motivazione del provvedimento impugnato, pur stringata, è tuttavia priva di elementi di totale arbitrarietà o incompletezza, perciò non affetta da vizi radicali denunciabili in questa sede di legittimità.
Parimenti generiche sono le deduzioni difensive in relazione al periculum.
L’ordinanza argomenta che l’eventuale restituzione del danaro ne avrebbe comportato la certa dissipazione, in quanto gli indagati non dispongono di fonti lecite di guadagno.
Deve considerarsi, al riguardo, che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01) hanno affermato che il
provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. pr pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve cont concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca ri alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequest cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di qu confiscabili ex lege.
Posta dunque la necessità che il provvedimento ablatorio contenga una motivazione in relazione al periculum, le Sezioni Unite, con tale pronuncia, hanno puntualizzato che tale requisito non si configura allo stesso modo nelle di tipologie di sequestro.
Vi è, in particolare, una accezione di periculum strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo e alla natura fisiologicamente anticipatori il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispe alla ablazione, e non per questo, tuttavia, la motivazione della misura adot fini di confisca potrà sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, confiscabilità della cosa – essendo una tale giustificazione sufficiente s riguardo alle cose intrinsecamente criminose indicate dall’art. 240, comma 2 2 cod. pen.. – dovendosi indicare le ragioni per le quali la confisca rischier divenire successivamente impraticabile.
Nel solco tracciato dalle Sez. U Ellade, si è dunque ritenuto che anc provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca “allargata” all’art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all’art comma settimo, cod. pen. debbano contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che ren necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definiz giudizio.
Tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’onere motivazi richiesto, rientrano quelle attinenti alla possibilità che il bene, nelle giudizio, sia modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato (Se 44221 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283810 – 01).
Le ragioni della dissipazione, così come esposte nella vicenda in disami e legate, in particolare, all’assenza di redditi leciti della famiglia s dunque il requisito di sufficiente motivazione.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/10/2024