Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35220 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Perdifunno il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 28/04/2025 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno, adito con istanza di riesame da COGNOME NOME, quale indagato e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, terzo interessato, avverso un decreto di sequestro preventivo del Gip del tribunale di Vallo della Lucania disposto in ordine all’ipotesi di reato ex artt. 44 lett. DPR 380/01, 181 Dlgs. 42/04, 64, 71, 65, 72, 93, 95, DPR 380/01 734 c.p., 13 e 30 L. 394/1991, 54 55 del codice della navigazione, rigettava la domanda.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME quale indagato e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge, sostenendosi l’insussistenza dei reati ipotizzati in presenza di tutti i titoli autorizzat confluiti in un provvedimento Autorizzativo Unico – attraverso un “rinvio dinamico e recettizio” – sussistendo sia l’autorizzazione dell’opera predetta che dell’opera infrastrutturale, ovvero il tracciato stradale in discussione, propedeutica all’opera definitiva.
Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge, a fronte di una intervenuta autorizzazione paesaggistica, della inconfigurabilità del reato ex art. 734 c.p. per eventuale detrimento dell’area demaniale marittima posto che l’Amministrazione demaniale aveva autorizzato l’occupazione del bene di riferimento, e della non estensione del vincolo di Parco al lido marittimo, peraltro in presenza di relativa autorizzazione.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge, sostenendo che la contestata autorizzazione demaniale sarebbe stata ritualmente autorizzata, e comunque sarebbe risultata meramente provvisoria senza sottrazione del bene alla funzione pubblica.
Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge, essendosi il tribunale limitato, quanto alle esigenze cautelari, a paventare il completamento RAGIONE_SOCIALE opere, omettendo di confrontarsi con le osservazioni del consulente di parte sulla attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e a fronte della naturale destinazione al riassorbimento della pista di cantiere, oltre che in ragione di un ecosistema già perturbato e da rigenerare e di un passaggio con mezzi meccanici autorizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, è opportuno premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
2. I primi tre motivi si discostano completamente dal richiamato principio: a fronte di una ordinanza con cui si è coerentemente e chiaramente evidenziata la discrasia tra gli interventi autorizzati, quali innanzitutto e in sintesi – opere mitigazione del rischio idrogeologico e di protezione e difesa di un versante di proprietà della società di cui è legale rappresentante il RAGIONE_SOCIALE, interventi di occupazione di area demaniale limitata e identificata in località Lido Azzurro di Agropoli in uno con trasporto via mare, dalla zona di carico fino ad una zona di deposito temporaneo, con spostamento in ambiente sommerso di un limitato quantitativo di sedimenti costituenti il fondale, per consentire l’avvicinamento di mezzo marittimo nella zona di deposito – e gli interventi contestati. In particolare, non si era mai autorizzato lo scarico di materiale sulla spiaggia cd. di San AVV_NOTAIO, ma solo movimenti in prossimità e in ambiente sommerso. Inoltre, l’uso di mezzi meccanici era stato autorizzato solo su area demaniale del Lido Azzurro. Con conseguente assenza di ogni autorizzazione da parte di autorità demaniale per il deposito di materiali in area di battigia, della localit San AVV_NOTAIO. E con mancanza di ogni contemplazione e autorizzazione del rilevato tracciato stradale di 220 metri – in parte su rea privata e in gran parte su area demaniale – di collegamento tra l’area di proprietà della società dell’istante e l’area dell’intervento assentito, mentre era stata invece autorizzata una pista tutta interna all’ area della società predetta; da destinare, poi, ad uso agricolo. Si è evidenziato come in apposita relazione tecnica dell’ausiliario di PG, di COGNOME, era stato inequivocabilmente evidenziato che non risultava autorizzata l’occupazione dell’area demaniale in località San AVV_NOTAIO, nonostante apposita richiesta dell’interessato. Con conseguente ordine pubblico di sospensione dei
lavori in corso e successiva ordinanza di rimozione di massi e di ripristino dell’area interessata. Il tribunale ha anche avuto cura di evidenziare che le osservazioni difensive si sono incentrate sulla sussistenza del permesso di costruire e sui lavori di mitigazione inerenti l’area di proprietà privata, mentre sono ben altri e distinti i lavori in contestazione. Come sopra sintetizzati.
3. Nonostante tale precisa ed articolata motivazione, il ricorrente, da una parte, ha formulato osservazioni difensive che trascurano il principio riportato in premessa, atteso che nonostante la formale rivendicazione di vizi di violazione di legge mira a proporre una personale valutazione di merito degli interventi e dei provvedimenti di riferimento, così incorrendo in valutazioni di fatto, inammissibili in questa sede, quale è l’analisi di atti amministrativi e la loro correlazione o meno ad opere; dall’altra, ha anche evitato ogni preciso confronto con i rilievi di cui alla motivazione contestata, optando, piuttosto, per una generica quanto confusa allegazione di atti. A partire dal provvedimento Unico n. 6/2024, esplicitamente riferito a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, senza avere cura di specdificare le ragioni per cui gli stessi sarebbero in grado di conferire titolo autorizzatorio, per quanto di unico interesse in questa sede, alle opere in contestazione, se non, talvolta, attraverso il ricorso ad assertive affermazioni attestanti l’estensione del riferimento alle opere autorizzate ( e qui non contestate) anche agli interventi ritenuti non consentiti. A conferma di quanto prima rilevato, va ribadito che (cfr. Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Rv. 270543 – 01) in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l’affermata erronea interpretazione i un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. nella valutazione del fatto. Infine non può che rimarcarsi l’inammissibilità del ricorso anche a fronte del dato per cui, pur in presenza di plurime ipotesi di reato per le quali appare disposto il sequestro, per quanto desumibile dalla ordinanza impugnata, e che possono astrattamente di per sé giustificarlo, tra cui anche quelle di cui agli artt. 64, 71, 65, 72, 93, 95, DPR 380/01, nulla è dedotto in ricorso dall’istante. Quanto all’articolo 734 c.p. emerge una esplicita quanto ragionevole motivazione (cfr. ultima pagina dell’ordinanza) , non censurabile per quanto sopra premesso, in questa sede. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Inammissibile è anche il quarto motivo, posta la più che adeguata e corretta motivazione per cui, a fronte dell’acclarata assenza di titoli, il sequestro si giustifica stante il pericolo che la libera disponibilità dell’area interessata possa consentire il completamento e l’uso di quanto abusivamente già realizzato, peraltro, (come dato meramente ulteriore a i fini della sussistenza del periculum innanzitutto dei reati edilizi e paesaggistici) con ulteriore danneggiamento dell’ecosistema, posto che ancorchè eventualmente già pregiudicato, ciò non ne consente l’ulteriormente libera distruzione.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 24/09/2025.