Sequestro Preventivo Opera Abusiva: La Cassazione Chiarisce il Concetto di “Ultimazione”
Il tema del sequestro preventivo di un’opera abusiva è un argomento cruciale nel diritto penale dell’edilizia. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su quando un’opera possa considerarsi “non ultimata” e, di conseguenza, soggetta a tale misura cautelare. La decisione sottolinea come anche la sola mancanza delle finiture sia sufficiente a giustificare il sequestro, al fine di impedire la prosecuzione dell’attività illecita.
Il Caso: Sequestro di un Ampliamento Abusivo
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile contro un’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli. Quest’ultimo aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP su un’opera ritenuta abusiva, consistente nell’ampliamento di un’unità immobiliare con una struttura in alluminio, vetro e muratura.
La ricorrente sosteneva che il tribunale avesse errato nel considerare l’opera non ancora ultimata, basando la sua decisione su una presunta errata valutazione delle fotografie agli atti. Secondo la difesa, l’opera era di fatto completata, facendo così venir meno il cosiddetto periculum in mora, ovvero il pericolo che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenze del reato. Si contestava inoltre che il tribunale non avesse considerato le argomentazioni difensive relative all’assenza di pericoli legati al vincolo paesaggistico e alla normativa antisismica.
La Decisione della Corte di Cassazione sul sequestro preventivo opera abusiva
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che le censure mosse dalla ricorrente non rientravano tra i vizi deducibili in sede di legittimità.
La Corte ha infatti precisato che il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge, e non per contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Tentare di ottenere una diversa interpretazione delle prove, come le fotografie, costituisce un tentativo di riesame del merito, inammissibile in Cassazione.
Le Motivazioni: Perché il Sequestro Preventivo dell’Opera Abusiva è Legittimo
La sentenza si basa su principi procedurali e sostanziali molto chiari, che meritano un’analisi approfondita.
Il Concetto di “Opera non Ultimata”
Il punto centrale della motivazione risiede nella definizione di “ultimazione” dell’opera. Il tribunale del riesame non si era limitato a un generico riferimento alle foto, ma aveva specificato che l’incompletezza emergeva dalla “presenza di materiali ancora da montare ivi raffigurati, compresi quelli di rifinitura”.
La Cassazione ha confermato questo approccio, ribadendo che il profilo dell’ultimazione non riguarda solo la realizzazione strutturale dell’opera, ma include anche le cosiddette “finiture”. La presenza di materiali in cantiere pronti per essere installati è una prova sufficiente del fatto che l’attività edilizia illecita è ancora in corso. Di conseguenza, il pericolo che il reato venga portato a ulteriori conseguenze è concreto e attuale, giustificando pienamente il sequestro impeditivo.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la natura del giudizio di legittimità. Il ricorso della difesa è stato giudicato inammissibile anche perché si proponeva di contestare non una motivazione mancante o apparente, ma una valutazione ritenuta erronea di un elemento di prova (le foto). Questo tipo di censura, che attiene alla logicità della motivazione su un dato fattuale, non è ammesso nel giudizio di cassazione in materia di misure cautelari reali.
L’Irrilevanza delle Altre Doglianze Difensive
Una volta stabilito che la mancata ultimazione dell’opera è di per sé sufficiente a giustificare il sequestro preventivo, le altre questioni sollevate dalla difesa diventano irrilevanti. La Corte ha spiegato che non era necessario che il tribunale si confrontasse con le argomentazioni relative al vincolo paesaggistico o alla normativa antisismica, poiché il periculum in mora era già ampiamente dimostrato dalla prosecuzione dei lavori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono di notevole importanza pratica. In primo luogo, viene confermato un orientamento rigoroso: per bloccare un sequestro preventivo di un’opera abusiva, non è sufficiente che la struttura principale sia stata eretta. Fino a quando l’opera non è completa in ogni sua parte, comprese le finiture, il reato è considerato in divenire e la misura cautelare è legittima.
In secondo luogo, la sentenza rafforza il principio secondo cui le opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico sono insuscettibili di sanatoria. Questo rende ancora più stringente la necessità di intervenire tempestivamente con il sequestro per impedire il consolidamento di un illecito insanabile. Infine, viene ribadito un fondamentale principio processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Quando un’opera abusiva può essere sottoposta a sequestro preventivo?
Un’opera abusiva può essere sottoposta a sequestro preventivo quando non è ancora stata ultimata. La Corte di Cassazione chiarisce che la mancata ultimazione sussiste anche quando mancano solo le opere di rifinitura, e c’è il rischio che la prosecuzione dei lavori aggravi le conseguenze del reato.
È sufficiente mostrare delle foto per dimostrare che un’opera è finita e annullare un sequestro?
No. Secondo la sentenza, non basta affermare genericamente che le foto dimostrano il completamento. È necessario illustrare specificamente le ragioni per cui l’opera sarebbe completata. Inoltre, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove come le fotografie, ma solo valutare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice precedente.
Se un’opera abusiva si trova in una zona con vincolo paesaggistico, le regole sono più severe?
Sì. La sentenza ribadisce un principio consolidato: in presenza di un vincolo paesaggistico, un’opera abusiva è insuscettibile di sanatoria. Questo rafforza la necessità di misure come il sequestro preventivo per impedire il completamento di un illecito non sanabile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14129 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14129 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 18/10/2024 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip del medesimo tribunale in ordine ad un’opera ritenuta abusiva, quale ampliamento di una adiacente unità, costituito di alluminio, vetro e muratura, confermava il decreto di sequestro.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con il proprio difensore.
Si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al cd. periculum in mora essendosi asserito apoditticamente che l’opera non sarebbe stata ultimata. Il tribunale non si sarebbe quindi confrontato con le doglianze
p/-
difensive circa la assenza del pericolo in relazione al vincolo paesaggistico e alla disciplina antisismica. Si sostiene inoltre, il travisamento dei dati investigativ emergendo dalle foto disponibili la ultimazione dell’opera. Profilo anche esso censurato durante l’udienza di riesame. E si sostiene che si sarebbe omesso di considerare una circostanza decisiva.
- Il ricorso è inammissibile. Precisato che non emergono questioni in punto di fumus, si osserva che la stessa ricorrente ha premesso che in ordine a misure cautelari reali sono deducibili solo vizi di violazione di legge e che quanto alla motivazione sono tali i soli casi di omessa o apparente motivazione. Nel caso di specie si deduce che il tribunale avrebbe errato nel ricavare da dati ritenuti incontrovertibili, quali le foto agli atti, il carattere ultimato dell’opera abus sostenendone al contrario la incompletezza. Si tratta di deduzione che da una parte non si confronta con la decisione impugnata, che lungi dal rimandare soltanto alle foto, precisa espressamente come l’incompletezza emergerebbe dalla presenza di materiali ancora da montare ivi raffigurati, compresi quelli di rifinitura,. Ed invero, va aggiunto che anche ove fosse stata fondata, in concreto, la censura, si propone comunque un vizio inammissibile in questa sede, in quanto si prospetta non una motivazione omessa su un elemento decisivo, bensì l’erronea valutazione in sede motivazionale di un elemento disponibile e ritenuto oggettivo (le foto) e quindi, in sostanza, il vizio di illogicità della motivazion non deducibile. Va aggiunto anche, che il motivo è altresì generico, atteso che ci si limita a sostenere che dalle foto emergerebbe il completamento dell’opera senza illustrarne le ragioni, che non possono ridursi alla sola rilevazione dalla mancanza di tracce dimostrative di opere in corso, atteso che, come noto, il profilo della ultimazione attiene alla avvenuta realizzazione o meno dell’opera, non escluse le cd. “finiture. E sul punto non è sufficiente, quindi, rimandare al solo esame delle foto ma è necessario assicurare la specificità della censura, ossia spiegare le ragioni per cui, nel caso concreto, l’opera per come raffigurata sarebbe stata completata e in tal senso descritta dai rilievi fotografici. Tanto più a fronte di una motivazione, lo si ribadisce, che specifica proprio anche l’assenza di finiture. Posto poi che il profilo della mancata ultimazione è di per sé sufficiente per giustificare il sequestro impeditivo, non rileva la dedotta circostanza per cui il tribunale non si sarebbe confrontato con doglianze difensive riguardanti altri possibili profili giustificativi del sequestro, riguardo ai qual difesa avrebbe illustrato le ragioni della relativa insussistenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto precisato, è opportuno altresì evidenziare che in presenza di un vincolo paesaggistico oltre che eventualmente di profili di violazione in materia sismica in conformità con consolidata giurisprudenza di questa corte -, l’opera è insuscettibile di sanatoria, non solo ex art. 36 DPR 380/01, ma anche ex art. 36
bis DPR 380/01, posto che tale ultima norma fa riferimento oltre che a variazioni essenziali al solo caso di difformità parziale, che solo ricorre allorquando sia
rilasciato un titolo abilitativo per la costruzione di un manufatto e, nel corso della sua realizzazione e nei termini di legge della stessa, si effettui un intervento in
difformità dal titolo stesso rilasciato. Caso, questo, del tutto estraneo a quello in esame, in cui solo emerge l’autonoma realizzazione ex novo del manufatto in
questione.
- Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per
la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 20.3.2025